Sentenza n.149 del 1985

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SENTENZA N. 149

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il 4 agosto 1976 e riapprovata il 22 settembre 1976 dal Consiglio regionale degli Abruzzi avente per oggetto: "Disciplina dei Centri di servizi culturali", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato l'8 ottobre 1976, depositato in cancelleria il 16 successivo ed iscritto al n. 34 del registro ricorsi 1976.

Udito nell'udienza pubblica del 19 febbraio 1985 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ricorso notificato in data 8 ottobre 1976 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzi approvata il 4 agosto 1976 e riapprovata, dopo il rinvio del Governo, il 22 settembre 1976 recante "Disciplina dei Centri di servizi culturali", in relazione agli artt. 117 e 128 della Costituzione.

Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, gli artt. 3, nn. 2 e 3, e 4, lett. c), della legge regionale impugnata avrebbero violato l'ambito di competenza legislativa, circoscritto per le regioni a statuto ordinario "al settore dei musei e delle biblioteche degli enti locali", ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3; ciò in quanto la normativa denunciata prevede l'attribuzione ai Centri di servizi culturali dei compiti di promozione dell'organizzazione e del coordinamento di iniziative culturali nei settori del cinema, del teatro, della musica e delle arti figurative, nonché di diffusione dell'informazione e di individuazione, definizione e approfondimento dei problemi di natura economico-sociale e culturale.

Nelle more del presente giudizio é stata approvata e promulgata, con il visto del Commissario del Governo, la legge della Regione 6 luglio 1978, n. 35 recante "Disciplina dei Centri di servizi culturali" di contenuto sostanzialmente identico a quello di cui alla legge impugnata, con l'eliminazione, peraltro, nel nuovo testo, delle parti degli artt. 3 e 4, che, giusta la parte motiva del ricorso, avevano formato oggetto di impugnativa.

La Regione non si é costituita in giudizio.

2. - All'udienza di discussione del 19 febbraio 1985 l'Avvocatura dello Stato ha concluso per la cessazione della materia del contendere.

 

Considerato in diritto

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva proposto ricorso avverso la legge della Regione Abruzzi approvata il 4 agosto 1976, e riapprovata, dopo il rinvio del Governo, il 22 settembre 1976, recante "Disciplina dei Centri di servizi culturali", sul rilievo che tale normativa, nella parte in cui (artt. 3, nn. 2 e 3, e 4, lett. c) attribuisce a detti Centri compiti di promozione, organizzazione, coordinamento di iniziative in materia culturale, nonché di diffusione dell'informazione, fosse costituzionalmente illegittima per contrasto con gli artt. 117 e 128 della Costituzione. Risultando accolti a seguito della legge regionale 6 luglio 1978, n. 35, come esposto in narrativa, i rilievi del Governo, formulati in ordine alla precedente legge di "Disciplina dei Centri di servizi culturali", é venuta meno la situazione di contrasto evidenziata dal ricorso de quo.

Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, così come espressamente richiesto in udienza dall'Avvocatura dello Stato.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe, relativo al disegno di legge della Regione Abruzzi approvato il 4 agosto 1976 e riapprovato il 22 settembre stesso anno, recante "Disciplina dei Centri di servizi culturali".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.

Leopoldo ELIA - Giuseppe BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 9 maggio 1985.