Ordinanza n.209 del 1985

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ORDINANZA N. 209

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 15, terzo comma, e 17, lett. b), legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli); art. 64, primo comma, legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) promossi con due ordinanze emesse il 3 maggio 1978 dal pretore di Rivarolo Canavese nel procedimento penale a carico di Gagliano Concetto ed altra e Gagliano Alfredo ed altra iscritte ai nn. 522 e 523 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 dell'anno 1979. Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Piemonte nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1985 il Giudice relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con due ordinanze identiche quanto al contenuto ed emesse entrambe in data 3 maggio 1978 (nn. 522 e 523 del reg. ord. 1978) il pretore di Rivarolo Canavese sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 15, comma terzo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, laddove la detta norma sottopone ad eguale trattamento sanzionatorio (demolizione dell'opera costruita senza licenza e diniego di concessione in sanatoria) le opere edilizie attuate senza concessione, ma conformi alla normativa edilizia e quelle, pure attuate in difetto di concessione, difformi dalla normativa suddetta o dagli strumenti urbanistici, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione;

b) dell'art. 64, comma primo, della legge regionale del Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, per preteso contrasto con gli stessi parametri costituzionali; tale norma prevede analoghe sanzioni rispetto a quelle previste dalla normativa statale;

c) dell'art. 17, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, laddove detta norma prevede identica sanzione penale edittale per coloro che, sprovvisti di concessione, abbiano edificato in contrasto con la normativa edilizia e coloro che, pure sprovvisti di concessione, abbiano però edificato in conformità alla suddetta normativa; si assume violato l'art. 3 Cost. in quanto situazioni obiettivamente diverse sarebbero trattate quoad poenam alla stessa stregua, e ciò irrazionalmente.

Considerato che i relativi giudizi possono essere definiti con unica decisione, in quanto concernenti due ordinanze con identica motivazione;

che le questioni sub a) e b) attengono a sanzioni di natura amministrativa, che non devono essere applicate dal giudice rimettente nell'ambito dei processi penali nel corso dei quali ha sollevato gli incidenti di costituzionalità, sicché le stesse vanno dichiarate manifestamente inammissibili per assoluto difetto di rilevanza;

che relativamente alla questione sub c), peraltro già dichiarata infondata da questa Corte, seppure con riferimento all'art. 41, lett. b), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, con la sentenza n. 47 del 1979, e manifestamente infondata, stavolta in relazione all'art. 17, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, con l'ordinanza n. 84 del 1984, potrebbe spiegare efficacia la legge 28 febbraio 1985, n. 47, intervenuta nelle more del giudizio, che, all'art. 38, prevede ipotesi di estinzione dei reati in questione a seguito di oblazione, sicché appare necessario restituire gli atti al giudice a quo (ordinanza n. 117 del 1985).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale concernenti gli artt. 15, comma terzo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e 64, comma primo, della legge regionale del Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, sollevate, con riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal pretore di Rivarolo Canavese con le ordinanze in data 3 maggio 1978, di cui in epigrafe;

ordina la restituzione degli atti allo stesso pretore in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art, 17, lett, b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1985.

Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1985.