ORDINANZA N.528
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente,
Prof. Giovanni CONSO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1984, n. 892 (Norme concernenti la gestione in via provvisoria delle farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475 e 28 febbraio 1981, n. 34), promosso con ricorso del Presidente della Giunta regionale della Liguria, notificato il 28 gennaio 1985, depositato in cancelleria il 14 febbraio successivo ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 1985.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.
Ritenuto che la Regione Liguria ha sollevato, con il ricorso di cui in epigrafe, questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., nonchè degli artt. 124, 125 e 126 Cost., avverso l'art. 5 della legge 22 dicembre 1984, n. 892 (Norme concernenti la gestione in via provvisoria delle farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475 e 28 febbraio 1981, n. 34), in quanto quest'ultimo articolo, nel caso che la Regione non provveda, nel termine di cui all'art. 3 della legge n. 475 del 1968, a bandire i concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, attribuisce al Commissario del Governo il potere di nominare nei trenta giorni successivi un Commissario straordinario incaricato della indizione del bando di concorso e dell'espletamento dello stesso sino alla assegnazione delle sedi farmaceutiche ai relativi vincitori;
che, ad avviso della ricorrente, la disposizione impugnata sarebbe illegittima in quanto, in materia di competenza regionale, prevede forme di controllo diverse da quelle espressamente e tassativamente previste dagli artt. 125 e 126 Cost., senza, peraltro, che vengano assicurate alle Regioni le garanzie procedimentali di cui all'art. 6 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
che nel presente giudizio si é costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, contestando la fondatezza del ricorso.
Considerato che il ricorso, notificato il 28 gennaio 1985, é stato depositato presso la Cancelleria di questa Corte il 14 febbraio 1985, e cioé oltre il termine di dieci giorni previsto dagli artt. 32, ultimo comma, e 31, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale sol levata con il predetto ricorso, ancorchè avente ad oggetto una disposizione già dichiarata incostituzionale con sentenza n. 177 del 1988, sol per ciò, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (v. sentt. nn. 191 del 1980 e 72 del 1981; ordd. nn. 278 del 1986, 101 e 100 del 1985) deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 25 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1984, n. 892, sollevata dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., e agli artt. 124, 125 e 126 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/04/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Antonio BALDASSARRE, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 05 Maggio 1988.