Sentenza n.611 del 1988

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SENTENZA N.611

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

 nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Provincia di Bolzano 18 ottobre 1978, avente per oggetto: <Istituzione di corsi di preparazione professionale per assistenti geriatrici e familiari>, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 9 novembre 1978, depositato in cancelleria il 16 successivo ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 1978.

Visto l'atto di costituzione della Provincia di Bolzano;

udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente, e l'Avvocato Sergio Panunzio per la Regione.

 

Considerato in diritto

 

1.-Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 8 della legge della Provincia autonoma di Bolzano, riapprovata il 18 ottobre 1978, intitolata <Istituzione di corsi di preparazione professionale per assistenti geriatrici e familiari>, in quanto, nell'attribuire alla Giunta provinciale il potere di autorizzare l'esercizio della professione di assistente geriatrico e familiare anche a cittadini italiani che abbiano conseguito attestati o diplomi di qualifica professionale all'estero, violerebbe l'art. 8, n. 29, dello Statuto T.A.A., in relazione a quanto disposto dall'art. 6, lett. a), del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689 (Norme di attuazione dello Statuto T.A.A. in materia di addestramento e formazione professionale), che riserva allo Stato il riconoscimento dei diplomi o degli attestati di qualifica professionale conseguiti all'estero.

2.-La materia del contendere del presente giudizio va, peraltro, dichiarata cessata per due concomitanti ragioni.

In primo luogo, in conseguenza della entrata in vigore del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, che, nel dettare norme di attuazione dello Statuto T.A.A. in materia d'igiene e sanità, ha specificamente demandato alla Provincia autonoma di Bolzano la dichiarazione di equipollenza (con validità nel territorio provinciale)- dei diplomi o attestati di qualifiche professionali sanitarie ausiliarie acquisiti nei Paesi dell'area culturale tedesca (v., in tal senso, la sentenza n. 15 del 1987).

In secondo luogo perché, con legge 15 luglio 1981, n. 19 (dal titolo identico a quello della legge impugnata), la Provincia autonoma di Bolzano ha dettato una nuova disciplina della materia già disciplinata dalla legge oggetto del presente giudizio, inducendo così, secondo un consolidato orientamento di questa Corte (v. le precedenti sent. n. 273 del 1986, sent. n. 119 del 1986, sent. n.  149 del 1985, sent. n. 309 del 1983), a considerare, anche per questo aspetto, cessata la materia del contendere.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/06/88.

Francesco SAJA - Antonio BALDASSARRE

Depositata in cancelleria il 10/06/88.