Sentenza n.134 del 1985

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 134

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 244, comma secondo, del codice civile in relazione all'art. 235, comma primo, n. 3, stesso codice e dell'art. 263 codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 maggio 1980 dal tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Condoleo Domenico e Savinelli Filomena ed altro, iscritta al n. 765 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 352 del 1980;

2) ordinanza emessa il 25 febbraio 1983 dal tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Norrito Giacomo e Cacioppo Antonia ed altro, iscritta al n. 1044 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 1984;

3) due ordinanze emesse l'8 novembre 1983 e il 17 gennaio 1984 dal tribunale di Genova nei procedimenti civili vertenti tra Cabua Saverio e Cabua Manlio ed altra e tra Pirrozzi Vittorio e Franco Anna Maria ed altro, iscritte ai nn. 214 e 313 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 162 e 190 del 1984.

Visti gli atti di costituzione di Condoleo Domenico e di Norrito Giacomo nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1985 il Giudice relatore Oronzo Reale;

udito l'avv. Pietro Morganti per Norrito Giacomo.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ordinanza in data 23 maggio 1980 (n. 765 del 1980), il tribunale di Torino, anteriormente alla pronuncia della sentenza n. 64 del 1982 di questa Corte, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 244 c.c. per preteso contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Rilevava all'uopo il tribunale che se corrisponde a verità la maggiore difficoltà del figlio di conoscere i fatti che determinano la mera apparenza del rapporto di paternità, pure, come nel caso soggetto al suo giudizio, non possono escludersi ipotesi in cui il presunto padre possa incolpevolmente ignorare quegli stessi fatti e venirne a conoscenza solo in seguito; la norma che dispone come il termine per chiedere il disconoscimento decorre per il padre dalla nascita del figlio ovvero, in determinati casi, dalla conoscenza di tale nascita mentre per il figlio decorre dal compimento della maggiore età o dal momento in cui questi viene a conoscenza dei fatti che renderebbero ammissibile il disconoscimento, sarebbe pertanto lesiva dell'art. 3 della Costituzione in quanto creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra presunto padre e figlio e colliderebbe anche con l'art. 24 della Costituzione, atteso che verrebbe ingiustificatamente limitato il diritto di difesa.

Il fatto che con la sentenza n. 249 del 1974 la Corte avesse pronunciato negativamente sulla medesima questione non sarebbe di ostacolo alla riproposizione della stessa, atteso che nel frattempo é entrata in vigore la nuova disciplina del diritto di famiglia che ha dato largo spazio al favor veritatis che in numerosi casi ha costituito il motivo ispiratore di più disposizioni, soppiantando il criterio ispiratore del favor legitimitatis, presente nella normativa previgente.

Si costituiva la parte Domenico Condoleo che, nel chiedere l'accoglimento della questione, si rifaceva, con memoria presentata nell'imminenza della trattazione, ad altra ordinanza dello stesso tribunale, facendone proprie le ragioni ivi contenute.

2. - Lo stesso tribunale infatti, con altra ordinanza emessa in data 25 febbraio 1983 (n. 1044 del reg. ord. 1983) e pertanto successiva alla pronuncia della Corte n. 64 del 1982, sollevava più questioni di costituzionalità relativamente al novellato art. 244 c.c. nella parte in cui detta norma assegna al padre, per chiedere il disconoscimento, il termine di un anno dal giorno della nascita o della conoscenza di essa, ed al figlio lo stesso termine, decorrente però dalla conoscenza dei fatti che il disconoscimento medesimo rendono ammissibile.

3. - Il Collegio a quo, prendendo le mosse dalla surrichiamata sentenza della Corte, aveva sottoposto a critica gli argomenti addotti a sostegno della pronuncia di infondatezza.

Secondo il tribunale di Torino, sarebbe quanto meno opinabile che i bisogni di assistenza familiare del figlio minore possano trovare adeguata soddisfazione nell'ambito di una famiglia in cui la sua posizione é da considerarsi irrimediabilmente falsa e certamente anomala.

4. - Partendo da questi presupposti logici, normativi e giurisprudenziali, il Collegio a quo proponeva nuove questioni e diversi profili d’incostituzionalità della norma impugnata.

Osservava il tribunale che l'art. 244, comma secondo del codice civile (in relazione all'art. 235, comma primo, n. 3, stesso codice), laddove impedisce al marito, in forme irragionevoli, di far valere in giudizio l'adulterio della moglie, anche successivamente al decorso dell'anno dalla nascita del figlio legittimo e, conseguentemente, di proporre l'azione entro un anno dal momento in cui viene a conoscenza del fatto adulterio, onde disconoscere la propria paternità del figlio medesimo, violerebbe il disposto degli artt. 24, comma primo, e 3, comma primo, della Costituzione.

A sostegno di tale asserzione, il Collegio rileva che l'aver riconosciuto (art. 235 c.c.) all'adulterio della moglie la dignità di fatto atto a fondare la richiesta di disconoscimento senza nel contempo prevedere che lo stesso fatto possa essere giudizialmente addotto come causa di disconoscimento, se non nel termine di un anno (art. 244 c.c.) dalla nascita (o dalla conoscenza di essa) lederebbe ad un tempo e l'art. 24, comma primo, della Costituzione, in quanto sarebbe denegata la possibilità di agire giudizialmente a tutela del diritto al disconoscimento, e l'art. 3, comma primo, della Costituzione, in ragione di una irrazionalità intrinseca della normativa.

Sotto quest'ultimo profilo il Collegio osserva che se l'adulterio é, dallo stesso art. 244 c.c., considerato fatto di difficile conoscibilità per il figlio (donde la previsione normativa di decadenza solo dopo un anno dalla conoscenza di esso), non é ragionevole considerarlo di facile agnizione neppure per il padre; e che, se la prova della conoscenza di esso é difficile da darsi, del pari é difficile se riferita alla nascita; eppure quest'ultima é consentita dallo stesso art. 244 c.c..

Discende direttamente dalla nuova formulazione dell'art. 235 c.c., d'altro canto, che l'evoluzione giurisprudenziale concernente le prove ematologiche e genetiche della paternità in tanto ha un senso in quanto queste possono servire concretamente all'accertamento della verità biologica; tale dato risulterebbe vanificato dalla prefissione di un termine di decadenza legato ad un fatto di per sé neutro, quale la nascita, insensibile ai successivi apprendimenti di realtà effettuali da parte di uno dei titolari dell'azione di disconoscimento.

5. - Altra censura, sempre concernente l'art. 244, comma secondo, c.c., (in relazione all'art. 235, comma primo, n. 3, stesso codice), é prospettata relativamente alla pretesa violazione degli artt. 2 e 3, comma primo, della Costituzione, in relazione agli artt. 24, primo comma, 29, comma primo e 30, commi primo, terzo e quarto, della Costituzione; la detta norma, laddove impedirebbe, in forme irragionevoli, al marito di far valere in giudizio l'adulterio della moglie, contrasterebbe infatti con il diritto inviolabile del padre a far giudizialmente accertare il rapporto biologico di paternità nei confronti del figlio.

Tenuto conto del fatto che la giurisprudenza ordinaria é ormai consolidata nel riconoscere valore di prova certa agli esami ematologici ed alle prove genetiche escludenti la paternità, si afferma che il rapporto biologico di paternità-filiazione deve essere considerato diritto inviolabile ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, atteso che l'art. 29 della Costituzione (che tutela la famiglia come società naturale) consente di ritenere che il suddetto rapporto abbia dignità costituzionalmente riconosciuta; a tale conclusione si potrebbe pervenire argomentando a contrario dalla norma di cui all'art. 30 della Costituzione, secondo cui se é consentito al legislatore ordinario di porre limiti alla prova del riconoscimento di paternità, tale facoltà non é invece prevista per il disconoscimento che da quello é cosa diversa.

Né potrebbe essere revocato in dubbio che, nella confluenza tra i diritti del padre all'accertamento dello status biologico e quello del figlio alla tutela ed alla conservazione del rapporto familiare, debba essere il primo a prevalere: ciò in quanto il rapporto biologico paternità-filiazione deve essere considerato una situazione soggettiva preliminare, perché attinente ad una insopprimibile dimensione umana, tale da costituire presupposto per l'esercizio di diritti inviolabili e di doveri inderogabili spettanti ai soggetti interessati.

