Sentenza n.80 del 1988

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N.80

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 435, terzo comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 aprile 1986 dal Tribunale di Genova nel procedimento relativo all'ammissibilità dell'appello proposto da Adel Ahmad Mohamed, iscritta al n. 444 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 30 giugno 1986 dal Tribunale di Genova nel procedimento relativo all'ammissibilità dell'appello proposto da Pratico Antonio, iscritta al n. 716 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58, prima serie speciale, dell'anno 1986.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

l.-Con due ordinanze di rimessione dall'identico contenuto, il che comporta la riunione dei relativi giudizi, il Tribunale di Genova sottopone al vaglio di questa Corte l'art. 435, terzo comma, del codice di procedura penale, <nella parte in cui non ammette il giudizio di appello contro la sentenza di questo stesso tribunale pronunciata in primo grado relativamente ad un reato che sarebbe stato di competenza del pretore> se non fosse stato commesso nel corso di un'udienza davanti al tribunale: la norma denunciata contrasterebbe con una pluralità di parametri (artt. 3, 24, secondo comma, 25, primo comma, della Costituzione) variamente considerati e collegati.

2.-Per quanto riguarda la rilevanza delle questioni proposte, il giudice a quo si da carico di giustificare la particolarità del momento processuale utilizzato per adire la Corte. Le questioni sono state, infatti, sollevate dal Tribunale di Genova dopo aver pronunciato sentenza di condanna, nella fase preordinata (art. 207 del codice di procedura penale) alla verifica dell'ammissibilità dell'impugnazione da parte dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

In entrambi i casi di specie, a dolersi della sentenza con il mezzo dell'appello era stato l'imputato ritenuto colpevole di autocalunnia, reato di competenza del pretore, ma giudicato dal tribunale ai sensi dell'art. 435, secondo comma, del codice di procedura penale. Richiamandosi al terzo comma del medesimo articolo, la dove dispone che <quando il tribunale abbia giudicato di un reato di competenza del pretore... la sentenza é soggetta soltanto al ricorso per cassazione>, il Procuratore della Repubblica di Genova aveva formalmente richiesto al Tribunale di applicare l'art. 207 e, quindi, di dichiarare inammissibile il gravame dell'imputato. Ma proprio i dubbi sulla legittimità costituzionale della parte dell'art. 435, terzo comma, richiamata dal Pubblico ministero inducevano il Tribunale a differire la decisione sulla richiesta, in quanto, <se la norma fosse illegittima, il proposto appello sarebbe ammissibile in base alle regole generali sull'appellabilità delle sentenze di primo grado pronunciate dal tribunale>, con evidenti riflessi in ordine all'applicabilità dell'art. 207.

3.-Così rivendicate, ad un tempo, grazie ad argomentazioni pienamente da condividere, sia, in genere, la legittimazione del giudice penale a sollevare questioni di costituzionalità in una fase, come quella configurata dall'art. 207 del codice di procedura penale, esclusivamente destinata al controllo dell'ammissibilità dell'impugnazione proposta contro il provvedimento che il giudice stesso ha emanato (con ovvia limitazione, s'intende, alle questioni concernenti la rituale esperibilità del gravame), sia, in specie, la rilevanza dei dubbi di legittimità costituzionale aventi ad oggetto la parte dell'art. 435, terzo comma, del codice di procedura penale in concreto denunciata, il Tribunale di Genova prospetta sostanzialmente un triplice ordine di questioni. Oggetto ne e sempre tale parte dell'art. 435, mentre diversi sono i parametri costituzionali di volta in volta invocati, facendosi riferimento con la prima agli artt. 3 e 24, con la seconda all'art. 25, con la terza agli artt. 3 e 25 della Costituzione.Si tratta, peraltro, di questioni che, in linea di massima, come meglio si preciserà più oltre, sono già state tutte affrontate e decise da questa Corte nel senso della non fondatezza (v., in proposito, oltre alle sentenze n. 117 del 1973 e n. 62 del 1981, puntualmente ricordate dalle ordinanze di rimessione, la sentenza n. 122 del 1963).

4. Il giudice a quo con apprezzabile scrupolo si dà carico dell'esigenza di riproporre le questioni già esaminate adducendo nuovi argomenti ed indicando nuovi profili. A tal fine, si fa soprattutto leva, da un lato, sulla circostanza del <tempo decorso nel frattempo>, senza che si sia provveduto <alla revisione dell'intera disciplina> del giudizio immediato per i reati commessi in udienza, e, dall'altro, sulle modificazioni che hanno coinvolto <altre parti della normativa processuale>, con più spiccato riguardo ai mutamenti intervenuti in forza della legge 31 luglio 1984, n. 400, la quale <ha devoluto in ogni caso l'appello contro le sentenze dei pretori e dei tribunali alla corte d'appello, così che il tribunale ha perduto ogni competenza di secondo grado>.

5.-Il primo dei due argomenti viene, più in particolare, utilizzato per giustificare il riesame della questione proposta in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 62 del 1981.

Infatti, ad avviso del giudice a quo, il tempo inutilmente trascorso dall'emanazione di tale pronuncia mal si concilierebbe con la <sollecitazione> che, nella parte conclusiva della motivazione di quella sentenza, sarebbe stata rivolta <al legislatore ordinario affinchè questi provvedesse alla revisione dell'intera disciplina> processuale dei reati commessi in udienza, onde eliminare la carenza del doppio grado di giurisdizione nei casi contemplati dall'art. 435, terzo comma, del codice di procedura penale.

6. - La questione é manifestamente infondata.

Il profilo indicato come nuovo non incide sui termini del problema. E ciò non tanto perchè il rilievo secondo cui la <sollecitazione> della Corte non <ha sortito alcun seguito> potrebbe incontrare, a breve, una smentita negli ormai avanzati sviluppi dei lavori preparatori del nuovo codice di procedura penale (il punto 44 dell'art. 2 della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, configura <il giudizio immediato> in modo del tutto inedito, mentre il punto 74 fa cenno ai reati commessi in udienza solo con riguardo alla falsa testimonianza, vietando l'arresto in udienza del testimone sospettato di testimonianza falsa o reticente>); quanto perchè la Corte, una volta escluso che la scarsa ragionevolezza addebitata all'art. 435, terzo comma, del codice di procedura penale sia <tale da conferire consistenza ad una censura di costituzionalità>, si era più che altro preoccupata-lo riconoscono, del resto, le stesse ordinanze di rimessione-di <segnalare> al legislatore ordinario come <l'intera disciplina processuale dei reati commessi in udienza sia suscettibile di una opportuna riconsiderazione in sede legislativa>, con ciò rivolgendo non un monito, ma semplicemente un invito.

Nè va, d'altronde, dimenticato che nello stesso <frattempo> la Corte ha avuto modo di ribadire più volte (sentenze n. 224 del 1983, n. 299 del 1985, n. 200 del 1986) come la salvaguardia del diritto di difesa ai sensi dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione non comporti necessariamente la previsione del grado di appello. In ordine, poi, alla denunciata disparita fra la regolamentazione dell'appello nei giudizi ordinari e la regolamentazione dell'appello nei giudizi immediati, é chiaro che la <peculiarita del contesto> in cui questi ultimi si svolgono (sentenza n. 62 del 1981) continua a non poter essere in alcun modo messa in discussione, tanto evidenti sono gli elementi che li caratterizzano.

7.-Per la questione proposta in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, anch'essa già dichiarata non fondata (sia pur solo in termini di non pertinenza del parametro invocato) con la sentenza n. 62 del 1981, l'<argomento nuovo> viene basato su <disposizioni legislative già in vigore al momento> sia di tale decisione sia della precedente sentenza n. 117 del 1973, riguardante in modo più specifico i rapporti tra il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e la predeterminazione della competenza in sede di appello. Il giudice a quo richiama, in particolare, il combinato disposto degli artt. 435, secondo comma, e 436, prima parte, del codice di procedura penale, che, con l'includere fra i limiti all'applicabilità del giudizio immediato la natura del reato od altre gravi ragioni, demanderebbe ad una valutazione discrezionale del pubblico ministero la scelta del rito e la conseguente esperibilità o non esperibilità dell'appello nel caso in cui un reato di competenza pretorile sia commesso all'udienza di un giudice di competenza superiore. La situazione sarebbe <sostanzialmente analoga alle figure della competenza prorogata pretorile e della rimessione dei procedimenti> dal pretore al tribunale, entrambe dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza n. 88 del 1962, perchè incompatibili con l'art. 25, primo comma, della Costituzione.

8. - La questione é manifestamente infondata.

L'argomento indicato come nuovo non può dirsi tale, in quanto le disposizioni su cui si basa sono già state oggetto di uno specifico intervento di questa Corte: con la sentenza n. 122 del 1963 é stata, infatti, dichiarata non fondata un'analoga questione di legittimità costituzionale degli artt. 435 e 436 del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, muovendo dal rilievo che l'art. 436, nell'escludere il giudizio immediato <per il motivo della natura del reato o per altri gravi motivi, intende far riferimento a dati idonei ad una valutazione oggettiva>. Si tratta, cioé, di dati che obbligano il giudice (e, prima di lui, il pubblico ministero) a portare l'<esame su fatti specifici>, così condizionando la scelta del rito <all'accertamento della sussistenza di presupposti di fatto indicati dalla norma, in modo da consentire alle parti di far valere ogni ragione di proprio interesse>.

Casi, quindi, <diversi>-lo si era espressamente sottolineato nella motivazione-da quelli oggetto della sentenza n. 88 del 1962, caratterizzati, invece, da una delibazione fondata su giudizi di congruenza liberamente discrezionali.

La soluzione dell'attuale questione, anche se proposta, per ovvie ragioni di rilevanza, sotto il profilo delle conseguenze che dal combinato disposto degli artt. 435, secondo comma, e 436 ricadono sull'applicazione dell'art. 435, terzo comma, del codice di procedura penale, non puo non adeguarsi alla stessa ratio decidendi della sentenza n.122 del 1963, tanto piu nella mancanza di deduzioni in senso contrario diverse da quelle gia confutate in tale occasione.

9.-I cambiamenti apportati negli ultimi tempi ad altre parti della normativa processuale e, soprattutto, quelli prodotti dalla legge 31 luglio 1984, n. 400, rappresentano l'argomento nuovo a sostegno della questione proposta in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, anch'essa già dichiarata non fondata con la sentenza n. 62 del 1981. Riconosce, infatti, il giudice remittente che, prima della legge 31 luglio 1984, n. 400, <una qualche giustificazione del meccanismo> previsto dal terzo comma dell'art. 435 del codice di procedura penale <poteva ricavarsi dal fatto> che, nel caso di reato di competenza pretorile giudicato in primo grado dal tribunale, la pronuncia non appellabile risultava pur sempre emessa <da quello che sarebbe stato naturalmente il giudice d'appello> per i reati di competenza del pretore. Ora, pero, la situazione determinatasi ad opera dell'art. 3 della legge 31 luglio 1984, n. 400 - che, nel sostituire il testo dell'art. 512 del codice di procedura penale, ha demandato alla corte d'appello, per regola generale, oltrechè il tradizionale giudizio di secondo grado nei confronti delle sentenze del tribunale, il giudizio di secondo grado nei confronti delle sentenze del pretore-renderebbe del tutto irragionevole l'esclusione dell'appello nei casi in cui un reato di competenza pretorile sia giudicato dal tribunale perchè commesso nel corso di una sua udienza. La <stridente illogicità normativa>, anzi <l'anomalia aberrante>, insita in una situazione del genere deriverebbe dal mancato adeguamento del sistema a due concomitanti innovazioni di grande portata: quella che ha tolto al tribunale ogni competenza di secondo grado e quella che, correlativamente, e venuta a caratterizzare la corte d'appello come <un vero e proprio giudice naturale di secondo grado>.

10. - La questione non é fondata.

L'argomento addotto come nuovo é, questa volta, indiscutibilmente tale, ma, anche se sviluppato con intensità di impegno ed acutezza di osservazioni, non ha forza sufficiente per disattendere le conclusioni raggiunte in passato.

Quanto allo <stridente trattamento disuguale fra giudizi ugualmente di competenza, in secondo grado, della corte d'appello>-nel senso che in caso di <reato commesso in udienza davanti al tribunale e di competenza di tale ufficio> permane la possibilità di appellare, mentre la stessa possibilità viene esclusa in caso di <reato di competenza pretorile giudicato dal tribunale>-la situazione, sotto il profilo dell'appellabilità o no della sentenza di primo grado, non appare sostanzialmente diversa da quella che, prima della riforma del 1984, si registrava (ed oggi ancora si registra) fra il caso di reato commesso in udienza davanti alla corte di assise, ma di competenza di tale ufficio, ed il caso di reato di competenza del pretore (o del tribunale) giudicato dalla corte d'assise, senza che ne fosse stato tratto motivo per dichiarare illegittimo il terzo comma dell'art. 435 del codice di procedura penale.

Per quanto riguarda la lamentata sottrazione del processo a quello che viene definito dal giudice a quo <un vero e proprio giudice naturale di secondo grado> -a parte che la novità assunta a base di tale definizione, cioé il concentrarsi nella corte d'appello del potere di decidere come giudice di secondo grado, si e avverata nel solo ambito dal processo penale-resta ostacolo insuperabile, quale punto fermo della giurisprudenza di questa Corte, il rilievo decisivo che, ai fini perseguiti dall'art. 25, primo comma, della Costituzione, esplica la precostituzione per legge del giudice competente, certamente non disattesa, ne prima ne ora, dal terzo comma dell'art. 435. Tanto più, se si considera che una naturalità del giudice distinta dalla precostituzione per legge non avrebbe neppure modo di configurarsi rispetto ad un grado processuale, come quello di appello, non costituzionalmente garantito.

Per ciò che concerne, infine, la <stridente illogicità> intrinseca-addebitata ad un sistema normativo congegnato in termini tali da demandare il giudizio immediato ad un organo che, in caso di giudizio ordinario, non sarebbe competente nè in primo nè in secondo grado, così da privare al tempo stesso della rispettiva competenza sia il giudice di primo grado (il pretore) sia il giudice di secondo grado (la corte d'appello)-non si può non rilevare come situazioni sostanzialmente analoghe fossero riscontrabili anche all'epoca della sentenza n. 62 del 1981: si pensi al caso di un reato di competenza pretorile commesso all'udienza di una corte di assise oppure all'udienza di una corte d'appello. E' pur vero - e su questo insiste particolarmente l'ordinanza di rimessione -che, a differenza del caso per ultimo richiamato, il tribunale non ha ora alcuna competenza quale giudice di appello. Ma si tratta di un aspetto che non riveste importanza decisiva, non solo perchè la privazione del grado di appello e la conseguente sottrazione dell'imputato al giudice competente per tale grado non possono tradursi in un vizio di legittimità costituzionale se dovute ad una scelta del legislatore che non discrimini fra le parti, ma anche, e più ancora, perchè, in caso di giudizio immediato per reato di competenza pretorile, il tribunale opera come giudice di primo, sia pur unico, grado.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 435, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con le ordinanze in epigrafe;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 435, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con le ordinanze in epigrafe;

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 435, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giovanni CONSO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 26 Gennaio 1988.