Sentenza n.501 del 1988

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SENTENZA N.501

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, e 3 della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza); dell'art. 18, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria); dell'art. 14, quinto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonchè proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33; degli artt. 1, 3, primo comma, e 6 della legge 17 aprile 1985, n. 141 (Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 giugno 1985 dalla Corte dei conti sui ricorsi riuniti proposti da Ferruggia Carmelo ed altri, iscritta al n. 637 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 1° ottobre 1986 dalla Corte dei conti sui ricorsi proposti da Finocchi Francesco ed altri, iscritta al n. 820 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1987.

Visti gli atti di costituzione di Pascasio Michelangelo ed altri, di Ferruggia Carmelo ed altri, di Granito Fernando ed altro, di Geri Vinicio ed altro, di Palermo Tommaso ed altri, di Cintolesi Cesare e di Finocchi Francesco, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

uditi gli avvocati Michelangelo Pascasio e Filippo De Jorio per Michelangelo Pascasio ed altri; l'avvocato Umberto Coronas per Ferruggia Carmelo, Granito Fernando ed altri; l'avvocato Tommaso Palermo per se stesso e per Finocchi Francesco ed altri, e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Nucaro per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1.-La Corte dei conti a Sezioni riunite, con ordinanze del 5 giugno 1985 (R.O. n. 637/1985) e del 1° ottobre 1986 (R.O. n. 820/1986), chiede a questa Corte di verificare se contrastino o meno con gli artt. 3 e 36, primo comma, della Costituzione, gli artt. 2, secondo comma, e 3 della legge 29 aprile 1976, n. 177; 18, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843; 14, quinto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (come modificato dall'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33); 1, 3, primo comma, e 6 della legge 17 aprile 1985, n. 141.

In primo luogo, le norme impugnate non prevederebbero <criteri che garantiscano trattamenti proporzionati alla quantità e alla qualità del lavoro prestato> in ottemperanza all'art. 36, primo comma, della Costituzione.

In secondo luogo, disciplinerebbero <irrazionalmente con eguali regole fattispecie intrinsecamente differenziate>, e disporrebbero <trattamenti pensionistici macroscopicamente differenziati in ragione della data del collocamento a riposo>, in violazione rispettivamente del principio di ragionevolezza e di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

2. -La questione é fondata, nei limiti di cui appresso.

Con la legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza), il legislatore all'art. 2, primo comma, ha formulato una dichiarazione di intenti: <Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, saranno stabiliti i criteri per la determinazione annuale dell'indice di incremento delle retribuzioni da applicare sulle pensioni avendo riguardo al confronto tra due periodi consecutivi di dodici mesi ciascuno dei trattamenti economici fondamentali ed accessori, fissi e continuativi, dovuti con carattere di generalità per le categorie del personale in attività di servizio>.

Sulla base di siffatto indice annuale di incremento delle retribuzioni, si sarebbe dovuto realizzare per perequazione automatica il collegamento delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni, ai sensi dell'art. 1 della stessa legge n. 177 del 1976. Che tuttavia l'art. 2, primo comma, innanzi citato, non fosse nulla più che la indicazione di un programma da attuare in futuro, e dimostrato dal consecutivo secondo comma: <Sino a quando non sarà determinato l'indice di cui al precedente comma e comunque non oltre l'anno 1978, sarà applicato sulle pensioni l'indice valevole per l'aggancio alla dinamica salariale del settore privato>. Il successivo art. 3 stabilisce le percentuali di aumento delle pensioni per l'anno 1976 e per l'anno 1977.

Si tratta, come é evidente, di norme a carattere transitorio, che il legislatore si propone di superare, fissando un termine temporale <non oltre l'anno 1978>.

Senonchè questo dies ad quem si consuma senza il raggiungimento del programma prefissato, e sopraggiunge la legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria), che all'art. 18 stabilisce la misura percentuale degli aumenti per l'anno 1979 <in attesa della legge di riordino del sistema pensionistico>, e nel secondo comma estende la disposizione alle pensioni di cui all'art. 1 della legge n. 177 del 1976.

Alla fine dello stesso anno, con decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonchè proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile) convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, all'art. 14, quinto comma, l'applicazione dell'aumento percentuale di cui al primo comma dell'art. 10, legge 3 giugno 1975, n. 160, si estende anche alle pensioni di cui all'art. 1 della legge n. 177 del 1976. Codeste pensioni sono ancora una volta richiamate per ricevere incrementi percentuali dalla legge 17 aprile 1985, n. 141 (Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti) all'art. 1 e all'art. 3. Gli aumenti previsti dal secondo comma dell'art. 1 sono, ai sensi del successivo art. 6, maggiorati del 20 per cento dal 1° luglio 1985, del 55 per cento dal 1° gennaio 1986 e del 100 per cento dal 1° luglio 1987.