6. - Ad avviso del Collegio rimettente, l'art. 244, comma secondo, c.c. (in relazione sempre all'art. 235, comma primo, n. 3, stesso codice), rispetto al successivo terzo comma dello stesso articolo, nella parte in cui non determinando anche per il marito, così come per il figlio, la decorrenza del termine per proporre l'azione di disconoscimento della paternità dal momento della conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento, stabilirebbe una irrazionale discriminazione fra gli uguali diritti inviolabili del padre e del figlio all'accertamento del rapporto biologico di paternità-filiazione, e violerebbe altresì gli artt. 2 e 3, comma primo, della Costituzione, in relazione agli artt. 29, cornma primo, 30, commi primo, terzo e quarto della Costituzione.

Osserva all'uopo il tribunale di Torino che il limite al disconoscimento di paternità, nelle forme stabilite dal legislatore del 1975, appare attualmente irragionevole nel fine perseguito in quanto non fondato su di una corretta e completa analisi dell'esperienza sociale assunta a fondamento della disciplina stessa. Per vero, se non v'ha dubbio che la tutela del minore sia valore che ha tutela costituzionale, parrebbe incongruo affidarla alla permanenza in una famiglia in cui il minore stesso verrebbe a trovarsi in una situazione falsa e psicologicamente difficile; tanto varrebbe a dimostrare che la prevalenza accordata in questo caso al favor legitimitatis non sarebbe il mezzo più idoneo a salvaguardare quei valori che si ritengono in ipotesi maggiormente meritevoli di tutela.

Consapevole che una siffatta prospettazione potrebbe apparire parzialmente irrilevante, in quanto la norma denunciata copre anche l'ipotesi dell'impotenza del marito, il Collegio rimette al giudizio della Corte, nel caso di accoglimento di siffatto profilo, qualunque determinazione al riguardo, anche in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953.

7. - Il Collegio inoltre, nel rilevare che numerose pronunce di inammissibilità sono state pronunciate in base all'attuale formulazione dell'art. 244 c.c. (e alla sentenza n. 64 del 1982), demanda alla Corte, ove dovesse pervenire ad una decisione di accoglimento, di precisare se la soluzione del problema relativo alla intangibilità di tali pronunce rientri nelle attribuzioni proprie dell'organo legislativo, ovvero se spetti alla Corte stessa determinare "in relazione alla particolarità della fattispecie, l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione denunciata".

8. - In punto di rilevanza, nell'ordinanza si pone in risalto che nel giudizio a quo era stata proposta azione di disconoscimento di paternità in epoca successiva alla decorrenza del termine di un anno dalla nascita (e dalla conoscenza di essa) sicché la domanda, alla stregua della normativa vigente, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile. Peraltro il Collegio, alla stregua delle prove raccolte, si dichiara certo non solo del fatto che il minore non può essere figlio del padre legittimo, ma anche della circostanza che quest'ultimo era venuto a conoscenza dell'adulterio della propria moglie e della conseguente possibilità di non essere padre biologico del figlio solo in epoca largamente successiva alla nascita e comunque tale da comportare che, qualora la norma fosse ritenuta incostituzionale nei termini sovraesposti, la domanda dovrebbe considerarsi tempestiva.

Rileva ancora il Collegio che nelle conclusioni definitive il curatore del minore "chiede accogliersi la domanda proposta dall'attore" sicché potrebbe ritenersi che lo stesso curatore abbia inteso proporre in nome e per conto del minore un’autonoma domanda di disconoscimento. Ma, sul punto, il Collegio stesso rileva che il curatore del figlio minore infrasedicenne, convenuto quale litisconsorte necessario nel giudizio di disconoscimento "non ha il potere di proporre una autonoma domanda di disconoscimento" atteso che il relativo diritto di azione attribuito al figlio dalla legge non é stato ancora acquistato da quest'ultimo (al momento della nomina del curatore, il minore non aveva ancora due anni).

