SENTENZA N.449
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano notificato il 6 maggio 1980, depositato in Cancelleria il 14 maggio successivo ed iscritto al n. 14 del Registro ricorsi 1980, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei Trasporti, in data 25 gennaio 1980 con il quale viene costituito il Consiglio di disciplina per il personale dipendente dell'Azienda Consortile Trasporti di Bolzano.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
uditi l'Avv. Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1.- E' oggetto di conflitto, ad iniziativa della Provincia autonoma di Bolzano, il decreto in data 25 gennaio 1980, emesso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei trasporti, recante la nomina di n. 6 componenti del Consiglio di disciplina per il personale dipendente dall'Azienda consortile trasporti di Bolzano.
La ricorrente ritiene, infatti, il suddetto provvedimento lesivo della competenza ad essa riconosciuta dagli artt. 8, n. 18, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) nella materia , da considerare comprensiva, argomentandosi dall'art. 84, ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, delle .
2. - Il ricorso é fondato.
Va anzitutto rilevato che l'art. 8, n. 18, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972), nel menzionare, quale oggetto di potestà legislativa esclusiva delle Province di Trento e Bolzano, la materia
Ne deriva che la fonte statutaria (artt. 8, n. 18, e 16 dello Statuto speciale) é per sè idonea a conferire direttamente alle Province i poteri legislativi ed amministrativi relativi alla materia, anche indipendentemente dall'emanazione (nella specie carente) di norme di attuazione (cfr. sentt. n. 136 del 1969; n. 108 del 1971; n. 312 del 1983).
Nè, d'altra parte, può negarsi che nella materia sia ricompresa la sub-materia relativa alla disciplina del personale delle aziende di trasporto, sia perchè in materia di trasporti non é dato distinguere nettamente il momento organizzativo da quello funzionale (cfr. sent. n. 69 del 1983), sia perchè tale estensione risulta espressamente effettuata dall'art. 84, ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, concernente le Regioni a Statuto ordinario, sicchè ad eguale ampliamento deve pervenirsi per le Regioni a Statuto speciale (comprese le Province autonome di Trento e Bolzano), per l'ovvio rilievo che a queste non può essere riservato un trattamento deteriore (cfr.sentt. n. 216 del 1985 e n. 304 del 1985).
Senza dire che, in proposito, un tacito riconoscimento della competenza della Provincia ricorrente in materia risulta inequivocabilmente effettuato nella vicenda che ha originato il conflitto, dal momento che lo Stato ha riservato alla Provincia la nomina del Presidente del Consiglio di disciplina.
Tale parziale riconoscimento non può, peraltro, essere ritenuto satisfattivo delle competenze della Provincia, alla quale va, per converso, riconosciuto il potere di procedere alla nomina dell'intero Consiglio di disciplina.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta allo Stato nominare i componenti del Consiglio di disciplina per il personale dipendente dall'Azienda consortile trasporti di Bolzano, ed in conseguenza annulla il decreto 25 gennaio 1980 emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei trasporti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/03/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Aldo CORASANITI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 14 Aprile 1988.