ORDINANZA N. 447
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 85 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato) promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1986 dal T.A.R per il Lazio, iscritta al n. 179 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 13 gennaio 1986 dal T.A.R. Lazio é stata sollevata - in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 Cost. - questione di legittimità costituzionale dell'art. 85 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 nella parte in cui, nei confronti del pubblico dipendente condannato per determinati reati, prevede la sanzione della destituzione di diritto;
che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei Ministri, ha concluso per la inammissibilità della questione, giusta la sentenza di questa Corte n. 270 del 1986 che ha già preso in esame identiche fattispecie;
Considerato che non si ravvisano valide ragioni o nuove prospettazioni tali da indurre a modifiche in punto e va dichiarata, in conseguenza, la manifesta inammissibilità della questione;
che peraltro va fermamente ribadito l'invito a che il legislatore abbia a procedere in tempi brevi ad una attenta riconsiderazione dei valori in gioco e dei connessi problemi afferenti la disciplina della sanzione di cui trattasi;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato) sollevata dal T.A.R. Lazio, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI