ORDINANZA N. 248
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Virgilio ANDRIOLI , Presidente
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 57 d.P.R. 20 dicembre 1979, n.761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), dell'art. 85 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato), dell'art. 66, lett. a), d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari), e art. 41 legge 5 marzo 1961, n. 90 (Stato giuridico degli operai dello Stato), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 luglio 1985 dal TAR del Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Pizzamiglio Attilo Cesare contro U.S.L. n. 10 del Maniaghese e dello Spilimberghese iscritta al n. 274 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, 1a serie speciale, dell'anno 1986;
2) ordinanza emessa il 21 maggio 1986 dal TAR per la Lombardia sul ricorso proposto da Carena Maurizio contro Ministero delle Finanze iscritta al n. 13 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, 1a serie speciale, dell'anno 1987;
3) ordinanza emessa il 3 luglio 1986 dal TAR della Liguria sul ricorso proposto da Andolfi Paolo contro Ministero di Grazia e Giustizia ed altra iscritta al n. 53 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1a serie speciale, dell'anno 1987;
4) ordinanza emessa l'11 luglio 1986 dal TAR per la Calabria sul ricorso proposto da Sinopoli Arturo contro Ministero dei Lavori Pubblici iscritta al n. 103 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, 1a serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di costituzione di Pizzamiglio Attilo Cesare;
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che questione incidentale di legittimità costituzionale é stata sollevata dai Tribunali amministrativi regionali per il Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e Calabria, degli articoli, rispettivamente: 57 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali); 85 d.P.R.10 gennaio 1957 n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato); 66, lett. a), d.P.R.15 dicembre 1959 n.1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari); 41 l. 5 marzo 1961 n. 90 (Stato giuridico degli operai dello Stato) insieme con il cit. art. 85 d.P.R. n. 3 del 1957;
che le norme impugnate vertono tutte sulla destituzione di diritto prevista per i pubblici dipendenti a seguito di condanna penale; destituzione che si assume in contrasto con i precetti costituzionali riportati, in quanto prevista senza alcun previo procedimento disciplinare atto a valutare in concreto le caratteristiche del commesso reato, la personalità del delinquente, l'offesa per il prestigio dell'Amministrazione, creando così irrazionale equiparazione relativamente a comportamenti diversificati, in violazione altresì del principio di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione, a danno, comunque, della tutela del lavoro;
che nel giudizio di cui all'ord. n. 274/86 si é costituito A. C. Pizzamiglio, rappresentato e difeso dall'avv. F. Benvenuti;
Considerato che gli odierni incidenti concernono questioni identiche o comunque connesse, talché appare opportuna la relativa riunione;
che questa Corte con la sentenza n. 270 del 1986 ha dichiarato inammissibili, in relazione agli artt. 3, 4, 24, 35, 97 e 113 Cost., le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 85 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato); 41 legge 5 marzo 1961 n. 90 (stato giuridico degli operai dello Stato); 8, primo comma, lett. b), d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza), nonché dell'art. 247 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (testo unico legge comunale e provinciale) nel testo sostituito con legge 27 giugno 1942 n. 851 e dell'art. 57, lett. a), d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), aventi tutte per oggetto, nei rispettivi ambiti, la destituzione di diritto del dipendente pubblico condannato, per determinati reati, con sentenza passata in giudicato;
che le odierne ordinanze di rimessione ripropongono, per argomenti, profili e parametri, questioni identiche a quelle già prese in esame con la citata sentenza n. 270 (e con la successiva ordinanza n. 187 del 1987) coinvolgendo, oltre agli artt. 85 d.P.R. n. 3 del 1957, 57 d.P.R. n. 761 del 1979 e 41 l. n. 90 del 1961, anche l'art. 66, lett. a), d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari), disposizione, peraltro, riproducente anch'essa quelle sulla destituzione di diritto;
che, pertanto, non ravvisandosi validi motivi o argomentazioni nuove tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento, va dichiarata la manifesta inammissibilità delle sollevate questioni;
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 57 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali); 85 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato); 66, lett. a), d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali
giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari); 41 l. 5 marzo 1961 n. 90 (Stato giuridico degli operai dello Stato) sollevate, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1ø luglio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE