SENTENZA N. 255
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 183, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso con ordinanza emessa il 13 ottobre 1972 dalla Corte d'appello di Bologna nel procedimento civile vertente tra la società Arredografica e la banca Credito Romagnolo ed altri, iscritta al n. 399 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 7 febbraio 1973.
Visti gli atti di costituzione della società Arredografica e del Credito Romagnolo;
udito nell'udienza pubblica del 2 ottobre 1974 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;
uditi gli avvocati Nicola Picardi e Carlo Fornario, per la società Arredografica, e l'avv. Giannetto Cavasola, per il Credito Romagnolo.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza emessa il 13 ottobre 1972, nel corso di un procedimento civile vertente tra la società Arredografica e Grandi Raulo, curatore del fallimento Arredografica, ed altri, la Corte d'appello di Bologna ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 183, primo comma, della legge fallimentare, in quanto tale disposizione "fa decorrere i termini per l'appello avverso la sentenza che omologa o respinge il concordato preventivo dall'affissione della sentenza medesima".
Sostiene, al riguardo, il giudice a quo che il mezzo dell'affissione nel caso in esame - ed a differenza che in altre otesi, quali quelle previste negli artt. 142, 143 e 150 del codice di procedura civile, 17 e 19 della legge fallimentare - non risulterebbe giustificata da ragioni di estrema necessità, né corretta od integrata con il ricorso ad ulteriori strumenti di pubblicità, e pertanto, non garantirebbe in alcun modo la effettività ed adeguatezza del diritto di difesa, il cui esercizio verrebbe indubbiamente ad essere reso assai difficile.
Si é costituito in giudizio il Credito Romagnolo s.p.a., con deduzioni depositate il 19 dicembre 1972 nelle quali chiede una dichiarazione di infondatezza della questione, traendo argomenti da precedenti decisioni di questa Corte quali le sentenze n. 93 del 1962 e 141 del 1970 e l'ordinanza n. 59 del 1971, e dal disposto dell'art. 133 cod. prov. civ. che impone l'obbligo al cancelliere di dare notizia alle parti costituite dell'avvenuto deposito della sentenza.
Anche la società Arredografica s.p.a. si é costituita in giudizio con deduzioni prodotte il 28 novembre 1972: le conclusioni di questa parte, che sviluppa motivi già esposti nell'ordinanza di rimessione, sono intese ad ottenere una pronuncia di accoglimento della questione.
Alla pubblica udienza le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
Considerato in diritto
1. La questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 183 della legge fallimentare, nella parte in cui fa decorrere il termine per appellare dalla sentenza che omologa o respinge il concordato preventivo dall'affissione, é fondata.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il diritto di difesa in ogni stato e grado del giudizio, proclamato nel secondo comma dell'art. 24 Cost., pur potendo variamente atteggiarsi in funzione delle peculiari caratteristiche dei diversi tipi di procedimenti e dei superiori interessi di giustizia cui sono rispettivamente preordinate, deve essere garantito dalla legge in modo effettivo e adeguato alle circostanze. E non può dubitarsi, ed é stato altresì ripetutamente affermato dalla Corte (sent. n. 139 del 1967; sent. n. 34 del 1970, ad esempio), che del diritto di difesa fa parte integrante il diritto dei soggetti interessati ad impugnare determinati atti di essere posti in grado di averne tempestiva conoscenza, così da potere utilizzare nella loro interezza i termini legali di decadenza di volta in volta prestabiliti dalla legge per l'esperimento del gravame.
D'altronde, alle accennate esigenze, ora assunte e tutelate a livello costituzionale, appare informato lo stesso codice di procedura vigente, - nel quale - com'é ben noto - é regola generale che i termini decorrano dalla notificazione, ed in talune particolari ipotesi (nelle quali si é ritenuto preferibile fare assegnamento sull'impulso d'ufficio, anziché sulla iniziativa di parte) dalla comunicazione disciplinata negli artt. 133 e 136: a tali principi derogandosi eccezionalmente con forme lato sensu pubblicitarie solo quale extrema ratio, come quando si riveli impossibile portare l'atto a conoscenza del destinatario (affissione: artt. 142 e 143) ovvero "la notificazione nei modi ordinari é sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti" (notificazione per pubblici proclami, previa speciale autorizzazione e con particolari correttivi, a norma dell'art. 150).
Limitando il discorso al raffronto tra notificazione ed affissione, che solo interessa ai fini della presente controversia, é da sottolineare come l'affissione non possa considerarsi un equipollente della notificazione, giacché, mentre questa tende al risultato di portare effettivamente l'atto nella sfera di conoscenza dei destinatari, ed é regolata in modo da essere in grado, nella generalità dei casi, di conseguirlo, l'affissione, in sé ed ancor più per le modalità con cui suole in pratica avvenire, fa sorgere, a tutto concedere, una mera presunzione di conoscibilità, peraltro insuperabile, che é cosa sostanzialmente diversa.
Quanto sopra osservato vale senza dubbio anche con riferimento alla tesi del primo comma dell'art. 183 della legge fallimentare, di cui sorge questione; e vale anzi a maggior ragione, se si tiene conto della brevità del termine per l'appello, della quale l'ordinanza, uniformandosi alla giurisprudenza di questa Corte, non contesta la legittimità costituzionale, ma che ovviamente postula che i soggetti legittimati all'impugnativa (il debitore ed i creditori opponenti: soggetti, cioè, rigorosamente predeterminati) abbiano avuto sicura e tempestiva notizia della sentenza pronunciata nel giudizio sulla omologazione. Né ricorrono, nella specie in esame, a giustificare siffatta deroga ai principi, quelle considerazioni ed esigenze oggettive, inerenti alla speciale procedura della legge fallimentare, e ravvisabili in altri casi, previsti dalla legge medesima, in ordine ai quali la Corte ha avuto occasione altra volta di pronunciarsi in opposto senso.
Vero é, bensì, malgrado l'ordinanza accenni a dubitarne, che l'affissione di cui all'art. 183 dovrebbe essere integrata dalla comunicazione prescritta, con norma di generale applicazione, dall'art. 133 cod. proc. civile. Ma l'obbligo imposto alla cancelleria di procedervi entro cinque giorni dal deposito della sentenza non é poi sanzionato, né direttamente né indirettamente, e nell'interpretazione dominante in giurisprudenza non incide, comunque, sulla decorrenza del termine per appellare, potendo persino accadere che la sentenza sia comunicata dopo che la decadenza dall'impugnazione siasi già verificata.
Ciò premesso, ed a prescindere dal problema, di ordine concettuale, se la comunicazione possa correttamente considerarsi, come spesso si ritiene, una forma abbreviata di notificazione, e sebbene, concernendo essa il solo dispositivo, ne derivi a carico degli interessati l'onere di prendere visione integrale della sentenza, può concludersi, dunque, che, nel sistema della legge fallimentare, la illegittimità costituzionale della norma denunciata per contrasto con l'art. 24 Cost. si accentra nella decorrenza del termine dalla data (incerta e mal nota) dell'affissione, anziché da quella della ricevuta comunicazione a cura della cancelleria.
Consequenzialmente, la pronuncia di illegittimità va estesa, a norma dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, ed egualmente in parte qua, all'ultimo comma dello stesso art. 183, nonché all'art. 131, primo e terzo comma, disciplinante l'appello avverso la sentenza che omologa o respinge il concordato fallimentare.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 183, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (così detta legge fallimentare), nella parte in cui, per le parti costituite, fa decorrere il termine per proporre appello contro la sentenza che omologa o respinge il concordato preventivo dall'affissione, anziché dalla data di ricezione della comunicazione della stessa;
b) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara, altresì, la illegittimità costituzionale derivata dell'ultimo comma del medesimo art. 183 e del primo e terzo comma dell'art. 131 del decreto predetto, nella parte in cui fanno decorrere dall'affissione i termini, rispettivamente, per ricorrere in cassazione contro la sentenza di appello che decide in merito alla omologazione o reiezione del concordato preventivo, per proporre appello contro la sentenza che omologa o respinge il concordato successivo, nonché per ricorrere in cassazione contro quest'ultima sentenza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1974.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1974.