Sentenza n.299 del 1985

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SENTENZA N. 299

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 512 n. 2 e 513 n. 2 del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) due ordinanze emesse il 7 novembre 1979 e il 7 luglio 1980 dalla Corte di Cassazione sui ricorsi proposti da Corcione Carlo e Marchiori Alessandro, iscritte ai nn. 526 e 864 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 270 dell'anno 1980 e n. 34 dell'anno 1981;

2) due ordinanze emesse il 30 giugno e l'8 ottobre 1981 dalla Corte di Cassazione sui ricorsi proposti da Crisi Rino e Vagaggini Rino ed altri, iscritte al n. 806 del registro ordinanze 1981 e al n. 67 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 89 e 143 dell'anno 1982.

Visto l'atto di costituzione di Crisi Rino;

udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1985 il Giudice relatore Giovanni Conso.

 

Ritenuto in fatto

 

La Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 7 novembre 1979 (r.o. 526/1980), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 512 n. 2 del codice di procedura penale, in quanto non consente la proponibilità dell'appello avverso "la sentenza del pretore di proscioglimento per amnistia ai sensi dell'art. 2, primo capoverso, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413".

Sotto il profilo della lesione del diritto di difesa, rileva il giudice a quo che la sentenza di proscioglimento per amnistia a seguito del giudizio sulla tenuità del danno e della concedibilità o no delle attenuanti generiche comporta una implicita affermazione di responsabilità dell'imputato ed é, quindi, per lui pregiudizievole non solo per la lesione alla integrità della sua personalità morale, ma anche per gli effetti giuridici che ne conseguono nel giudizio di danno e negli altri giudizi civili o amministrativi (artt. 27 e 28 del codice di procedura penale). Sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, la normativa impugnata determina una disparità di trattamento fra l'imputato prosciolto per amnistia e l'imputato prosciolto con altre formule che presuppongono anch'esse un accertamento di responsabilità.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 1 ottobre 1980.

Nel giudizio non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri né vi é stata costituzione di parte privata.

La Corte di cassazione, con ordinanza del 7 luglio 1980 (r.o. 864/1980), ha sollevato, sempre in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 513 n. 2 del codice di procedura penale, nella parte in cui "non prevede l'appello dell'imputato avverso la sentenza di proscioglimento per estinzione del reato a seguito della esclusione di una circostanza aggravante".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 4 febbraio 1981.

Nel giudizio non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri né vi é stata costituzione di parte privata.

Con ordinanza del 30 giugno 1981 (r.o. 806/1981) la Corte di cassazione ha sollevato, invocando gli stessi parametri costituzionali, questione di legittimità dell'art. 512 n. 2 del codice di procedura penale, "nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza del pretore che lo ha prosciolto per amnistia a seguito di esclusione di aggravante comportante l'applicazione dell'amnistia stessa".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 31 marzo 1982.

Nel giudizio non vi é stato intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, ma si é costituita una parte privata la quale ha chiesto che la questione sia dichiarata fondata.

Sempre la Corte di cassazione, infine, con ordinanza dell'8 ottobre 1981 (r.o. 67/1982), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 513 n. 2 del codice di procedura penale, "nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza del tribunale, pronunciata in primo grado, che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito di esclusione di una circostanza aggravante".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 26 maggio 1982.

Nel giudizio non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, né vi é stata costituzione di parte privata.

 

Considerato in diritto

 

1. - Le quattro ordinanze in epigrafe sottopongono all'esame della Corte questioni strettamente connesse, alcune anzi coincidenti: da ciò la riunione dei relativi giudizi, onde deciderli con un'unica sentenza.

2. - Le questioni, tutte sollevate dalla Corte di cassazione in un arco di tempo compreso tra il 7 novembre 1979 e l'8 ottobre 1981, coinvolgono "parti" specifiche degli artt. 512 n. 2 e 513 n. 2 del codice di procedura penale nel testo allora in vigore, successivamente sostituito dapprima ad opera degli artt. 134 e 135 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e poi ancora ad opera degli artt. 3 e 4 della legge 31 luglio 1984, n. 400.

Più precisamente, dalla prima delle quattro ordinanze di rimessione (r.o. 526/1980) viene messa in dubbio la legittimità costituzionale dell'art. 512 n. 2 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza del pretore che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito della concessione di circostanze attenuanti; dalla terza (r.o. 806/1981) la legittimità costituzionale dello stesso art. 512 n. 2, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza del pretore che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito dell'esclusione di circostanze aggravanti; dalle due restanti ordinanze (r.o. 864/1980 e 67/1982) la legittimità costituzionale dell'art. 513 n. 2, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza del tribunale o della corte di assise che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito dell'esclusione di circostanze aggravanti.

Peraltro, poiché le differenze intercorrenti fra l'art. 512 e l'art. 513 del codice di procedura penale riguardano soltanto l'organo di primo grado ed il corrispondente organo di appello, le ipotesi di proscioglimento che il complesso delle ordinanze di rimessione prende oggettivamente in considerazione si riducono a due. Da un lato, l'ipotesi in cui l'amnistia sia stata applicata dal giudice di primo grado a seguito della concessione di una o più circostanze attenuanti previste come decisive al riguardo; dall'altro, l'ipotesi in cui l'amnistia sia stata applicata dal giudice di primo grado a seguito dell'esclusione di una o più circostanze aggravanti ostative all'applicazione del provvedimento di clemenza.

3. - La mancata previsione - che nel sistema processuale penale italiano, caratterizzato dal principio di tassatività dei mezzi d’impugnazione, equivale ad esclusione della possibilità per l'imputato di proporre appello contro sentenze di proscioglimento dei due tipi qui considerati trova le ordinanze di rimessione concordi nel cogliere in siffatta esclusione gli estremi idonei a ravvisare una violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione. Tale violazione viene prospettata non soltanto richiamando le argomentazioni poste a fondamento dei non pochi interventi di questa Corte già sfociati in declaratorie di illegittimità parziale degli artt. 512 n. 2 e 513 n. 2 del codice di procedura penale (v. le sentenze n. 70 del 1975, n. 73 del 1978, n. 72 del 1979 e n. 53 del 1981, costanti nel sottolineare che, quando l'applicazione di una causa di estinzione del reato ha per presupposto "un giudizio di colpevolezza idoneo a produrre effetti negativi in altri giudizi", "il privare l'imputato di quel mezzo generale di esercizio del diritto di difesa che é l'appello, contrasta con gli artt. 3 e 24 della Costituzione"), ma anche e soprattutto risalendo alla strettissima analogia comunque riscontrabile tra le ipotesi di proscioglimento ora in esame e l'ipotesi oggetto specifico di due fra i precedenti appena ricordati (v. le sentenze n. 70 del 1975 e n. 73 del 1978, che hanno dichiarato l'illegittimità rispettivamente dell'art. 512 n. 2 e dell'art. 513 n. 2, nella parte in cui ciascuno di essi "esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di primo grado che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti").

4. - Le questioni dedotte sono fondate.

Un argomento s’impone con evidenza talmente immediata da rendere superfluo l'avvalersi degli altri congiuntamente richiamati. L'analogia tra l'ipotesi di proscioglimento per amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti (ovviamente risoltosi in termini di equivalenza o, a maggior ragione, di prevalenza delle circostanze attenuanti) e le ipotesi di proscioglimento per amnistia a seguito dell'esclusione di circostanze aggravanti o della concessione di circostanze attenuanti risulta così stretta da non consentire, nell'ottica dell'art. 3 della Costituzione, che il problema dell'appellabilità ad opera dell'imputato continui a trovare per esse soluzioni differenziate nella legislazione ordinaria.

Pertanto, di fronte alle già intervenute declaratorie di illegittimità dell'art. 512 n. 2 e dell'art. 513 n. 2 del codice di procedura penale nelle rispettive parti in cui escludono il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza di primo grado che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, non può non essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 512 n. 2 e dell'art. 513 n. 2 nelle rispettive parti in cui escludono il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza di primo grado che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito dell'esclusione di circostanze aggravanti. Né può non essere dichiarata - ed anzi deve esserlo a maggiore ragione - l'illegittimità costituzionale dell'art. 512 n. 2 nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza di primo grado che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito della concessione di circostanze attenuanti.

5. - Conseguentemente alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 512 n. 2 del codice di procedura penale, cui in ultimo si é fatto cenno, va dichiarata d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 513 n. 2 del codice di procedura penale, nella parte in cui, analogamente, esclude il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza di primo grado che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito della concessione di circostanze attenuanti.

6. - Deve, altresì, farsi luogo all'applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nei confronti dell'art. 512 n. 2 e dell'art. 513 n. 2 del codice di procedura penale, quali sostituiti in forza, rispettivamente, dell'art. 134 e dell'art. 135 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nelle parti in cui escludono il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza di primo grado che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito dell'esclusione di circostanze aggravanti o della concessione di circostanze attenuanti. Tanto più che sono gli stessi testi novellati nel 1981 a prevedere espressamente l'appellabilità da parte dell'imputato "nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per estinzione del reato a seguito di giudizio di comparazione tra circostanze".

7. - Nessun problema del genere si pone, invece, nei confronti degli artt. 512 n. 2 e 513 n. 2 del codice di procedura penale, nel testo attualmente risultante per effetto delle sostituzioni operate dagli artt. 3 e 4 della legge 31 luglio 1984, n. 400: l'appello dell'imputato, in caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, vi é previsto senza limitazioni di sorta "qualora il proscioglimento sia pronunciato per estinzione del reato" e, quindi, fra l'altro, anche per amnistia.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 512 n. 2 del codice di procedura penale, quale risultava prima dell'entrata in vigore dell'art. 134 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nelle parti in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito dell'esclusione di circostanze aggravanti oppure a seguito della concessione di circostanze attenuanti;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 513 n. 2 del codice di procedura penale, quale risultava prima dell'entrata in vigore dell'art. 135 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito dell'esclusione di circostanze aggravanti;

c) dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 513 n. 2 del codice di procedura penale, quale risultava prima dell'entrata in vigore dell'art. 135 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito della concessione di circostanze attenuanti;

d) dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 512 n. 2 del codice di procedura penale, quale risultava in forza dell'art. 134 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e prima della sua ulteriore sostituzione ad opera dell'art. 3 della legge 31 luglio 1984, n. 400, nelle parti in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito dell'esclusione di circostanze aggravanti oppure a seguito della concessione di circostanze attenuanti;

e) dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 513 n. 2 del codice di procedura penale, quale risultava in forza dell'art. 135 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e prima della sua ulteriore sostituzione ad opera dell'art. 4 della legge 31 luglio 1984, n. 400, nelle parti in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito dell'esclusione di circostanze aggravanti oppure a seguito della concessione di circostanze attenuanti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.

Guglielmo ROEHRSSEN - Giovanni CONSO

Depositata in cancelleria il 22 novembre 1985.