Sentenza n.191 del 1980
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SENTENZA N.191

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, come modificato dalla legge di con versione 29 febbraio 1980, n. 33 (finanziamento del servizio sanitario nazionale per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile) promossi con ricorsi della Regione Veneto, notificati il 30 gennaio e il 29 marzo 1980, rispettivamente depositati in cancelleria l'11 febbraio e il 12 aprile 1980, iscritti ai nn. 2 e 8 del registro ricorsi 1980 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 50 e 112 del 1980.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice relatore Livio Paladin;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

Come risulta dagli atti (senza che la difesa regionale lo abbia contestato in alcun modo), tanto il ricorso con cui la Regione Veneto ha impugnato l'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, quanto il conseguente ricorso relativo alla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, sono stati tardivamente depositati nella cancelleria di questa Corte, oltre i dieci giorni dalla notificazione, fissati dagli artt. 31 ultimo comma e 32 ultimo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, quanto all'impugnativa diretta delle leggi, regionali e statali: nell'un caso, il deposito è infatti avvenuto l'11 febbraio, mentre la notificazione risale al 30 gennaio 1980; del pari, nel secondo caso, il ricorso risulta depositato il 12 aprile, rispetto ad una notificazione effettuata il 29 marzo 1980. Ciò basta per desumerne che entrambi i ricorsi sono inammissibili, malgrado le contrarie considerazioni che la difesa regionale ha svolto nella pubblica udienza del 4 giugno 1980.

Vero è che, in base al capoverso dell'art. 152 cod. proc. civ., < i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori >. Da un lato, pero, la formulazione testuale dell'art. 31 ultimo comma della legge n. 87 del 1953, sottolineando la doverosità del deposito entro dieci giorni dalla notificazione del relativo ricorso, comporta per ciò stesso che il termine vada rispettato a pena di decadenza. D'altro lato, questa Corte ha ritenuto in varie decisioni (v. specialmente le sentt. n. 15 del 1967 e n. 30 del 1973, nonché l'ord. n. 109 del 1975) che i termini per la costituzione in giudizio presso di essa risentano delle < peculiarità dei giudizi di costituzionalità > e dell'< autonomia della loro disciplina processuale >; e che, pertanto, i termini medesimi siano < perentori per tutte le parti >. Tali criteri s'impongono anche nei casi in esame, escludendo la pertinenza del richiamo allo art. 152 cod. proc. civ. (la cui considerazione non potrebbe comunque venire dissociata da quella degli artt. 153 e 154 del codice stesso); tanto più che nelle disposizioni sul funzionamento della Corte il punto di riferimento del processo costituzionale non e rappresentato dal diritto processuale civile, bensì dalle < norme del regolamento per procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale > (cui rimanda esplicitamente, < in quanto applicabili >, l'art. 22 primo comma della stessa legge n. 87 del 1953).

Che poi i termini fissati in tema di deposito del ricorso siano alquanto diversi secondo le diverse specie di procedimenti  dieci giorni per l'impugnativa diretta delle leggi, venti giorni quanto al conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni (in base all'art . 27 cpv . delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), di fronte ai trenta giorni prescritti < a pena di decadenza > dall'art. 36 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (recante il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato) non toglie che in tutte queste ipotesi la doverosa tempestività del deposito, nei tempi improrogabili prefissati dall'ordinamento, venga presidiata dalla correlativa sanzione della decadenza, senza di che le controversie fra lo Stato e le Regioni finirebbero per poter essere instaurate sine die.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili i ricorsi con cui la Regione Veneto ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre l979, n. 663, come convertito e modificato dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/12/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Michele  ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI – Giuseppe FERRARI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 22/12/80.