ORDINANZA N. 278
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il 14 giugno 1977 e riapprovata il 26 luglio 1977 dal Consiglio regionale della Toscana, recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 marzo 1975 n. 21, già modificata dalla legge regionale 23 marzo 1977 n. 19 relativa alla disciplina tariffaria sulle autolinee extraurbane di concessione regionale" promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 12 agosto 1977, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 1977.
Visto l'atto di costituzione del Consiglio regionale della Toscana;
udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 12 agosto 1977 e depositato il 23 agosto 1977, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 117 della Costituzione, della legge della Regione Toscana approvata il 14 giugno 1977 e riapprovata il 26 luglio 1977, recante modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 marzo 1975 n. 21 relativa alla disciplina tariffaria sulle autolinee extraurbane di concessione regionale;
che a sostegno ha dedotto essere stato violato il principio generale del rapporto tariffario tra biglietto e percorso chilometrico da compiersi, con conseguente discriminazione tra viaggiatori comuni a tale rapporto assoggettati e fruenti, invece, di abbonamento, assentito per percorrenze superiori;
che si é costituita la Regione interessata, contrastando la fondatezza della questione.
Considerato che il ricorso, notificato il 12 agosto 1977, é stato depositato presso la cancelleria di questa Corte il 23 agosto 1977, e pertanto oltre il termine di dieci giorni fissato dall'art. 31, comma terzo, della legge 11 marzo 1953 n. 87, sicché la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana approvata il 14 giugno 1977 e riapprovata il 26 luglio 1977, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1986.
Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1986.