ORDINANZA N. 75
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 settembre 1978 dal TAR per la Campania sul ricorso proposto da Zampaglione Carlo c. Comune di Pozzuoli, iscritta al n. 620 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 dell'anno 1979;
2) ordinanza emessa il 10 febbraio 1982 dal TAR per la Campania sui ricorsi riuniti proposti da Formisano Vincenzo c. Comune di S. Giorgio a Cremano, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 dell'anno 1983.
Visto l'atto di costituzione del Comune di S. Giorgio a Cremano, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1986 il Giudice relatore Giovanni Conso;
uditi l'avv. Michele Scudiero e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Campania, con ordinanza del 27 settembre 1978, ha sollevato, in riferimento agli artt. 27 e 42, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 15, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, laddove prevede la confisca dell'immobile e del suolo su cui l'immobile insiste anche nei confronti del proprietario che non sia autore dell'abuso;
e che lo stesso Tribunale amministrativo regionale della Campania, con ordinanza del 10 febbraio 1982, ha sollevato, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 15, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, "nella parte in cui é prevista l'acquisizione al patrimonio indisponibile del comune dell'area su cui insiste la costruzione abusiva";
che in entrambi i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate, mentre nel secondo dei due giudizi si é anche costituito il Comune di San Giorgio a Cremano;
che i giudizi, concernendo analoghe questioni, possono essere riuniti;
considerato che dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione é entrata in vigore la legge 28 febbraio 1985, n. 47, il cui art. 31, primo comma, legittima i proprietari di opere abusive ultimate entro il 31 ottobre 1983 a presentare richiesta di concessione in sanatoria;
che il conseguimento di tale sanatoria comporta, a norma dell'art. 38, quarto comma, della stessa legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'art. 5-ter del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito nella legge 21 giugno 1985, n. 298, l'inapplicabilità delle previste sanzioni amministrative;
che, ai sensi dell'art. 43, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il regime della concessione in sanatoria trova applicazione anche quando, come nella specie, siano stati emessi provvedimenti sanzionatori sottoposti ad impugnazione;
e che, quindi, potendo gli interessati evitare le sanzioni contro le quali hanno proposto icorso, spetta al giudice a quo accertare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti (v., per analoghi precedenti, sentenze n. 109 del 1985 e n. 310 del 1983, ordinanza n. 32 del 1983).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale della Campania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.
Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 2 aprile 1986.