Sentenza n. 774 del 1988

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SENTENZA N.774

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, P?residente

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, quarto comma, e 8, secondo comma, della legge della Provincia Autonoma di Bolzano riapprovata il 2 settembre 1982, avente per oggetto: <Esami provinciali di idoneità per il personale sanitario ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197>, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 15 ottobre 1982, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 45 del registro ricorsi 1982.

Visto l'atto di costituzione della Provincia di Bolzano;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

 

Considerato in diritto

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 8, secondo comma, della legge della Provincia autonoma di Bolzano, riapprovata, a seguito di rinvio, il 2 settembre 1982, ed avente ad oggetto: <Esami provinciali di idoneità per il personale sanitario ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197>, per violazione dell'art. 9, n. 10, dello Statuto T.A.A., in relazione, rispettivamente, agli artt. 5 del d.P.R. n. 197 del 1980 (che contiene norme di attuazione dello Statuto T.A.A. in materia di igiene e sanità), e 9 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269 (Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori), e all'art. 20 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita sanitarie locali).

La Provincia autonoma di Bolzano, peraltro, con legge provinciale 18 agosto 1983, n. 34, dal titolo identico a quello della legge contenente le disposizioni impugnate, ha disciplinato nuovamente e in modo organico l'intera materia già regolamentata dalla legge in contestazione, riproducendo tutte le disposizioni della legge riapprovata il 2 settembre 1982, ad eccezione di quelle impugnate.

Pertanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. in particolare sentt. nn. 611 del 1988, 119 e 273 del 1986, 149 del 1985, e 309 del 1983), tenuto anche conto della natura di norma transitoria di una delle disposizioni impugnate, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/06/88.

 

Francesco SAJA - Antonio BALDASSARRE

 

Depositata in cancelleria il 07/07/88.