9. - Si é costituito in giudizio l'attore nel procedimento a quo Giacomo Norrito; ricordato come la tendenza legislativa in materia di diritto di famiglia dal 1970 in poi abbia tendenzialmente seguito la via di privilegiare in maniera decisiva il favor veritatis, raggiungendo il suo punto d'arrivo nella riforma del 1975, peraltro confermato anche con disposizioni successive quali la legge 4 maggio 1983, n. 184, che ha abolito l'affiliazione ed ha altresì previsto la possibilità per il figlio minore di agire in ogni tempo per il disconoscimento della paternità, si sottolinea come la permanenza nel nostro ordinamento positivo dell'art. 244 c.c. sia anacronistica e comunque contraria alla Costituzione; quanto alle argomentazioni specifiche vengono motivatamente recepite quelle contenute nell'ordinanza di rimessione.

In nessuno dei due giudizi si é avuto intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

10. - Con due ordinanze emesse rispettivamente in data 8 novembre 1983 e 17 gennaio 1984 (nn. 214 e 313 del reg. ord. 1984), il tribunale di Genova solleva identica questione di illegittimità costituzionale dell'art. 263 c.c., nella parte in cui non prescrive termini brevi di decadenza per l'esercizio dell'azione di disconoscimento del figlio naturale riconosciuto e nella parte in cui sancisce l'imprescrittibilità dell'azione medesima, per preteso contrasto con l'art. 30, secondo capoverso, della Costituzione.

Osserva al riguardo il Collegio che la norma denunciata, a differenza di quanto prevede l'art. 244 c.c. per il disconoscimento del figlio legittimo, non solo non prevede termini brevi di decadenza, ma anzi sancisce l'imprescrittibilità dell'azione: da ciò discende che il figlio naturale riconosciuto soffre un trattamento deteriore rispetto al figlio legittimo, atteso che il primo può vedersi privato "ad libitum", in qualsiasi momento della sua vita, del proprio status da parte dell'autore del riconoscimento.

Ad avviso del Collegio, tale normativa contrasta in maniera palese con l'art. 30 della Costituzione, laddove tale norma sancisce che la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

Da quanto si evince dai fatti di causa, contenuti nell'ordinanza di rimessione, e da esplicita motivazione al riguardo, contenuta solo nella seconda ordinanza, emerge chiaramente la rilevanza della questione.

Neanche in questi ultimi giudizi si é avuto intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - Con le quattro ordinanze di cui in epigrafe, il tribunale di Torino e quello di Genova rispettivamente investono l'art. 244 c.c. e l'art. 263 c.c. in rapporto all'art. 244.

Stante la connessione delle questioni, appare dunque opportuna la riunione dei giudizi e la loro decisione con unica sentenza.

2. - Le due ordinanze del tribunale di Torino (n. 765 del reg. ord. 1980 e n. 1044 del reg. ord. 1983) chiamano la Corte a decidere se sia costituzionalmente legittimo l'art. 244 c.c., testo novellato dalla legge n. 151 del 1975, nella parte in cui (secondo comma) fa decorrere per il padre il termine di un anno per proporre l'azione di disconoscimento dalla nascita, o dalla conoscenza della nascita del figlio, e non dal giorno in cui il padre venga, anche successivamente, a conoscenza dell'adulterio della moglie nel periodo del concepimento.

La prima delle dette ordinanze, essendo stata pronunciata anteriormente alla sentenza n. 64 del 1982 della Corte costituzionale, propone la questione negli stessi termini nei quali era stata sottoposta alla Corte con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sul rilievo che "mentre il detto termine decorre per il padre dalla nascita del figlio oppure, in determinati casi, dal giorno della conoscenza di tale nascita, per il figlio, invece, decorre dal compimento della maggiore età o dal momento in cui viene a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento", differenza che al giudice rimettente non pare del tutto giustificata (anche se é vero "che normalmente il figlio ha maggiore difficoltà di conoscere tali fatti rispetto al padre"); sicché "non si comprende come tali eventualità ", cioé la conoscenza tardiva dei fatti, "siano state pretermesse dal legislatore, nella disciplina della decorrenza del termine dell'azione, per quanto riguarda il padre e ciò quando le stesse eventualità sono state tenute ben presenti per il figlio".

Con la seconda ordinanza (n. 1044 del reg. ord. 1983), il tribunale di Torino (lett. C del dispositivo) propone la questione di legittimità costituzionale "dell'art. 244, comma secondo, c.c. ... rispetto al successivo terzo comma dello stesso articolo, nella parte in cui, non determinando anche per il marito, così come per il figlio, la decorrenza dei termini per proporre l'azione di disconoscimento, stabilisce una irrazionale discriminazione tra gli eguali diritti del padre e del figlio all'accertamento biologico di paternità- filiazione", cioé sostanzialmente in termini di violazione del principio di eguaglianza. Ma la propone altresì (lett. A del dispositivo), "per violazione del congiunto disposto degli artt. 24, comma primo e 3, comma primo Cost." per la parte in cui l'art. 244, comma secondo, c.c., "irragionevolmente non predispone per il marito il diritto di provare l'adulterio della moglie, anche successivamente al decorso dell'anno dalla nascita del figlio legittimo, e di proporre, quindi, l'azione entro un anno dal momento in cui viene a conoscenza dell'adulterio stesso, al fine di disconoscere la paternità del figlio medesimo"; e ancora la propone (lett. B del dispositivo) con riferimento agli artt. 2 e 3, comma primo, in relazione agli artt. 24, comma primo, 29, comma primo, 30, commi primo, terzo e quarto della Costituzione, per la parte in cui l'art. 244, comma secondo, c.c., "impedendo al marito, in forme irragionevoli, di far valere l'adulterio della moglie, contrasta con il diritto inviolabile del padre a fare accertare giudizialmente il rapporto biologico di paternità nei confronti del figlio legittimo".

3. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 244 c.c. non é nuova per la Corte. Essa fu una prima volta affrontata nella sentenza n. 249 del 1974, ma con riguardo al testo dell'articolo precedente alla riforma del diritto di famiglia e per un motivo, posto a fondamento della domanda di disconoscimento proposta dal padre, diverso dall'adulterio della moglie (che allora, vigente il vecchio testo dell'art. 235 c.c., non sarebbe stato rilevante se non accompagnato dall'occultamento al marito della gravidanza della moglie e della nascita del figlio), e cioé per l'impotenza generandi del marito, ma sempre, tuttavia, in relazione alla decorrenza dei termini per proporre l'azione, allora di tre mesi, dalla nascita o dalla successiva notizia di essa. In quel caso la Corte, sottolineando la "ovvia preminenza dei rapporti familiari", in funzione della quale assume "particolare rilievo" il "favor legitimitatis", ritenendo "difficilmente controllabile" l'"impotenza a generare", dichiarò non fondata la questione.

La questione, sollevata in relazione al testo novellato dell'art. 244 (e dell'art. 235) c.c., a seguito di domanda di disconoscimento fondata sull'adulterio della moglie conosciuto dal marito successivamente alla scadenza del termine di un anno decorrente dalla nascita o dalla notizia di essa, fu affrontata nuovamente nella sentenza n. 64 del 1982. La Corte riconobbe che "nel modificare (con la riforma del diritto di famiglia) le disposizioni degli artt. 235 e 244 c.c., il legislatore del 1975 ha spostato, per così dire, l'accento dal favor legitimitatis al favor veritatis, e di ciò si trova conferma in altre disposizioni del diritto di famiglia"; ma non ritenne che il legislatore avesse voluto accordare al secondo il valore di "un principio assoluto" tale da rendere costituzionalmente illegittimo il diverso trattamento del padre rispetto al figlio (per il quale il termine decorre dall'apprendimento dell'adulterio della madre, anche dopo il compimento della maggiore età da parte di lui), denunciato dal giudice a quo come violatore del principio di eguaglianza. Pertanto la Corte dichiarò "insussistente" la violazione dell'art. 3 della Costituzione e conseguentemente del diritto di difesa proclamato dall'art. 24 della Costituzione, il cui richiamo era strettamente collegato anche nella prospettazione dei giudici a quibus all'art. 3 della Costituzione.

4. - L'ulteriore evoluzione della coscienza collettiva con la più marcata accentuazione della rilevanza del rapporto effettivo di procreazione, dimostrata anche dal legislatore con l'attribuzione al P.M. della facoltà di promuovere l'azione di disconoscimento da parte del minore infrasedicenne (art. 81 della legge 4 maggio 1983, n. 184), evoluzione che la Corte, del resto, può cogliere anche indipendentemente dai segnali del legislatore (sentenze nn. 49 del 1971 e 126 del 1978); la diversità non solo dei parametri formalmente indicati (dell'art. 24 Cost., é invocato il primo comma, non il secondo), ma dei profili in parte diversi sotto i quali la questione é posta dal tribunale di Torino nella ordinanza n. 1044 del reg. ord. 1983, persuadono la Corte che la questione merita di essere riesaminata.

5. - A tale riesame la Corte ritiene di premettere due considerazioni che reputa utili per il più esatto dimensionamento della questione che deve essere decisa:

a) l'art. 244 c.c. correlato all'art. 235, nel regolare i termini dell'azione di disconoscimento, non attribuisce al marito il diritto a conseguire il disconoscimento del figlio come conseguenza dell'accertato adulterio, ma solo quello (art. 235 c.c.) di essere "ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità". Ora é diventata comune nozione, anche giurisprudenziale, col progresso scientifico, che la prova negativa della paternità, raggiunta con gli esami genetici e del gruppo sanguigno, é sicura (anzi la più recente giurisprudenza della Cassazione ha ammesso anche la prova positiva);

b) la questione della decorrenza del termine per proporre l'azione di disconoscimento é diversa da quella di congruità del termine, la cui determinazione va lasciata al legislatore col solo limite della razionalità; sicché impropriamente a proposito della decorrenza, si parla di decadenza, che è concetto inerente alla consumazione, del termine stabilito per l'esercizio dell'azione.

6. - Passando all'esame dei vari profili della questione sottopostale nelle due ordinanze del tribunale di Torino, la Corte non crede possibile, né necessario, per risolvere la questione, prendere in considerazione la doglianza relativa al trattamento differenziale tra padre e figlio, che si riscontra nell'art. 244 a proposito della decorrenza del termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento, doglianza sulla quale insistono, in modo esclusivo, la ordinanza n. 765 del reg. ord. 1980, e, in concorrenza con le altre doglianze, la ordinanza n. 1044 del reg. ord. 1983 nella lett. C del suo dispositivo sopra ricordato. Questa censura, infatti (ancorché nella citata lett. C della ordinanza n. 1044 sia accompagnata dalla indicazione anche di altri parametri), si risolve essenzialmente nella denuncia di violazione del principio di eguaglianza, violazione sulla cui esclusione la Corte fondò la sua decisione di rigetto nella sentenza n. 64 del 1982.

7. - Ben altra considerazione deve essere invece accordata ad altre motivazioni alle quali il tribunale di Torino ha affidato la sua istanza di accoglimento, e che lo stesso tribunale ha riferito, nei due citati capi del dispositivo della sua ordinanza, agli artt. 24, primo comma e 3, primo comma, 2, 29, primo comma, e 30, commi primo, terzo e quarto, della Costituzione.

La Corte ritiene peraltro che, mentre dall'art. 30, comma primo, della Costituzione si possono prendere le mosse solo per sottolineare l'importanza, che dal precetto si desume, del rapporto naturale di filiazione, al fine dei diritti-doveri che ne derivano (avendo la stessa Corte avuto occasione nella sentenza n. 118 del 1974, di affermare che per l'applicazione dell'art. 30 della Costituzione occorre che "siano determinati, cioé individuati" i genitori), l'attenzione deve essere concentrata sulla irrazionalità della limitazione, anzi dell'esclusione, nel caso della scoperta dell'adulterio oltre un anno dopo la nascita del figlio, del diritto del padre ad avvalersi della facoltà, che l'art. 235 c.c. gli attribuisce, di provare "che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità".

In questo caso si può dire che l'azione sia inutiliter data con patente violazione non tanto del diritto di difesa (art. 24, comma secondo, della Costituzione), quanto del diritto di agire in giudizio (art. 24, primo comma).

É opportuno, a questo punto, sottolineare che il rilievo attribuito dal legislatore del 1975, nel nuovo testo dell'art. 235 c.c., all'adulterio della moglie come elemento che facoltizza la prova dell'esclusione della paternità, sta nel fatto che, mentre nella legge precedente l'adulterio era rilevante solo se accompagnato dall'occultamento della gravidanza e della nascita, nel nuovo testo l'adulterio diventa rilevante da solo. Quindi due ipotesi: adulterio o occultamento della gravidanza e della nascita. Rispetto alla seconda ipotesi, il termine accordato al marito per proporre l'azione di disconoscimento decorre sì dal giorno della nascita o, quando il marito era lontano, dal giorno del suo ritorno, ma "in ogni caso se egli prova di non avere avuta notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia" (art. 244, secondo comma, c.c.).

Rispetto alla prima ipotesi (adulterio), la data di conoscenza non conta più, oppure gratuitamente si presume iuris et de iure quella della nascita o quella della conoscenza di essa. E ciò non soltanto é palesemente irragionevole, ma non appare conciliabile con l'insegnamento della Corte (sentenza n. 14 del 1977) che "la garanzia di cui all'art. 24 della Costituzione deve estendersi alla conoscibilità del momento di decorrenza del termine stesso al fine di assicurarne all'interessato l'utilizzazione nella sua interezza".

8. - Come osserva il tribunale di Torino, sul piano dell'esperienza, l'adulterio é fatto la cui conoscenza può essere preclusa per lungo tempo. Di ciò ha certamente tenuto conto il legislatore quando ha fatto decorrere il termine per l'azione di disconoscimento da parte del figlio divenuto maggiorenne dalla "conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento". Perché per il padre la data di tale conoscenza diventa del tutto irrilevante? Si può osservare, come ha fatto la Corte nella sentenza n. 64 del 1982, che in ciò non si concreti una violazione del principio di eguaglianza, ma é difficile negare la oggettiva irrazionalità della disposizione che impedisce al padre di proporre il disconoscimento dopo essere venuto a conoscenza dell'adulterio, cioé dopo l'avvenimento da cui nasce il suo diritto di azione.

Né per giustificare questo sostanziale diniego del diritto di agire appare sufficiente il rilievo secondo cui la conoscenza della nascita sia un evento di meno aleatoria prova rispetto a quello di conoscenza dell'adulterio.

Un'ulteriore e più puntuale riflessione sul tema porta a considerare che la prova della conoscenza della nascita (quando questa sia stata tenuta celata al marito che era lontano, anche dopo il suo ritorno) possa, in ipotesi, essere altrettanto difficile di quella dell'adulterio.

E, del resto, che non si tratti di prova sempre "aleatoria", e perciò inammissibile, lo riconosce lo stesso legislatore quando ammette il marito a quella prova, purché entro un anno dalla conoscenza della nascita del figlio.

9. - Si é già più innanzi sottolineato come una delle ragioni che inducono la Corte al riesame della questione, sia la ulteriore evoluzione della coscienza collettiva nel senso della accordata preminenza del fatto della procreazione sulla qualificazione giuridica della filiazione. Questa preminenza non costituisce sopraffazione, né tanto meno negazione del valore legittimità, posto che di legittimità in senso sostanziale metagiuridico si può parlare solo quando l'apparenza del rapporto di filiazione corrisponde alla realtà della procreazione. Il legislatore del 1975 che, anche in relazione alla sicurezza della prova negativa della paternità assicurata dal progresso scientifico, ha allargato la possibilità di far valere la verità sull'apparenza, pur con uno sbarramento - quello appunto relativo alla decorrenza del termine - estraneo alla logica di quell'allargamento; il legislatore del 1983 che, come si é già ricordato, ha ulteriormente operato, accordando l'azione nell'interesse del minore infrasedicenne al P.M., nel senso di favorire ulteriormente il perseguimento del valore verità, non hanno fatto che seguire la evoluzione della coscienza collettiva sempre più sensibile a quel valore. La Corte ritiene ancora una volta di poter anticipare il legislatore cogliendo quella evoluzione e armonizzando con i principi costituzionali l'istituto del disconoscimento della paternità.

10. - Nel quadro di questi valori appartenenti alla odierna coscienza sociale va considerato anche l'interesse del figlio e della sua protezione con riferimento non già all'ipotesi di filiazione non contestata, ma alla ipotesi che, accertato l'adulterio nel tempo del concepimento, nasca la possibilità di una prova che escluda la paternità del padre apparente. Da quel momento, o peggio ancora quando, come nel caso esaminato dal tribunale di Torino, che é emblematico ma non inconsueto, la prova legale negativa della paternità stabilita nell'art. 235 sia incontestabilmente raggiunta; quando non soltanto la madre, la cui sola dichiarazione é irrilevante, ma il curatore nominato dal tribunale chiede nell'interesse del minore che la domanda sia accolta (tanto che il tribunale di Torino si é posto, risolvendolo negativamente, il quesito se quella richiesta non equivalesse all'istanza posta dal curatore nell'interesse del figlio minore - art. 244, terzo comma, c.c.), é assai difficile considerare corrispondente all'interesse materiale e spirituale del figlio la coatta continuazione di rapporti familiari già distrutti.

Queste considerazioni tranquillizzano la Corte sulle conseguenze di una dichiarazione d’incostituzionalità dell'art. 244, secondo comma, c.c., nella parte in cui non prevede che per il marito il termine dell'azione di disconoscimento di cui al n. 3 dell'art. 235 c.c. decorre dalla conoscenza dell'adulterio della moglie nel tempo del concepimento, conclusione che comunque é comandata dalla accertata irragionevole violazione del diritto di agire.

11. - L'accoglimento delle questioni nei termini suesposti dispensa la Corte dall'esaminare specificamente altri profili d’incostituzionalità pure indicati dal giudice a quo.

12. - Come si é ricordato in narrativa, il tribunale di Torino ha rimesso alla Corte, nel caso di accoglimento, l’estensione della pronunzia, ex art. 27 della legge n. 87 del 1953, al caso che il padre voglia agire in disconoscimento a causa di impotenza "anche se soltanto di generare". La Corte, data la non totale identità dei casi, ritiene di mantenere la pronuncia nei limiti della rilevanza, cioé dell'azione di disconoscimento per adulterio.

Il tribunale di Torino chiede inoltre alla Corte di esaminare, sempre nel caso di accoglimento, l'ipotesi di un'efficacia della dichiarazione d’incostituzionalità estesa ai giudizi già definiti. Ma é evidente l'impossibilità, di accogliere una simile istanza.

13. - Nelle due conformi ordinanze nn. 214 e 313 del reg. ord. 1984, il tribunale di Genova dubita della legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 30, secondo cpv. ("la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima"), dell'art. 263 c.c. "nella parte in cui non prescrive termini brevi di decadenza per l'esercizio dell'azione e nella parte in cui sancisce l'imprescrittibilità dell'azione medesima". Da ciò deriva infatti, secondo il tribunale rimettente, che il figlio naturale "può vedersi privato, ad libitum, in qualsiasi momento della vita, del proprio stato da parte dell'autore del riconoscimento", mentre il figlio legittimo non può essere disconosciuto se non in termini brevi di decadenza per l'esercizio dell'azione.

Occorre ricordare che l'art. 263 c.c. vige nel testo precedente alla novella n. 151 del 1975, cioé fu dettato dal legislatore del 1942 quando i casi di riconoscibilità dei figli nati fuori del matrimonio erano assai più limitati, essendo esclusa la riconoscibilità dei figli adulterini.

Il tribunale di Genova censura l’imprescrittibilità dell'azione di disconoscimento e chiede in sostanza che la Corte all'imprescrittibilità sostituisca "termini brevi di decadenza per l'esercizio dell'azione". E benché richiami, nella sua prospettazione, la diversa previsione legislativa relativa al disconoscimento dei figli legittimi, invoca il solo parametro dell'art. 30 della Costituzione.

A prescindere dalla difficoltà di stabilire un razionale dies a quo per il termine invocato, (infatti il riconoscimento del figlio naturale é un atto di volontà corrispondente normalmente ma non sempre alla convinzione di chi lo opera di essere il genitore naturale, sicché il detto dies a quo potrebbe essere non quello della conoscenza di fatti che escludono la paternità naturale, bensì quello del pentimento di chi ha operato il riconoscimento), sta la decisiva considerazione che non la Corte, ma solo il legislatore, potrebbe stabilire la durata del termine da sostituire all'imprescrittibilità disposta dall'art. 263 c.c..

Trattasi, quindi, secondo la costante giurisprudenza della Corte, di questione inammissibile.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

1) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 244, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235 dello stesso codice, che il termine dell'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice civile, sollevata dal tribunale di Genova con le due ordinanze di cui in epigrafe in riferimento all'art. 30, secondo capoverso, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1985.

Leopoldo ELIA - Oronzo REALE

Depositata in cancelleria il 6 maggio 1985.