Ordinanza n. 59 del 1971
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ORDINANZA N. 59

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 15, 18, primo comma, e 217 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 2 aprile 1970 dal pretore di Brescia e il 23 aprile 1970 dal pretore di Voghera nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Sala Giuseppe ed altri e di Chiapponi Carlo, iscritte ai nn. 234 e 242 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 16 settembre 1970;

2) ordinanza emessa il 26 giugno 1969 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra la società immobiliare Costa Merelli contro il fallimento Costa Merelli e Bettoncelli Giannalberto, iscritta al n. 309 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 dell'11 novembre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice relatore Nicola Reale.

Ritenuto che con le tre ordinanze indicate in epigrafe sono state sollevate, in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti norme del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare):

art. 15, nella parte in cui non prevede l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione del debitore in camera di consiglio, onde far valere le proprie ragioni in contraddittorio, con l'assistenza tecnica del difensore;

art. 18, primo comma, nella parte in cui stabilisce che il termine per l'opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento decorre dalla data di affissione dell'estratto della sentenza stessa alla porta esterna del tribunale, senza che della pronunzia sia richiesta la effettiva conoscenza dell'interessato;

che, con una delle tre ordinanze; é stata sollevata questione di legittimità costituzionale anche dell'art. 217 dello stesso decreto, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, in quanto preclude al giudice penale, competente ad accertare il reato di bancarotta, ogni indagine in merito ai fatti che legittimano la dichiarazione di fallimento;

che innanzi a questa Corte si é costituito, con atto di deduzioni 13 febbraio 1970, il signor Giannalberto Bettoncelli.

Considerato che la disposizione dell'art. 15 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, é stata dichiarata da questa Corte costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 141 del 2 luglio 1970;

che con la stessa sentenza, confermativa della precedente decisione n. 93 del 1962, é stata dichiarata altresì la manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, del decreto sopra menzionato;

che dalla suddetta decisione deve ritenersi risolta nel senso dell'infondatezza anche la questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 217, in riferimento così all'art. 24, come all'art. 25, primo comma, della Costituzione, posto che in essa é espressamente richiamata la normativa circa la pregiudizialità civile in confronto dell'accertamento dei reati fallimentari, e si é ritenuto che la competenza circa la dichiarazione di fallimento e la relativa opposizione é precostituita a favore del tribunale fallimentare.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), già dichiarato costituzionalmente illegittimo, con la sentenza n. 141 del 2 luglio 1970, nella parte in cui non prevede l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione del debitore in camera di consiglio;

b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, del predetto decreto, proposta in riferimento all'art. 24 della Costituzione e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 93 del 13 novembre 1962;

c) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 217 dello stesso decreto, proposta in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione e già ritenuta non fondata con la sentenza n. 141 del 2 luglio 1970.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1971.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 22 marzo 1971.