Sentenza n 118 del 1974
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SENTENZA N. 118

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 278 e 279 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1971 dal tribunale di Messina nel procedimento civile vertente tra Catalano Elvira e Bartolone Loris, iscritta al n. 228 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 14 luglio 1971.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione di Bartolone Loris;

udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1974 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Il tribunale di Messina, chiamato a pronunciarsi sulla domanda proposta da Elvira Catalano, madre esercente la patria potestà sul figlio naturale Vincenzo Giancarlo Catalano, da lei riconosciuto, nei confronti di Loris Bartolone e diretta ad ottenere la condanna del convenuto, che secondo l'assunto dell'attrice sarebbe il padre del minore, alla corresponsione in favore del figlio del mantenimento o, quanto meno, degli alimenti, con ordinanza del 15 febbraio 1971, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 278 e 279 del codice civile, in riferimento all'art. 30 della Costituzione.

Preliminarmente rilevava che la pretesa dell'attrice, fondata sulla norma dell'art. 279 nella parte in cui dispone che il figlio naturale ha diritto a che il genitore dal quale non può essere riconosciuto, gli corrisponda gli alimenti, trova ostacolo nell'altra parte dello stesso articolo che limita l'esperibilità dell'azione alimentare alle tre ipotesi di paternità ivi previste, e nel disposto dell'art. 278 che esclude le indagini sulla paternità nei casi in cui il riconoscimento é vietato.

Tali norme, però, sarebbero in contrasto con l'art. 30 della Costituzione.

Anzitutto, andrebbe contro l'art. 30, primo comma, la richiamata disciplina in quanto attribuisce a talune categorie di figli un ridotto diritto alimentare e, mediante una casistica restrittiva, esclude alcuni di essi da questo beneficio.

In secondo luogo, l'illegittimità costituzionale sarebbe particolarmente evidente nella parte in cui, in quelle norme, é posto il criterio di individuazione dei figli non riconoscibili, a cui é accordata la facoltà di agire per ottenere l'assegno alimentare. Il divieto di indagini sulla filiazione, secondo il tribunale, non é assoluto, ma colpisce solo il figlio che voglia far valere il fatto della filiazione anche al solo scopo di ottenere la corresponsione degli alimenti, e le dette indagini invece restano consentite "per quanto influisce sui rapporti fra altri soggetti". Si ha per ciò che "il figlio, cui la legge preclude una prova diretta, può avvantaggiarsi della circostanza occasionale che altri abbia avuto interesse a provare il rapporto di filiazione che lo riguarda".

In tal modo non si realizza la più intensa tutela voluta dalla Costituzione a vantaggio di dati soggetti.

In terzo luogo, secondo il giudice a quo, la disciplina relativa in esame non trova una giustificazione nel quadro della riserva di legge dell'art. 30, comma quarto. Tale riserva "siccome riguardante solo i limiti dell'accertamento della paternità, pare attenere alle peculiarità della prova di questa in rapporto alle specifiche esigenze di certezza". E l'art. 278 crea un limite che non riflette esigenze di certezza. La limitazione posta da questa norma attiene, invece, soltanto alla qualificazione incestuosa o adulterina tanto della paternità che della maternità, e come tale é esclusa dall'art. 30, comma primo, che sancisce l'obbligo del mantenimento anche dei figli nati fuori del matrimonio con una formulazione ampia che esclude ogni discriminazione tra le diverse categorie di figli.

Infine, per il tribunale, con la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme relative al reato di adulterio, sarebbero venute meno, in gran parte, le ragioni che tradizionalmente hanno determinato la gravosa normativa che regola la condizione dei figli adulterini.

2. - Davanti a questa Corte si é costituito il Bartolone, a mezzo degli avvocati Luigi Autru Ryolo e Nicola Fulci.

Premesso che nel prospettare la questione il tribunale aveva ipotizzato una disparità di trattamento tra figli adulterini a seconda che si trovino o meno nelle condizioni di cui all'articolo 279 n. 1 del codice civile, e rilevata una illogicità nel sistema che interdice al figlio adulterino un diretto accertamento consentito, invece, indirettamente ad altri soggetti, riteneva che il giudice a quo fosse incorso in un evidente errore logico-giuridico: le ipotesi richiamate dall'art. 279 n. 1 del codice civile, infatti, non attengono a possibilità di riconoscimento di figli adulterini o di accertamento di paternità naturali, "ma rappresentano casi in cui la filiazione adulterina rileva per effetto di altri rapporti giuridici", e non riflettono, in sostanza, "la istituzionalizzazione di alcun diritto soggettivo del figlio naturale, ma la mera obiettivizzazione dei limiti al divieto di indagine sulla filiazione adulterina, in relazione alla tutela concessa ad altri interessi".

La scelta operata dal legislatore ordinario appare, poi, congrua e razionale in quanto assicura l'esercizio del diritto del figlio naturale agli alimenti ogni volta che venga meno la ragione pratica della tutela dell'interesse sostanziale (segreto) per il quale é posta la limitazione.

Osservava, quindi, la parte privata che il giudice di merito sarebbe incorso in errore laddove ha interpretato la riserva legislativa prevista dall'ultimo comma dell'art. 30 della Costituzione, come inerente ai limiti dell'"accertamento" della paternità, mentre il testo normativo parla di "ricerca", che é attività processuale ben diversa.

Né la diversa interpretazione dell'ultimo comma dell'art. 30 prospettata, si porrebbe in contrasto con il primo comma dello stesso articolo, posto che quest'ultima disposizione contiene la norma generale, mentre l'ultimo comma quella particolare che delimita il campo di applicazione della prima.

D'altra parte il venir meno dell'aspetto penale dell'adulterio, non implicando la esclusione della illiceità di esso sotto altri profili, non può portare nessuna ragione per l'illegittimità costituzionale della norma.

Infine, la parte costituita, passava all'esame delle ragioni addotte dall'attrice nel giudizio di merito, e tra l'altro osservava che non vi sarebbe alcuna irragionevolezza nel fatto che l'art. 279 n. 1 si riferisce a situazioni in cui la filiazione risulti indirettamente da sentenza civile o penale, perché questo accertamento, per così dire "accidentale", ha per oggetto rapporti di altra natura e comporta, solo "accidentalmente", l'accerta mento della filiazione naturale.

Osservava, inoltre, che l'art. 30 deve essere interpretato nel suo complesso, nel senso che con l'ultimo comma si é operato un "rinvio confirmatorio o recettizio" delle norme esistenti in tema di limitazioni alla ricerca della paternità.

E concludeva per la non fondatezza della questione.

3. - Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha spiegato intervento a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, la questione sarebbe, del pari, non fondata: é impugnata la norma risultante dal combinato disposto degli artt. 278 e 252 del codice civile, per il quale non sono ammesse, salvo le eccezioni stabilite all'art. 279, le indagini sulla paternità di figli adulterini, e la norma si inquadra perfettamente nella previsione dell'ultimo comma dell'art. 30 della Costituzione.

Tale disposizione non va interpretata, come vorrebbe il giudice a quo, nel senso che legittima soltanto norme ordinarie regolanti la peculiarità della prova della paternità in rapporto a specifiche esigenze di certezza: essa, infatti, usa il termine di limite senza specificare che debba trattarsi di limite probatorio e nel concetto generico di limite deve farsi rientrare ogni specie di circostanze, relative all'esercizio dell'azione, e tale interpretazione trova inoltre la sua ripetuta smentita nelle sentenze di questa Corte che hanno escluso la contrarietà all'art. 30 del secondo comma dell'art. 274 e dell'art. 271 del codice civile.

La prima, se non l'unica, ragione, poi, che può giustificare alcun limite all'esperimento dell'azione di ricerca della paternità, é data dalla tutela dei diritti (dei membri) della famiglia legittima riconosciuti e garantiti dall'art. 29 della Costituzione.

Orbene, tale esigenza nei confronti dei (pretesi) figli adulterini ha indotto il legislatore a consentire le indagini giudiziali sulla paternità solo nelle ipotesi in cui esistano prove documentali particolarmente concludenti, ed allora la limitazione risulta chiaramente compresa nell'ambito del potere discrezionale riservato dal costituente al legislatore ordinario.

Né l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate può - secondo l'Avvocatura dello Stato - farsi derivare dalla considerazione della casistica eccessivamente restrittiva contenuta nell'art. 279 del codice civile.

Estendere i casi di ricerca della paternità rientra nell'iniziativa del legislatore ordinario.

E la normativa in atto vigente, come si é detto sopra, trova la sua ragione nella particolare esigenza di tutela della famiglia legittima.

4. - All'udienza del 23 gennaio 1974 il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti ha insistito nelle precedenti difese e richieste.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il tribunale di Messina, con l'ordinanza indicata in epigrafe, solleva la questione di legittimità costituzionale degli artt. 278 e 279 del codice civile, in riferimento all'art. 30 della Costituzione.

Pur facendo qualche accenno anche diretto all'obbligo e al diritto di mantenimento e di educazione, chiede in sostanza alla Corte di voler dire se contrasti o non con quella disposizione costituzionale la disciplina legislativa in forza della quale al figlio che si trovi nei casi indicati nella prima parte dell'art. 279 ed in particolare sia figlio adulterino e qualora non ricorra una delle tre ipotesi di cui alla seconda parte dello stesso articolo, non é consentito di agire per ottenere gli alimenti nei confronti del preteso padre, coniugato con donna diversa dalla madre, e di provarne la paternità.

2. - Tale essendo la questione, appare non pregiudiziale la risoluzione di essa sul punto relativo all'art. 278. Questa norma, che nella sua prima parte non ammette le indagini sulla paternità (e sulla maternità) nei casi in cui il riconoscimento é vietato, é posta a chiusura della disciplina relativa al reclamo della paternità (e della maternità) naturale; ed in modo evidente, non é direttamente applicabile alla specie, perché nel processo a quo non é chiesta la dichiarazione giudiziale della paternità, e non lo é neppure indirettamente, perché il divieto di provare la paternità (al fine di ottenere gli alimenti) si contiene, sia pure in modo implicito, nell'art. 279 che é del pari oggetto della denuncia in esame.

Resta, quindi, da accertare se sia conforme o meno all'art. 30 della Costituzione, e sotto il profilo già indicato, l'art. 279.

3. - Ad avviso del giudice a quo sussisterebbe il denunciato contrasto perché il primo comma dell'art. 30 sancisce l'obbligo dei genitori di mantenere i figli nati anche fuori del matrimonio "senza limiti di sorta" e "con una formulazione ampia, che esclude ogni discriminazione fra le diverse categorie di figli"; perché il divieto di provare la paternità nei casi e fuori delle ipotesi di cui all'art. 279 non é legittimato nel quadro della riserva legislativa prevista nel quarto comma dell'art. 30, e perché codesta disciplina, relativa all'obbligazione di mantenimento, potrebbe valere anche per quella alimentare.

Pur convenendo circa l'ultimo punto, che agli alimenti di cui si occupa l'art. 279, per estensione e per quanto consentito, sia applicabile la normativa vigente in tema di condizioni di ammissibilità e di esercizio dell'azione di mantenimento, la Corte ritiene che, dal combinato disposto dei commi primo e quarto dell'art. 30 della Costituzione, non discenda immediatamente e direttamente la possibilità giuridica per il figlio adulterino per il quale non ricorra una delle ipotesi previste dai numeri da 1 a 3 dell'art. 279, di provare la paternità, sia pure, all'effetto di ottenere dal preteso padre il mantenimento o al meno gli alimenti.

All'accoglimento delle tesi interpretative del primo comma dell'art. 30, secondo le quali dalla relativa disposizione, tra l'altro, lo stesso art. 279 sarebbe stato, sul punto, abrogato, o almeno sarebbero stati superati i limiti alla ricerca della paternità nel processo promosso allo scopo di ottenere il mantenimento, sono di ostacolo vari dati e considerazioni.

