ORDINANZA N. 76
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 73 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), e degli articoli 6, 143-bis, 236, 237, secondo comma, 262, secondo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1985 dal Tribunale di Lucca nel procedimento instaurato da Montauti Amelia ed altro, iscritta al n. 177 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149-bis dell'anno 1985.
Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Tribunale di Lucca, con decreto del 1ø ottobre 1984, emesso su ricorso proposto dai coniugi Amelia Montauti e Giuseppe Zumbo per ottenere l'autorizzazione all'aggiunta del cognome materno al cognome dei loro legittimi figli minori Gian Paolo ed Alessandro, aveva ordinato all'ufficiale di stato civile di rettificare l'atto di nascita dei detti minori con l'aggiunta del cognome "Montauti";
che, a seguito di ricorso del Procuratore della Repubblica di Lucca, la Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 1ø dicembre 1984, aveva dichiarato la "nullità (inesistenza) della sentenza emessa dal Tribunale di Lucca in forma di decreto", perché "sottoscritta dal solo Presidente, e non anche dal giudice estensore", rimettendo le parti davanti allo stesso Tribunale a norma degli articoli 353 e 354 del codice di procedura civile;
che il Tribunale di Lucca, con ordinanza del 21 gennaio 1985, ha denunciato, in riferimento agli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 73 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), e degli articoli 6, 143-bis, 236, 237, secondo comma, 262, secondo comma, del codice civile, in quanto non prevedono per il figlio legittimo la facoltà di assumere anche il cognome materno e per la madre la facoltà di trasmettere ai figli legittimi il proprio cognome;
Considerato che, non essendosi provveduto alla riassunzione del processo ai sensi del combinato disposto degli articoli 354, primo comma, e 353, secondo comma, del codice di procedura civile, il giudizio di legittimità costituzionale risulta promosso prima che il Tribunale di Lucca fosse reinvestito della causa, in pendenza, per giunta, del termine per il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Firenze;
e che, pertanto, la questione appare proposta in via del tutto eventuale e, comunque, prematuramente, con conseguente difetto del requisito della rilevanza (v. sentenze n. 300 del 1983, n. 117 del 1984, n. 140 del 1984, n. 254 del 1985).
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile ), e degli articoli 6, 143-bis, 236, 237, secondo comma, e 262, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione, dal Tribunale di Lucca con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 5 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE