ORDINANZA N. 297
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l'edificabilità dei suoli), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 luglio 1982 dal Pretore di Velletri nel procedimento penale a carico di Potini Mirella ed altro, iscritta al n. 669 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 21 marzo 1983 dal Pretore di Poggibonsi nel procedimento penale a carico di Ceramelli Raffaele ed altri, iscritta al n. 519 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 315 dell'anno 1983;
3) ordinanza emessa il 21 marzo 1983 dal Pretore di Poggibonsi nel procedimento penale a carico di Tosi Vetulio ed altri, iscritta al n. 520 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 322 dell'anno 1983;
4) ordinanza emessa il 16 maggio 1983 dal Pretore di Poggibonsi nel procedimento penale a carico di Bonacossa Antonia ed altri, iscritta al n. 561 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 dell'anno 1984.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Velletri con ordinanza del 22 luglio 1982 (r.o. 669 del 1982) ed il Pretore di Poggibonsi con due ordinanze del 21 marzo 1983 (r.o. 519 e 520 del 1983) ed una del 16 maggio 1983 (r.o. 561 del 1983) hanno denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l'edificabilità dei suoli), nella parte in cui equipara il trattamento penale sanzionatorio riservato a chi abbia eseguito i lavori in assenza di concessione, senza nemmeno aver iniziato la relativa procedura, a quello riservato a chi abbia eseguito i lavori in assenza di concessione, ma dopo aver iniziato la procedura diretta a conseguirla, procedura non pervenuta alla sua definizione soltanto per la mancata emissione del titolo concessorio;
e che nel giudizio instaurato dal Pretore di Velletri ed in due dei tre giudizi instaurati dal Pretore di Poggibonsi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che i giudizi riguardano la medesima questione e vanno, quindi, riuniti;
che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, é entrata in vigore la legge 28 febbraio 1985, n. 47, il cui art. 38, secondo comma, come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, stabilisce, con riferimento alle opere ultimate entro il 31 ottobre 1983, che "l'oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui all'art. 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ed all'art. 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'articolo 20 della presente legge, nonché quelli di cui all'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed agli articoli 13, primo comma, 14, 15, 16 e 17 della legge 5 novembre 1971, n. 1086";
e che, quindi, risultando le opere abusive oggetto di contestazione ultimate tutte entro il 31 ottobre del 1983, spetta ai giudici a quibus verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante (v., analogamente, ordinanze n. 75 del 1986, n. 226 del 1985, n. 209 del 1985, n. 117 del 1985).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Velletri e al Pretore di Poggibonsi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI