Ordinanza n.117 del 1984

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ORDINANZA N. 117

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 189 cod. proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1982 dal Giudice istruttore del Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Impresa F.lli Baldassini e Soc. Immobiliare Lavoratori Italiani, iscritta al n. 372 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale di Firenze, in un giudizio civile nel quale (dopo la svolta istruttoria) erano state precisate le conclusioni delle parti - invece di rimettere la causa al collegio, ai sensi dell'art. 189 c.p.c. - ha sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale del predetto art. 189, in relazione all'art. 119 delle disposizioni di attuazione, "nella parte in cui é disposto che la minuta della motivazione redatta dal Giudice estensore, prima di venire dattiloscritta, sottoscritta e depositata, possa venire corretta dal Presidente", per preteso contrasto con l'art. 101 cpv. della Costituzione: argomentando che "se é manifestamente giusto che lo iussum della sentenza (dispositivo) debba essere frutto della decisione, eventualmente a maggioranza, del collegio, male si comprende come la parte motiva, propria del Giudice estensore, che, con tale qualifica, la deve sottoscrivere, possa venire rivista, corretta e modificata dal Presidente del collegio";

e che, nel giudizio innanzi alla Corte, é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per eccepire l'inammissibilità della sollevata questione e, in subordine, la sua infondatezza nel merito.

Considerato che la predetta questione - oltre a presupporre un contenuto normativo che non trova, in realtà, riscontro nelle disposizioni denunciate - attiene al compimento di un atto processuale (la redazione della motivazione della decisione: che, ex art. 276 ult. comma c.p.c., potrebbe anche non essere af6idata all'istruttore) inserito, comunque, in una fase procedurale successiva a quella in cui versa, allo stato, il giudizio a quo: onde ne difetta l'attuale rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 189 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 101 cpv. della Costituzione, sollevata dal Giudice istruttore del Tribunale di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE  -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1984.