Nonostante il tenore letterale del primo comma dell'art. 30, non sembra che il dovere-diritto dei genitori di mantenere (istruire ed educare) i figli anche se nati fuori del matrimonio sia posto in maniera illimitata ed indiscriminata. Il relativo diritto non é attribuito ai figli "nati fuori del matrimonio" solo in quanto concepiti da dati genitori e nei confronti degli stessi, e cioè come effetto giuridico ricollegato alla pura e semplice verificazione dell'indicata fattispecie e subordinatamente alla nascita del figlio. Dal Costituente si é voluto, invece, attribuire quel diritto ai figli naturali che (non riconosciuti o non legittimati) possono, secondo la legislazione vigente, giudizialmente ed a tutti i consentiti fini provare la paternità o la maternità. In tal modo, si é innovato nei confronti del sistema in quanto si é data la possibilità giuridica ai figli, nei casi e per le ipotesi di cui all'art. 279, di ottenere il mantenimento nei confronti dei genitori, ma non si é andati oltre.

Sostenere che con l'entrata in vigore della Costituzione ed in forza del disposto dell'art. 30, comma primo, siano state abrogate o siano divenute illegittime, sia pure al limitato effetto della spettanza del più volte indicato diritto al mantenimento, le norme che comunque limitano o precludono l'accertamento e la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità naturale, non é d'altronde consentito solo che si tenga presente la funzione che nel rapporto giuridico di mantenimento ha l'individuazione dei soggetti.

Riguardato tale rapporto dal punto di vista dei genitori, quali soggetti tenuti al mantenimento, per l'imputazione sia del fatto che dell'effetto necessita che siano determinati i genitori (di un dato figlio). Di tale esigenza, invero, il Costituente non può non aver avuto sicura consapevolezza. Ed allora, almeno, non é pensabile che esso abbia voluto far sorgere il diritto prima ancora che con il riconoscimento o con la legittimazione, ovvero con un accertamento giudiziale, siano determinati e cioè individuati i genitori.

Il primo comma dell'art. 30, per ciò, non ricollega direttamente ed immediatamente al fatto della nascita l'attribuzione del detto diritto ai figli naturali.

Codesta interpretazione, poi, si armonizza con il disposto del quarto comma dello stesso art. 30. Questo non si presta ad essere inteso nel senso che la riserva legislativa attinente ai limiti alla ricerca della paternità valga per le azioni di stato e per quelle relative alla costituzione o all'accertamento di situazioni giuridiche soggettive diverse dal diritto al mantenimento, ma va interpretato nel senso più ampio e onnicomprensivo. Fermo restando per altro che quel comma non dovrebbe escludere la possibilità che il legislatore, senza annullare o snaturare l'istituto, detti nuove norme che regolino la ricerca della paternità e ne definiscano i limiti.

Ed infine non dovrebbe costituire oggetto di dubbio che la normativa dell'art. 30, espressa nei suoi commi maggiormente significativi, come si collega variamente ed inscindibilmente al precedente art. 29, così denuncia un'intima complementarità e coerenza. Le sue articolazioni, da interpretarsi le une per mezzo delle altre, conducono pertanto ad escludere, da un lato, che là ove si parla di doveri-diritti dei genitori nei confronti dei figli, si sia andati oltre i confini segnati in altra parte dello stesso articolo; e dall'altro, e per ciò solo, che si siano voluti modificare o rendere incompatibili per quanto necessario le norme ed i limiti per la ricerca della paternità.

Tutto ciò porta a ritenere che, a proposito dell'azione per ottenere gli alimenti ex art. 279 (per il collegamento che nel sistema essa ha con quella di mantenimento), l'art. 30, comma primo, non ha abrogato il divieto dell'art. 279 per cui si contende nel giudizio a quo, o disposto in modo tale che di codesto divieto si debba dichiarare l'illegittimità costituzionale.

La normativa in atto vigente, quindi, consente che, pur trovantesi nei casi indicati nella prima parte dell'art. 279, il figlio naturale solo nelle tre ipotesi di cui alla seconda parte dello stesso articolo, possa agire per ottenere gli alimenti.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 278 del codice civile sollevata in riferimento all'art. 30 della Costituzione dal tribunale di Messina, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 279 del codice civile in riferimento all'art. 30 della Costituzione, sollevata con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 8 maggio 1974.