ORDINANZA N. 117
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 189 cod. proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1982 dal Giudice istruttore del Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Impresa F.lli Baldassini e Soc. Immobiliare Lavoratori Italiani, iscritta al n. 372 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale di Firenze, in un giudizio civile nel quale (dopo la svolta istruttoria) erano state precisate le conclusioni delle parti - invece di rimettere la causa al collegio, ai sensi dell'art. 189 c.p.c. - ha sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale del predetto art. 189, in relazione all'art. 119 delle disposizioni di attuazione, "nella parte in cui é disposto che la minuta della motivazione redatta dal Giudice estensore, prima di venire dattiloscritta, sottoscritta e depositata, possa venire corretta dal Presidente", per preteso contrasto con l'art. 101 cpv. della Costituzione: argomentando che "se é manifestamente giusto che lo iussum della sentenza (dispositivo) debba essere frutto della decisione, eventualmente a maggioranza, del collegio, male si comprende come la parte motiva, propria del Giudice estensore, che, con tale qualifica, la deve sottoscrivere, possa venire rivista, corretta e modificata dal Presidente del collegio";
e che, nel giudizio innanzi alla Corte, é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per eccepire l'inammissibilità della sollevata questione e, in subordine, la sua infondatezza nel merito.
Considerato che la predetta questione - oltre a presupporre un contenuto normativo che non trova, in realtà, riscontro nelle disposizioni denunciate - attiene al compimento di un atto processuale (la redazione della motivazione della decisione: che, ex art. 276 ult. comma c.p.c., potrebbe anche non essere af6idata all'istruttore) inserito, comunque, in una fase procedurale successiva a quella in cui versa, allo stato, il giudizio a quo: onde ne difetta l'attuale rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 189 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 101 cpv. della Costituzione, sollevata dal Giudice istruttore del Tribunale di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1984.