Sentenza n. 108 del 1971
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SENTENZA N. 108

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della provincia di Bolzano 10 luglio 1960, n. 8 (norme di procedura per l'approvazione dei piani regolatori comunali), e della legge della stessa provincia 3 gennaio 1964, n. 1 (che approva il piano regolatore generale del Comune di Bolzano), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 giugno 1969 dal tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra la Cantina sociale di Gries e la ditta Sicar, iscritta al n. 299 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 207 del 13 agosto 1969 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 9 settembre 1969;

2) ordinanza emessa il 10 luglio 1970 dal tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Walther Marianna e la società D.E.C.A. ed altri, iscritta al n. 292 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 21 ottobre 1970 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 27 ottobre 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano;

udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1971 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;

udito l'avv. Giuseppe Guarino, per il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano. 

Ritenuto in fatto 

1. - Nel corso di un procedimento civile tra la Cantina sociale Gries e la ditta Sicar, in cui era in contestazione sia la validità di un permesso di costruzione rilasciato sotto forma di rinnovo di precedente licenza edilizia, dopo l'entrata in vigore del nuovo piano regolatore del Comune di Bolzano, sia la conformità rispetto allo stesso piano regolatore di una costruzione eseguita, il tribunale di Bolzano ha sollevato con ordinanza emessa il 20 giugno 1969 questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge provinciale di Bolzano 10 luglio 1960, n. 8, e della successiva legge di quella provincia 3 gennaio 1964, n. 1, in riferimento all'art. 95 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed all'VIII disposizione transitoria della Costituzione.

Nell'ordinanza si chiarisce che la disposizione statutaria riserva ad apposito decreto legislativo la emanazione di norme di attuazione, condizionanti fra l'altro anche l'esercizio della funzione legislativa attribuita alle province di Trento e Bolzano nelle materie dell'urbanistica e dei piani regolatori, per cui in mancanza di quelle norme doveva reputarsi incostituzionale l'art. 16 della citata legge provinciale n. 8 del 1960 che fissa la procedura per l'approvazione dei piani regolatori comunali e la successiva legge provinciale n. 1 del 1964 che, richiamandosi ad essa, aveva approvato il piano regolatore del Comune di Bolzano.

2. - Analoga questione di legittimità costituzionale é stata sollevata dallo stesso tribunale con ordinanza 10 luglio 1970 nel corso di un procedimento civile tra Walther Marianna e la società D.E.C.A. ed altri.

3. - In entrambi i giudizi é intervenuta la Giunta provinciale di Bolzano con deduzioni depositate rispettivamente il 2 settembre 1969 ed il 6 novembre 1970, nelle quali contesta anzitutto la rilevanza della questione, lamentando che il tribunale abbia omesso in entrambe le fattispecie di accertare la effettiva sussistenza della violazione del piano regolatore.

Nel merito, la stessa parte sostiene che l'art. 95 dello Statuto Trentino-Alto Adige non implica necessariamente la emanazione di norme di attuazione per tutte quelle ipotesi - fra le quali é da comprendere anche quella in esame - in cui il testo statutario abbia in sé piena completezza e non reclami integrazioni o specificazioni: in favore di questa interpretazione si invocano anche alcune sentenze di questa Corte, quali la n. 136 del 1969 e la n. 58 del 1958. In particolare, poi, nella materia dei piani regolatori norme di attuazione sarebbero già contenute nell'art. 37 del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574.

Le conclusioni della Giunta provinciale di Bolzano sono pertanto intese ad ottenere una pronuncia di rimessione degli atti al giudice a quo per una più compiuta motivazione in ordine alla rilevanza, o una dichiarazione di infondatezza delle questioni sollevate.

4. - All'udienza la difesa della Giunta provinciale ha insistito nelle conclusioni già assunte.  

Considerato in diritto 

1. - I due giudizi hanno ad oggetto un'identica questione e vengono perciò decisi con unica sentenza.

2. - Privi di consistenza sono i dubbi sulla rilevanza, accennati pregiudizialmente dalla difesa della Provincia. É vero che nella ordinanza del 10 luglio 1970 manca una espressa motivazione al riguardo, ma gli argomenti addotti nella precedente ordinanza del 20 giugno 1969, valgono puntualmente con riferimento ad entrambi i giudizi pendenti davanti al tribunale di Bolzano. Nell'uno come nell'altro si disputava, infatti, della validità di determinati atti amministrativi alla stregua del piano regolatore generale di quel Comune, approvato con legge provinciale 3 gennaio 1964, n. 1, e la questione proposta a questa Corte concerne per l'appunto la costituzionalità della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, che ne rappresenta il fondamento.

3. - Nel merito, la questione si riduce alla asserita mancanza di norme di attuazione dello Statuto, che abbiano operato il trasferimento alla provincia delle competenze ad essa spettanti in materia urbanistica.

La questione non é fondata. Per quel che concerne le premesse di ordine generale, é sufficiente rammentare che l'art. 95 dello Statuto del Trentino-Alto Adige si limita a prevedere l'emanazione, con decreto legislativo, delle relative norme di attuazione, e che non sempre né necessariamente queste sono richieste affinché le regioni possano validamente esercitare la propria potestà legislativa, così come questa Corte ha già avuto occasione di affermare con riguardo alle regioni a statuto speciale (sent. n. 136 del 1969) ed ha ulteriormente, anche se implicitamente, ribadito per le stesse regioni a statuto ordinario, respingendo le censure mosse all'art. 17 della legge 16 marzo 1970, n. 281, che subordina, bensì, l'esercizio della potestà legislativa ad esse spettante al previo passaggio delle funzioni, limitatamente però ad un biennio: decorso il quale le regioni stesse potranno legiferare anche ove tale trasferimento non sia intervenuto.

Comunque, per quel che particolarmente attiene al caso di specie, é decisivo il rilievo che l'art. 37 del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, contenente norme di attuazione dello Statuto, prescrivendo che i piani regolatori comunali e quelli territoriali di coordinamento non eccedenti l'ambito provinciale siano approvati con legge delle province, ha determinato la forma di esplicazione della relativa competenza da parte delle province medesime e presuppone perciò che detta competenza sia da esse concretamente esplicabile.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge provinciale di Bolzano 10 luglio 1960, n. 8 (norme di procedura per l'approvazione dei piani regolatori comunali), e della successiva legge provinciale 3 gennaio 1964, n. 1, che approva il piano regolatore generale del Comune di Bolzano, sollevata, in riferimento all'art. 95 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed all'VIII disposizione transitoria della Costituzione, dalle ordinanze del tribunale di Bolzano di cui in epigrafe.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1971.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1971.