Ordinanza n.294 del 1988

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ORDINANZA N.294

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma primo, n. 7 del r.d. 3 marzo l934, n. - 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale), promosso con ordinanza emessa il 24 luglio l986 dal TAR per la Lombardia sul ricorso proposto da NAHUM Andrea contro il Comune di Opera ed altro, iscritta al n. 220 del registro ordinanze l987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25/1a s.s. dell'anno l987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - sede di Milano - il 24 luglio 1986 é stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, n. 7 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale), <nella parte in cui prevede la esclusione o la impossibilità della nomina ai pubblici impieghi di cui alla legge medesima, per le persone che abbiano subito condanna penale per uno dei reati previsti nel punto 7 del primo comma dell'art. 8 esclusa ogni valutazione al riguardo da parte dell'amministrazione>, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.;

che é intervenuta in giudizio, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità secondo quanto già affermato da questa Corte per la cosiddetta destituzione di diritto (sentenza n. 270 del 1986).

Considerato che la questione odierna concerne la assunta irrazionalità e ingiustificatezza dei casi di esclusione ex lege all'accesso al pubblico impiego: nella specie aver riportato condanna penale per uno dei reati elencati nella norma impugnata.

Consegue l'impossibilità da parte dell'amministrazione di valutarne, ai propri fini, la gravita, con evidente correlazione, quanto alla ratio, alla menzionata questione relativa alla destituzione di diritto, richiamata, nei profili e argomenti, dallo stesso Collegio a quo;

che con la citata sentenza n. 270 del 1986 questa Corte ha dichiarato, appunto, inammissibile (con successive ordd. nn. 187, 248 e 447 del 1987 manifestamente inammissibile) la questione di legittimità costituzionale delle norme aventi ad oggetto la destituzione di diritto del dipendente pubblico condannato per determinati reati, rivolgendo peraltro al legislatore l'invito a procedere ad una attenta riconsiderazione dei valori in gioco e dei connessi problemi;

che tale orientamento va identicamente ribadito con riferimento all'impugnata normativa, ugualmente concernente cause di incompatibilità ex lege con il pubblico impiego, ancorchè, in questo caso, ostative ab origine;

talchè anche la presente questione si appalesa manifestamente inammissibile;

che peraltro va rinnovato l'invito a che il legislatore provveda a disciplinare l'intera materia in modo adeguato alle emerse esigenze e con coerente uniformità per l'intera area del pubblico impiego.

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, n. 7, r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale) in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sede di Milano) con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 25/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 10 Marzo 1988.