SENTENZA N.611
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Provincia di Bolzano 18 ottobre 1978, avente per oggetto: <Istituzione di corsi di preparazione professionale per assistenti geriatrici e familiari>, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 9 novembre 1978, depositato in cancelleria il 16 successivo ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 1978.
Visto l'atto di costituzione della Provincia di Bolzano;
udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente, e l'Avvocato Sergio Panunzio per la Regione.
Considerato in diritto
1.-Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 8 della legge della Provincia autonoma di Bolzano, riapprovata il 18 ottobre 1978, intitolata <Istituzione di corsi di preparazione professionale per assistenti geriatrici e familiari>, in quanto, nell'attribuire alla Giunta provinciale il potere di autorizzare l'esercizio della professione di assistente geriatrico e familiare anche a cittadini italiani che abbiano conseguito attestati o diplomi di qualifica professionale all'estero, violerebbe l'art. 8, n. 29, dello Statuto T.A.A., in relazione a quanto disposto dall'art. 6, lett. a), del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689 (Norme di attuazione dello Statuto T.A.A. in materia di addestramento e formazione professionale), che riserva allo Stato il riconoscimento dei diplomi o degli attestati di qualifica professionale conseguiti all'estero.
2.-La materia del contendere del presente giudizio va, peraltro, dichiarata cessata per due concomitanti ragioni.
In primo luogo, in conseguenza della entrata in vigore del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, che, nel dettare norme di attuazione dello Statuto T.A.A. in materia d'igiene e sanità, ha specificamente demandato alla Provincia autonoma di Bolzano la dichiarazione di equipollenza (con validità nel territorio provinciale)- dei diplomi o attestati di qualifiche professionali sanitarie ausiliarie acquisiti nei Paesi dell'area culturale tedesca (v., in tal senso, la sentenza n. 15 del 1987).
In secondo luogo perché, con legge 15 luglio 1981, n. 19 (dal titolo identico a quello della legge impugnata), la Provincia autonoma di Bolzano ha dettato una nuova disciplina della materia già disciplinata dalla legge oggetto del presente giudizio, inducendo così, secondo un consolidato orientamento di questa Corte (v. le precedenti sent. n. 273 del 1986, sent. n. 119 del 1986, sent. n. 149 del 1985, sent. n. 309 del 1983), a considerare, anche per questo aspetto, cessata la materia del contendere.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/06/88.
Francesco SAJA - Antonio BALDASSARRE
Depositata in cancelleria il 10/06/88.