ORDINANZA N. 533
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale), promossi con ordinanze emesse il 9 marzo 1983 dal Pretore di Pistoia e il 27 maggio 1983 dal Tribunale di La Spezia, iscritte rispettivamente ai nn. 558 e 920 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 4 e 81 dell'anno 1984;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Pretore di Pistoia e il Tribunale di La Spezia, con ordinanza rispettivamente del 9 marzo 1983 (n. 588/83 reg. ord.) e 27 maggio 1983 (n. 920/83 reg. ord.), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 77 l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non ammettono a sanzione sostitutiva i reati puniti con pena pecuniaria o con questa pena congiunta a pena detentiva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che il Tribunale, inoltre, ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle stesse norme in quanto subordinano al parere favorevole del p.m. la possibilità di applicazione delle sanzioni sostitutive; e ciò in riferimento agli artt. 24 e 101 Cost.;
Considerato che questa Corte ha dichiarato con sentenze nn. 148 del 1984 e 350 del 1985 l'inammissibilità della prima questione, e che la rilevanza della seconda (peraltro già risolta dalla sentenza n. 120 del 1984) é nel caso di specie all'evidenza condizionata all'accoglimento della prima;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata dal Pretore di Foligno e dal Tribunale di La Spezia in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI