Ordinanza n.100 del 1985

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ORDINANZA N. 100

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presi dente

AVV. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, recante "Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali", promosso con ricorso del Presidente della Regione Emilia-Romagna, notificato il 1 dicembre 1984, depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 47 del registro ricorsi 1984.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che la Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della Giunta regionale, ha sollevato con il ricorso indicato in epigrafe questione principale di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dell'art. 3 d.l. 30 ottobre 1984, n. 726 (misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), nella parte in cui prevede disposizioni dettagliate dirette a regolare analiticamente la materia delle assunzioni e della formazione professionale; per il dubbio che tali disposizioni invadano la sfera di competenza legislativa delle Regioni.

Considerato, tuttavia, che il ricorso, notificato il 1 dicembre 1984, é stato depositato nella Cancelleria della Corte costituzionale il 17 dicembre 1984, e quindi oltre il termine di dieci giorni stabilito dall'ultimo comma dell'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 d.l. 30 ottobre 1984, n. 726 sollevata dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1985.

Guglielmo ROEHRSSEN - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Depositata in cancelleria il 1 aprile 1985.