Ordinanza n.529 del 1987

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ORDINANZA N. 529

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 29 ottobre 1982 dal Pretore di Soave, il 31 maggio e il 14 giugno 1983 dal Pretore di Verona, il 25 ottobre 1983 e il 17 aprile 1984 dal Pretore di Thiene, iscritte rispettivamente ai nn. 74, 735, 1046 e 1078 del registro ordinanze 1983 e al n. 844 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 dell'anno 1983, nn. 46, 88 e 134 dell'anno 1984 e n. 7- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di costituzione di Berardinelli Luigi ed altra, nonché gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che i pretori di Soave con ordinanza 29 ottobre 1982, di Verona con ordinanze 31 maggio e 14 giugno 1983, di Thiene con ordinanze 25 ottobre 1983 e 17 aprile 1984, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 c.p., in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, per il diverso trattamento sanzionatorio recato da questa norma rispetto agli artt. 186, 189 C.P.M.P., i quali, a seguito delle pronunzie della Corte Costituzionale nn. 26 del 1979 e 103 del 1982, puniscono l'insubordinazione con violenza e con minaccia con le pene previste dall'art. 594 c.p. ovvero dagli artt. 226 e 229 C.P.M.P., e quindi in misura meno grave rispetto alle pene previste per il reato di oltraggio a p.u.;

Considerato che, a parte ogni rilievo circa l'assimilabilità della oggettività giuridica dei delitti di insubordinazione e di oltraggio a p.u., gli argomenti addotti dai giudici rimettenti indurrebbero a dubitare della ragionevolezza dell'attuale trattamento sanzionatorio della insubordinazione; che, comunque, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, non può censurarsi sotto il profilo della disparità di trattamento una norma che ragionevolmente tuteli certi interessi, deducendosi che interessi di eguale o maggior rilievo non abbiano trovato analoga tutela (cfr. sentt. n. 168 del 1982 e 297 del 1986);

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 c.p., sollevata dai pretori di Soave, con ordinanza 29 ottobre 1982, di Verona, con ordinanza 31 maggio e 14 giugno 1983, di Thiene, con ordinanze 25 ottobre 1983 e 17 aprile 1984 in riferimento agli artt. 3 e 27, co. secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI