Ordinanza n.487 del 1988

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ORDINANZA N.487

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1986 dal Pretore di Milano, iscritta al n. 690 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57/1a s.s. dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Milano -giudice del lavoro -ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, nella parte in cui, secondo una corretta interpretazione della normativa che regola la materia, non estende agli invalidi civili-totalmente inabili e non deambulanti-l'assegno integrativo previsto a favore degli invalidi di guerra che si trovino nelle stesse condizioni dall'art. 6 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, per preteso contrasto con il primo comma dell'art. 3 della Costituzione, in quanto situazioni eguali riceverebbero diverso trattamento normativo;

considerato che la norma de qua evidenzia una differenziazione di situazioni tra gli invalidi civili e gli invalidi di guerra, che deve essere ravvisata nell'obiettiva diversità dei presupposti che sono alla base del fatto invalidante, scaturente nel secondo caso dai fatti bellici, comportanti anche un elemento risarcitorio, estraneo alla ipotesi dell'invalidità civile; estremo questo più volte evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte;

che, a favore degli invalidi per servizio, la vigente normativa ha esteso l'assegno integrativo di cui all'art. 6 del già citato d.P.R. n. 834 del 1981, così esplicitando ulteriormente la ratio della esclusione degli invalidi civili dal cennato beneficio;

che, conseguentemente, le situazioni poste a raffronto dal giudice a quo non possono essere considerate omogenee, sicchè non può dirsi violato il disposto dell'art. 3, primo comma, della Costituzione;

che pertanto la proposta questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Milano-giudice del lavoro - con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/04/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 27 Aprile 1988.