SENTENZA N. 140
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 13, 25, 26, 30 e 31 legge 3 maggio 1982 n. 203 (Norme sui contratti agrari), promossi con tre ordinanze emesse il 7 giugno 1983 dal Tribunale di Forlì nei procedimenti civili vertenti tra Bassi Giovanna e Maiolani Francesco; Frassineti Pietro ed altra e Conficoni Carlo; Liverani Nino e Rabitti Bruno, iscritte ai nn. 840, 841 e 842 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 11 e 18 dell'anno 1984.
Visti gli atti di costituzione di Bassi Giovanna, di Maiolani Francesco, di Frassineti Pietro ed altra e di Liverani Nino, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 27 marzo 1984 il giudice relatore Francesco Saja;
uditi l'avv. Emilio Romagnoli per Bassi, Frassineti e Liverani e l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso del 18 febbraio 1983 Bassi Giovanna, usufruttuaria di un fondo condotto a mezzadria da Maiolani Francesco, esponeva che questi aveva chiesto la conversione del contratto in affitto ai sensi degli artt. 25 e segg. l. n. 203 del 1982. La ricorrente chiedeva che l'adito Tribunale di Forlì, Sezione agraria, dichiarasse l'assenza dei presupposti subiettivi e obiettivi della conversione.
Costituitosi il convenuto, il Tribunale con ordinanza del 7 giugno 1983 (reg. ord. n. 840 del 1983) sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 25, 26, 30 e 31 l. cit. in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42, 43, 44 Cost.
Il collegio rimettente dubitava che l'istituto della conversione dei contratti agrari associativi in affitto, disciplinato dalle norme impugnate, contrastasse col principio di eguaglianza, sia per l'intrinseca irragionevolezza delle norme stesse sia per l'ingiustificato deteriore trattamento del concedente, che veniva di conseguenza leso anche rispetto al diritto al lavoro, al potere di iniziativa economica e al diritto di proprietà privata.
Il Tribunale impugnava inoltre gli artt. 9, 10 e 13 della stessa legge in riferimento agli artt. 42, secondo comma, e 44, primo comma, Cost., osservando che la garanzia della proprietà privata, e in particolare della piccola e media proprietà terriera, sembravano violate "dal momento che il canone (di affitto), così come previsto, non appare remunerativo per il proprietario su cui già incombono oneri, anche fiscali, che possono annullare o comunque compensare la remunerazione data dal canone".
Lo stesso Tribunale emanava, con identico contenuto, due ordinanze in pari data, emesse nei processi Frassineti c. Conficoni e Liverani c. Rabitti
(reg. ord. nn. 841 e 842 del 1983).
2. - Nelle cause relative alle ordinanze nn. 841 e 842 del 1983 interveniva la Presidenza del Consiglio dei ministri, sostenendo l'infondatezza delle questioni.
3. - Si costituivano i concedenti Bassi, Liverani e Frassineti i quali, sia nell'atto di costituzione sia in una successiva memoria illustrativa, sostanzialmente aderivano agli argomenti contenuti nelle ordinanze di rimessione.
4. - Si costituiva anche il mezzadro Maiolani (causa n. 840 del 1983), il quale osservava che il canone legale non poteva considerarsi inadeguato in relazione all'entità delle imposte dirette gravanti sul proprietario del fondo: sono infatti queste ultime, secondo la parte, a doversi adeguare alla misura del canone, e non viceversa, con la conseguenza che, in caso di mancata proporzione, dovrebbero essere impugnate le norme tributarie e non quelle sul canone d'affitto.
É inoltre conforme alle norme della Costituzione, secondo la parte, che il legislatore determini il canone tenendo conto della svalutazione monetaria in rapporto non solo all'aumento medio dei prezzi al consumo ma anche all'andamento dei costi e dei prezzi dei prodotti agricoli. La tutela del lavoro dovrebbe comunque essere preminente su quella della proprietà agraria.
Anche il Maiolani ha presentato memoria illustrativa in prossimità della pubblica udienza.
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Forlì con tre ordinanze di eguale contenuto impugna la disciplina della legge 3 maggio 1982 n. 203, contenente norme sui contratti agrari, sia relativamente all'istituto della conversione (artt. 25, 26, 30 e 31) sia rispetto alla determinazione del canone
(artt. 9, 10, 13), in quanto le richiamate disposizioni sarebbero in contrasto con gli artt. 3, 4, 41, 42, 43 e 44 della Costituzione: i relativi giudizi vanno perciò riuniti per essere decisi con unico provvedimento.
2. - Il primo gruppo di questioni é analogo a quello deciso da questa Corte con sentenza n. 138 del 1984 con la quale é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale: a) dell'art. 25 l. cit. nella parte in cui prevede che, nel caso di concedente il quale sia imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 l. 9 maggio 1975 n. 153 o comunque abbia dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa di cui ai contratti associativi previsti nel primo comma dello stesso art. 25, la conversione richiesta dal mezzadro abbia luogo senza il consenso del concedente stesso; b) dell'art. 30 della stessa legge; c) in applicazione dell'art. 27 della l. n. 87 del 1953, anche dell'art. 34, primo comma, lett. b) della stessa legge, nella parte in cui non comprende anche il caso di non avvenuta conversione per mancata adesione del concedente che sia imprenditore a titolo principale o che comunque abbia dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa di cui ai contratti associativi previsti nell'art. 25, primo comma, della legge medesima.
Con la stessa sentenza la Corte ha dichiarato non fondata, per il resto, la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 25 l. cit. in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42, 43, 44e 46 Cost.
Poiché non sono stati addotti nuovi argomenti né sussistono motivi che possano indurre a discostarsi dalla predetta decisione, va dichiarata la manifesta infondatezza delle analoghe questioni proposte dal Tribunale di Forlì.
3. - Relativamente poi al problema della determinazione del canone, osserva la Corte che nei tre giudizi principali deve ancora essere accertata la conversione della mezzadria in affitto e pertanto il problema del canone attualmente neppure si pone, ma potrà sorgere solo nel caso di accoglimento della pretesa fatta valere dal mezzadro. La prospettata questione risulta quindi inammissibile perché il requisito della rilevanza implica necessariamente che la questione dedotta abbia sul procedimento principale un'incidenza attuale e non meramente eventuale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 25, 26, 30 e 31 l. 3 maggio 1982 n. 203 sollevata dal Tribunale di Forlì con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42, 43 e 44 della Costituzione;
b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10 e 13 l. 3 maggio 1982 n. 203 sollevata dallo stesso Tribunale con le medesime ordinanze, in riferimento agli artt. 42 e 44 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 7 maggio 1984.