SENTENZA N.185
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (<Disciplina delle locazioni di immobili urbani>), promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1982 dal Tribunale di Genova, iscritta al n. 572 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Considerato in diritto
l.-Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 26 aprile 1982 (R.O. n. 572/1982), solleva, per contrasto con gli artt. 24, primo comma, e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (<Disciplina delle locazioni di immobili urbani>), nella parte in cui preclude al locatore l'esercizio dell'azione di risoluzione contrattuale, comunque decorso l'anno dal mutamento di destinazione.
2. - La questione é fondata.
La norma impugnata recita: <Se il conduttore adibisce l'immobile ad un uso diverso da quello pattuito, il locatore può chiedere la risoluzione del contratto entro tre mesi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e comunque entro un anno dal mutamento di destinazione>.
E' orientamento di questa Corte (sent. n. 139 del 1967) che: <Una cosa ... é la valutazione dell'opportunità di fissare un termine per il compimento di un atto e della discrezionalità usata nel fissarne i limiti, altra cosa é la questione della legittimità del criterio adottato per la decorrenza del termine, ove questo cominci dalla data di un evento di cui il soggetto non é messo in condizione di conoscere l'avverarsi>. Il termine trimestrale per chiedere la risoluzione del contratto può essere considerato assai breve ma per l'inizio della sua decorrenza ha un dies certus che é quello della conoscenza da parte del locatore dell'avvenuto mutamento di destinazione.
Includere il trimestre nell'anno decorrente dall'intervenuto mutamento di destinazione, quando questo sia stato occultato o non denunciato dal conduttore o non sia stato rilevato dal locatore, cui non incombe onere di permanente vigilanza sull'uso della cosa locata, o di giornaliero controllo sulla conservazione della originaria destinazione, significa vanificare il diritto di azione del locatore, in violazione dell'art. 24, primo comma, della Costituzione.
Se la congruità del termine attiene alla sfera della discrezionalità legislativa, non altrettanto può affermarsi per il requisito della scientia del termine iniziale di decorrenza, senza del quale l'azione si intende inutiliter data.
Come costantemente affermato da questa Corte (cfr. sentt. n. 159 del 1971, n. 255 del 1974, n. 14 del 1977 e n. 134 del 1985), <la garanzia di cui all'art. 24 della Costituzione deve estendersi alla conoscibilità del momento iniziale di decorrenza del termine stesso, al fine di assicurarne all'interessato l'utilizzazione nella sua interezza>.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 80, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (<Disciplina delle locazioni di immobili urbani>), nella parte in cui dispone <e comunque entro un anno dal mutamento di destinazione>.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/02/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 18 Febbraio 1988.