Ordinanza n. 109
 CONSULTA ONLINE 


ORDINANZA N. 109

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dal Consiglio regionale dell'Abruzzi il 24 aprile 1974 e riapprovata il 25 luglio 1974, recante "Indennità per inabilità temporanea assoluta a favore dei coltivatori diretti coloni e mezzadri per infortuni e malattie professionali", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 13 agosto 1974, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1974.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Abruzzi;

udito nell'udienza pubblica del 19 febbraio 1975 i1 Giudice relatore Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la difesa della Regione Abruzzi si é costituita in giudizio il 5 ottobre 1974, cioé tardivamente (oltre 20 giorni dopo il deposito del ricorso da parte dell'Avvocatura generale dello Stato avvenuto il 22 agosto 1974);

Rilevato che secondo la difesa regionale il termine sarebbe sospeso per ferie in base alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e comunque non avrebbe natura perentoria almeno per la parte convenuta.

Considerato, in conformità alla propria giurisprudenza (sentenze n. 15 del 1967, n. 18 del 1970, n. 30 del 1973 e n. 174 del 1974), che detta legge n. 742 del 1969 si riferisce alle sole giurisdizioni ordinaria e amministrativa, non potendo essere estesa ai procedimenti che si svolgono dinanzi a questa Corte e che, come la Corte costituzionale ha sempre ritenuto, i termini per la costituzione in giudizio presso di essa sono perentori per tutte le parti.

Ritenuto che é rilevabile d'ufficio il quesito relativo all'eventuale inammissibilità del ricorso proposto dallo Stato in quanto non sarebbe stata impugnata innanzi a questa Corte la delibera 24 aprile 1974 con la quale la Regione Abruzzi avrebbe riapprovato il disegno di legge in questione a seguito del rinvio per nuovo esame disposto dal Commissario del Governo in data 19 gennaio 1974;

che appare necessario acquisire all'uopo copia autentica di tutte le delibere del Consiglio Regionale d'Abruzzi concernenti il disegno di legge per cui é causa e delle note con le quali il Commissario del Governo per la Regione Abruzzi ha rinviato ad un nuovo esame del Consiglio regionale la delibera poi impugnata.

Visti gli artt. 31 e 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 12 e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile per tardività la costituzione in giudizio della Regione Abruzzi;

sospende ogni altra decisione, che resta impregiudicata;

richiede alla Regione Abruzzi di trasmettere a questa Corte i documenti sopra indicati entro novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 7 maggio 1975.