ORDINANZA N.294
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma primo, n. 7 del r.d. 3 marzo l934, n. - 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale), promosso con ordinanza emessa il 24 luglio l986 dal TAR per la Lombardia sul ricorso proposto da NAHUM Andrea contro il Comune di Opera ed altro, iscritta al n. 220 del registro ordinanze l987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25/1a s.s. dell'anno l987.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - sede di Milano - il 24 luglio 1986 é stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, n. 7 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale), <nella parte in cui prevede la esclusione o la impossibilità della nomina ai pubblici impieghi di cui alla legge medesima, per le persone che abbiano subito condanna penale per uno dei reati previsti nel punto 7 del primo comma dell'art. 8 esclusa ogni valutazione al riguardo da parte dell'amministrazione>, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.;
che é intervenuta in giudizio, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità secondo quanto già affermato da questa Corte per la cosiddetta destituzione di diritto (sentenza n. 270 del 1986).
Considerato che la questione odierna concerne la assunta irrazionalità e ingiustificatezza dei casi di esclusione ex lege all'accesso al pubblico impiego: nella specie aver riportato condanna penale per uno dei reati elencati nella norma impugnata.
Consegue l'impossibilità da parte dell'amministrazione di valutarne, ai propri fini, la gravita, con evidente correlazione, quanto alla ratio, alla menzionata questione relativa alla destituzione di diritto, richiamata, nei profili e argomenti, dallo stesso Collegio a quo;
che con la citata sentenza n. 270 del 1986 questa Corte ha dichiarato, appunto, inammissibile (con successive ordd. nn. 187, 248 e 447 del 1987 manifestamente inammissibile) la questione di legittimità costituzionale delle norme aventi ad oggetto la destituzione di diritto del dipendente pubblico condannato per determinati reati, rivolgendo peraltro al legislatore l'invito a procedere ad una attenta riconsiderazione dei valori in gioco e dei connessi problemi;
che tale orientamento va identicamente ribadito con riferimento all'impugnata normativa, ugualmente concernente cause di incompatibilità ex lege con il pubblico impiego, ancorchè, in questo caso, ostative ab origine;
talchè anche la presente questione si appalesa manifestamente inammissibile;
che peraltro va rinnovato l'invito a che il legislatore provveda a disciplinare l'intera materia in modo adeguato alle emerse esigenze e con coerente uniformità per l'intera area del pubblico impiego.
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, n. 7, r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale) in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sede di Milano) con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 25/02/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 10 Marzo 1988.