Ordinanza n.636 del 1987

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ORDINANZA N. 636

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 217 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in relazione agli artt.1, 42 e 43 del codice penale e 14 delle preleggi e dell'art. 21 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 2909 del codice civile, promossi con ordinanze emesse il 2 giugno, il 23 giugno (n. 2 ordinanze) il 9 giugno e il 16 giugno 1982 dal Pretore di Fermo, iscritte rispettivamente ai nn. 932, 933, 934, 935 e 936 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 156 e 149 dell'anno 1983;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Fermo, con ordinanza emessa il 2 giugno 1982 (Reg. Ord. 932/1982) ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 217 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e dell'art. 21 c.p.p. (in relazione all'art. 2909 c.c.) nella parte in cui considerano che la sentenza dichiarativa di fallimento, passata in giudicato, fa stato circa la qualità di imprenditore commerciale del fallito cui consegue l'obbligo della tenuta delle scritture contabili di legge, con riferimento agli artt. 2, 24, commi primo e secondo, 25, comma primo, 27, comma secondo, 101, comma secondo, e 102, comma primo, Cost.;

b) dell'art. 217 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 cit., in relazione agli artt. 1, 42 e 43 c.p. e 14 preleggi, nella parte in cui, secondo un orientamento consolidato della Cassazione, il reato di bancarotta semplice, per omessa tenuta delle scritture contabili, viene soggettivamente punito non a titolo di dolo ma a titolo o di semplice colpa o indifferentemente sia a titolo di dolo che di colpa, con riferimento agli artt. 3, 25, comma secondo, 27, comma primo, 101, comma secondo, e 111, comma secondo, Cost.;

c) dell'art. 217 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 cit., nella parte in cui, secondo un orientamento consolidato della Cassazione, considera la sentenza dichiarativa di fallimento come elemento costitutivo del reato di bancarotta e non come condizione obiettiva di punibilità, con riferimento agli artt. 27, comma primo, e 3 Cost.;

che il medesimo Pretore di Fermo, con altre quattro ordinanze emesse il 9 giugno 1982 (R.O. 935/82), il 16 giugno 1982 (R.O. 936/82) e il 23 giugno 1982 (Reg. Ord. 933/82 e 934/82) ha nuovamente sollevato, in riferimento agli stessi artt. 27, comma primo, e 3 Cost., e sotto gli stessi profili, questione di legittimità costituzionale dell'art. 217 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 cit., nella parte in cui, secondo un orientamento consolidato della Cassazione, considera la sentenza dichiarativa di fallimento come elemento costitutivo del reato di bancarotta e non come condizione obiettiva di punibilità;

Considerato che, per l'identità o connessione delle questioni, i giudizi possono essere riuniti;

che la prima delle questioni sollevate - relativa all'efficacia vincolante della sentenza dichiarativa di fallimento circa la qualità di imprenditore commerciale del fallito - é stata dichiarata manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost., con ordinanza n. 59 del 1971 (in relazione alla sentenza n. 141 del 1970) e con sentenza n. 275 del 1974; che queste decisioni, fondate sostanzialmente sul principio dell'unità della giurisdizione, esprimono motivazioni valide anche per gli ulteriori profili e parametri cui fa cenno il giudice a quo;

che la terza delle questioni sollevate - relativa alla qualificazione della sentenza dichiarativa di fallimento come elemento costitutivo del reato di bancarotta anziché come condizione obiettiva di punibilità - é stata dichiarata infondata con sentenze nn.110 e 190 del 1972 e, da ultimo, con sentenza n. 146 del 1982 e che non sono stati addotti profili o motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le decisioni in parola;

che, pertanto, le due suddette questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate;

che la seconda delle questioni sollevate - relativa alla punibilità del reato di bancarotta semplice, per omessa tenuta delle scritture contabili, a titolo sia di dolo sia di colpa - é manifestamente inammissibile in quanto é dato al giudice a quo e non a questa Corte interpretare la disposizione impugnata nel modo che lo stesso giudice ritiene corretto;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 217 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e dell'art. 21 c.p.p. (in relazione all'art. 2909 c.c.), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 24, commi primo e secondo, 25, comma primo, 27, comma secondo, 101, comma secondo, 102, comma primo, Cost., dal Pretore di Fermo con ordinanza del 2 giugno 1982;

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 217 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma primo, Cost., dal Pretore di Fermo con ordinanze del 2 giugno, 9 giugno, 16 giugno e 23 giugno 1982;

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 217 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione agli artt. 1, 42 e 43 c.p. e 14 preleggi, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, comma secondo, 27, comma primo, 101, comma secondo, e 111, comma secondo, Cost., dal Pretore di Fermo con ordinanza 2 giugno 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI