Ordinanza n. 654 del 1988

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ORDINANZA N.654

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali) e 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530 (Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni) e 26 della legge della Regione Calabria 27 dicembre 1973, n. 22 (Norme per il controllo sugli atti degli Enti locali e ordinamento dell'organo regionale di controllo) promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1980 dal T.A.R. della Calabria -Sede di Catanzaro - sul ricorso proposto da Sacca Sergio Pasquale contro il Comune di Borgià, iscritta al n. 717 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 dell'anno 1980.

Visto l'atto di costituzione di Sacca Sergio Pasquale nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che nel corso di un giudizio amministrativo concernente l'impugnazione di due ordinanze sindacali, con la prima delle quali si ingiungeva di demolire opere abusivamente realizzate, e con la seconda si disponeva direttamente la demolizione in sede di autotutela, il T.A.R. della Calabria, con atto di rimessione in data 23 aprile 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 56 (rectius 59) l. 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali), 3 l. 9 giugno 1947 n. 530 (Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale), e 26 l. Reg. Calabria 27 dicembre 1973, n. 22 (Norme per il controllo sugli atti degli Enti locali e ordinamento dell'organo regionale di controllo), con riferimento all'art. 130 Cost.;

che le disposizioni impugnate vengono censurate nella parte in cui, non prevedendo l'assoggettabilità a controllo anche degli atti degli organi individuali dei comuni e delle province, si porrebbero in contrasto con l'art. 130 Cost., che, diversamente da quanto dispone il precedente art. 125 Cost. in relazione agli atti regionali, non apporrebbe limiti di sorta al controllo sugli atti degli enti locali, sottoponendo all'organo tutorio della regione i provvedimenti emanati sia dagli organi collegiali che da quelli monocratici;

che si é costituita la parte ricorrente nel giudizio a quo chiedendo l'accoglimento della questione, ed é intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato sostenendone, invece, l'infondatezza.

Considerato che questa Corte, seppure in relazione ad altra questione, diversa da quella ora sottoposta al suo esame, con sentenza n. 62 del 1973, ha già affermato che l'art. 130 Cost. <attribuendo ad organi regionali il controllo di legittimità e-in casi determinati dalla legge e nella forma della richiesta di riesame - il controllo di merito sugli atti dei predetti enti territoriali, mostra anche letteralmente, di aver riferimento ai soli controlli generali e tipici, in precedenza esercitati dai prefetti e dalle giunte provinciali amministrative>;

che, ribadendo tale affermazione, nella successiva pronuncia n. 149 del 1981 (punti 5 a) e 5 b)), ha ulteriormente precisato che <l'art. 130 Cost. non abbraccia tutti i possibili controlli sugli enti locali>;

che, peraltro, l'unica fonte normativa competente a disciplinare la materia dei controlli sugli enti locali e la legge dello Stato (sent. n. 164 del 1972), e ciò in relazione anche all'estensione di tali controlli, non rinvenendosi al riguardo limite alcuno nell'invocato parametro costituzionale; che i principi già affermati da questa Corte vanno confermati anche alla luce di quanto dispone l'art. 128 Cost., dovendosi ritenere che l'entità dei controlli cui un ente e soggetto contribuisce in modo determinante a definire la portata della sua autonomia;

che tali conclusioni non contrastano con l'interpretazione che questa Corte ha dato dell'art. 125 Cost. nelle sentenze nn. 38 e 39 del 1979, non trattandosi nel caso ora sottoposto al suo esame di individuare il significato da attribuire ad una normativa nuova quale quella contenuta nell'art. 45 della legge n. 62 del 1953, né sussistendo la possibilità per gli enti locali, di eludere il sistema dei controlli attraverso il meccanismo delle deleghe o subdeleghe agli organi individuali;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 56 l. 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali), e l. 9 giugno 1947, n. 530 (Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale), e 26 l. Reg. Calabria 27 dicembre 1973, n. 22 (Norme per il controllo sugli atti degli Enti locali e ordinamento dell'organo regionale di Controllo), sollevata in riferimento all'art. 130 Cost. dal T.A.R. Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.

 

Francesco SAJA - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 16/06/88.