Tutte codeste norme, per prassi delle Amministrazioni competenti confermata da interpretazione autentica del legislatore con l'art. 3, secondo comma, della legge n. 141 del 1985, sono state applicate anche al personale di magistratura e assimilato.

Con legge 14 novembre 1987, n. 468, di conversione del decreto- legge 16 settembre 1987, n. 379, il legislatore, nel provvedere a miglioramenti economici per il personale militare e alla riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato, non ha ricompreso tra queste le pensioni dei magistrati.

3. - La sequenza delle norme in argomento dimostra che il legislatore non ha realizzato il programma, prefissosi nel 1976, di collegare il trattamento di quiescenza agli incrementi del trattamento del personale in attività di servizio.

In proposito la Corte non può che ribadire gli orientamenti più volte già espressi: <Dal carattere retributivo delle pensioni deriva che il trattamento di quiescenza deve essere proporzionale alla qualità e alla durata del lavoro prestato; non deriva che tale trattamento debba essere necessariamente e in ogni caso inferiore al trattamento di servizio attivo.

L'applicazione al trattamento pensionistico dell'art. 36 della Costituzione, che si connette al carattere retributivo della pensione, richiede che sia assicurata al pensionato e alla sua famiglia come all'impiegato in servizio attivo, "un'esistenza libera e dignitosa". Appartiene alle valutazioni del legislatore ordinario disporre i mezzi per attuare tale principio, applicando in ogni caso il criterio della proporzionalità rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato durante il servizio attivo; nè la discrezionalità del legislatore trova un limite nelle richiamate norme costituzionali, nel senso che egli non possa prevedere che, in casi determinati, il trattamento pensionistico venga economicamente a eguagliarsi al trattamento di servizio attivo, ed eventualmente, sempre in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, possa essere migliore di quello goduto al momento della cessazione del servizio> (sent. n. 124 del 1968).

La proporzionalità ed adeguatezza <non devono sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta> (sentt. n. 26 del 1980 e n. 173 del 1986).

4.-Per il personale di magistratura il divario tra trattamenti di pensione e di servizio si e accentuato a seguito della legge 6 agosto 1984, n. 425, che ha introdotto una radicale innovazione nella struttura della retribuzione, stabilendo che lo stipendio dei magistrati in servizio alla data del 1° luglio 1983 fosse incrementato di un <beneficio>, costituito da quantificazioni corrispettive dei servizi prestati dall'ingresso in carriera sino al 30 giugno 1983.

Dato che, secondo il richiamato costante indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, la pensione deve intendersi come retribuzione differita, ne consegue l'esigenza di una costante adeguazione del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del servizio attivo.

Pertanto il legislatore, intervenuto con legge 17 aprile 1985, n. 141, avrebbe dovuto perequare le pensioni dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonchè dei procuratori e degli avvocati dello Stato alle retribuzioni disposte con la suddetta legge n. 425 del 1984, e non invece stabilire rivalutazioni percentuali di pensioni pregresse del tutto estranee ai criteri adottati per la strutturazione dei nuovi trattamenti retributivi, con conseguente vulnus degli artt. 3 e 36 della Costituzione.

La ratio della legge n. 141 del 1985 era quella di riequilibrare un sistema pensionistico che nella sua massima estensione temporale va dal 1976 a tutto il 1987.

Poichè la legge n. 141 del 1985 ha esaurito la sua funzione perequatrice al 31 dicembre 1987, gli effetti della presente decisione che, dichiarando la parziale incostituzionalità della legge suddetta, ne integra il contenuto normativo limitatamente alla perequazione delle pensioni del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato innanzi elencato, hanno inizio dal 1° gennaio 1988.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3, primo comma, e 6 della legge 17 aprile 1985, n. 141 (Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti), nella parte in cui, in luogo degli aumenti ivi previsti, non dispongono, a favore dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonchè dei procuratori e avvocati dello Stato, collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983, la riliquidazione, a cura delle Amministrazioni competenti, della pensione sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione degli artt. 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), con decorrenza dalla data del 1° gennaio 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/04/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 05 Maggio 1988.