SENTENZA N.774
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, P?residente
Prof. Giovanni CONSO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, quarto comma, e 8, secondo comma, della legge della Provincia Autonoma di Bolzano riapprovata il 2 settembre 1982, avente per oggetto: <Esami provinciali di idoneità per il personale sanitario ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197>, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 15 ottobre 1982, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 45 del registro ricorsi 1982.
Visto l'atto di costituzione della Provincia di Bolzano;
udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.
Considerato in diritto
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 8, secondo comma, della legge della Provincia autonoma di Bolzano, riapprovata, a seguito di rinvio, il 2 settembre 1982, ed avente ad oggetto: <Esami provinciali di idoneità per il personale sanitario ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197>, per violazione dell'art. 9, n. 10, dello Statuto T.A.A., in relazione, rispettivamente, agli artt. 5 del d.P.R. n. 197 del 1980 (che contiene norme di attuazione dello Statuto T.A.A. in materia di igiene e sanità), e 9 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269 (Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori), e all'art. 20 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita sanitarie locali).
La Provincia autonoma di Bolzano, peraltro, con legge provinciale 18 agosto 1983, n. 34, dal titolo identico a quello della legge contenente le disposizioni impugnate, ha disciplinato nuovamente e in modo organico l'intera materia già regolamentata dalla legge in contestazione, riproducendo tutte le disposizioni della legge riapprovata il 2 settembre 1982, ad eccezione di quelle impugnate.
Pertanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. in particolare sentt. nn. 611 del 1988, 119 e 273 del 1986, 149 del 1985, e 309 del 1983), tenuto anche conto della natura di norma transitoria di una delle disposizioni impugnate, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/06/88.
Francesco SAJA - Antonio BALDASSARRE
Depositata in cancelleria il 07/07/88.