ORDINANZA N. 117
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali), promossi con due ordinanze del Pretore di San Donà di Piave emesse il 28 settembre e il 9 novembre 1983 nei procedimenti penali a carico di Zanella Alessandro, iscritte al n. 1017 del registro ordinanze 1983 e al n. 85 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 102 e 183 del 1984.
Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di S. Donà di Piave - con due ordinanze emesse il 28 settembre ed il 9 novembre 1983, nel corso di altrettanti procedimenti penali per contravvenzioni edilizie (in relazione alle quali era stata corrisposta l'oblazione prevista dall'art. 9 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688) - ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma predetta, nella parte appunto in cui prevede l'estinzione dei reati di costruzione abusiva, commessi anteriormente al 31 luglio 1982, a seguito del pagamento di una somma di denaro configurata come oblazione: ritenendo da detta norma violati l'art. 79 Cost., per usurpazione della competenza del Presidente della Repubblica in tema di adozione di provvedimenti di amnistia; l'art. 3 Cost., sotto il duplice profilo di una irragionevole disparità di trattamento introdotta tra chi abbia completato i lavori entro il 31 luglio 1982 e chi li abbia completati dopo tale data ma prima dell'emanazione del decreto, nonché tra gli abbienti e i non abbienti; e l'art. 77 Cost., sul rilievo che proprio la limitazione di efficacia dei benefici proverebbe per tabulas l'inesistenza, nella specie della necessità ed urgenza richieste per l'emanazione di un decreto-legge;
che, in punto di rilevanza, ha aggiunto lo stesso Pretore che questa non sarebbe - a suo avviso - esclusa dalla sopravvenuta soppressione della disposizione impugnata in sede di conversione del d.l. 688/1982 (in l. 873/1982): in quanto l'ultimo comma dell'art. 2 cod. pen. farebbe salvo il principio di applicabilità della norma penale più favorevole (di cui al comma terzo dello stesso articolo) anche nell'ipotesi di norma di favore contenuta (come nella specie) in un decreto-legge e non convertita in legge formale;
che nei giudizi innanzi alla Corte non vi é stata costituzione di parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che i giudizi stessi vanno riuniti per essere unitariamente decisi;
che, per altro, l'art. 2 cod. pen., nella parte invocata dal giudice a quo (per argomentare la rilevanza della sollevata questione), é stato, nel frattempo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza di questa Corte n. 51 del 1985;
che, comunque, nelle more del giudizio é intervenuta la legge 28 febbraio 1985, n. 47 (recante "norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle contravvenzioni edilizie"), il cui art. 38 prevede analoga ipotesi di estinzione, a seguito di oblazione, dei reati edilizi, ed il cui art. 31 fa inoltre salvi i rapporti giuridici sorti e mantiene efficacia agli atti e provvedimenti adottati in applicazione dell'impugnato art. 9 del d.l. 688/1982;
che alla luce di tale sopravvenienza normativa appare, quindi, opportuno restituire gli atti al giudice a quo perché rivaluti la rilevanza della proposta questione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di S. Donà di Piave.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1985.
Leopoldo ELIA - Livio PALADIN
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1985.