Sentenza n. 70 del 1975
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SENTENZA N. 70

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 512, n. 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre 1972 dal tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Capasso Ernesto ed altra, iscritta al n. 43 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 del 28 marzo 1973.

 

Udito nella camera di consiglio del 23 gennaio 1975 il Giudice relatore Paolo Rossi.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un procedimento d'appello il tribunale di Napoli ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 512, n. 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude l'appello dell'imputato avverso la sentenza del pretore che l'abbia prosciolto per amnistia in conseguenza del giudizio di equiparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti (generiche), in riferimento al principio costituzionale d'eguaglianza ed al diritto di difesa.

Osserva il giudice a quo che la sentenza di proscioglimento per amnistia pronunciata a seguito del giudizio di comparazione previsto dall'art. 69 c.p., implicando il riconoscimento della responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti ascrittigli, gli reca pregiudizio sia sotto il profilo morale, sia sotto quello giuridico per gli effetti del giudicato penale nel giudizio di danno o in altri giudizi civili o amministrativi (artt. 27 e 28 c.p.p.).

La violazione dell'art. 3 Cost. risulterebbe dalla diversa disciplina apprestata nei confronti dell'analoga situazione in cui versa il minore prosciolto per concessione del perdono giudiziale, cui é riconosciuto il diritto d'appello, mentre la privazione di tale impugnativa, e per giunta nei confronti della sola parte privata, lederebbe l'inviolabilità del diritto alla difesa.

Nessuna parte si é costituita in questa sede.

Considerato in diritto

La Corte é chiamata a decidere se contrasti o meno con il principio d'eguaglianza e con il diritto di difesa (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost.) l'art. 512, n. 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto del solo imputato di appellare contro la sentenza del pretore che l'abbia prosciolto per amnistia in conseguenza del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, anche in raffronto alla diversa disciplina vigente per colui cui sia stato concesso il perdono giudiziale, ed ai maggiori poteri attribuiti all'accusa.

La questione é fondata.

Va innanzitutto precisato che oggetto del presente giudizio non é la disposizione escludente il diritto di appellare ogni sentenza che in dibattimento abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta amnistia, bensì la più limitata norma che impedisce l'appello dell'imputato prosciolto per amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti.

Mentre di regola, ove non sussistano le condizioni previste dall'art. 152 c.p.p., l'applicazione dell'amnistia postula il riconoscimento, da parte dell'organo giudicante, che le ipotesi di reato addebitate agli imputati rientrino, astrattamente considerate, tra quelle per le quali é stata concessa amnistia, sicché alla relativa applicazione può procedersi anche in istruttoria, nei casi in esame, occorre procedere al dibattimento. Invero non é sufficiente un giudizio ipotetico, formulato allo stato degli atti, ma occorre valutare in concreto la condotta dell'imputato al fine di accertare in quella sede se il fatto sussista, se l'imputato lo abbia commesso e se sia previsto dalla legge come reato; é soltanto sul presupposto di un giudizio affermativo di colpevolezza che potranno aver luogo la concessione delle attenuanti generiche ed il proscioglimento dell'imputato per estinzione del reato. Da ciò discende la possibilità che le sentenze di proscioglimento per amnistia arrechino, a seconda dei casi, un diverso pregiudizio morale e giuridico al soggetto prosciolto. Può corrispondentemente giustificarsi, a favore dello stesso, una maggiore o minore tutela, pur nella imprescindibile rinunciabilità all'amnistia (sent. n. 175 del 1971).

La norma in esame concerne dunque un proscioglimento caratterizzato da un riconoscimento di colpevolezza, idoneo a produrre effetti negativi in altri giudizi civili e amministrativi. Essa quindi sopprime ingiustificatamente taluni modi generali d'esercizio della difesa, escludendo il solo imputato dal diritto di appellare la sentenza di primo grado.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 512, n. 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di appellare la sentenza del pretore che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

   Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 25 marzo 1975.