Sentenza n.54 del 1987

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SENTENZA N. 54

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

         ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2-ter della legge 16 aprile 1974 n. 114 (Conversione, con modificazioni del d.l. 2 marzo 1974 n. 30, concernente norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), promosso con l'ordinanza emessa l'8 novembre 1978 dal Tribunale di Padova nel procedimento civile vertente tra Venturato Maria ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 dell'anno 1979;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. e di Venturato Maria nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1986 il Giudice relatore Francesco Greco.

Udito l'avv. Pasquale Vario per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso al pretore di Padova, Venturato Maria, premesso che era vedova di Frizzarin Angelo, titolare di pensione a carico della gestione speciale coltivatori diretti con decorrenza dall'1 gennaio 1965, che quest'ultimo, dopo tale data, avendo continuato a svolgere lavoro agricolo autonomo, era rimasto iscritto in detta gestione per altri cinque anni e fino alla data del decesso avvenuto il 7 luglio 1972, che siffatta iscrizione le conferiva, in applicazione dell'articolo 2-ter legge 16 aprile 1974 n. 114, il diritto a pensione di riversibilità, consentendo il superamento della circostanza, altrimenti ostativa ex art. 25 legge 30 aprile 1969 n. 153, dell'anteriorità all'1 gennaio 1970 della data di pensionamento del dante causa, conveniva in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo l'accertamento del suo diritto al menzionato trattamento pensionistico.

Analoga domanda proponeva Zanantonio Olinda, vedova di Scolaro Gino, deceduto il 7 luglio 1973, titolare di pensione nella gestione speciale coltivatori diretti con decorrenza dall'1 novembre 1964 e rimasto iscritto in tale gestione fino a tutto il 3 dicembre 1970.

Il giudice adito, riunite le cause, respingeva entrambe le domande. Il tribunale di Padova, adito in sede di gravame, con ordinanza emessa l'8 novembre 1979, ritualmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 28 marzo 1979, sollevava, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-ter della citata legge n. 114/74, nella parte in cui non prevede il diritto a pensione di riversibilità per il superstite di pensionato nella gestione speciale coltivatori diretti che, pur godendo del relativo trattamento con decorrenza anteriore al primo gennaio 1970, abbia, successivamente al pensionamento, svolto lavoro autonomo per un periodo superiore ai cinque anni.

Ritenuta la sussistenza di tale ultima circostanza nel caso di specie (e perciò, implicitamente, la rilevanza della questione, circa la quale, peraltro, difettano specifiche argomentazioni), il giudice a quo rilevava altresì che le ricorrenti, pur avendo i requisiti richiesti dall'art. 25 della legge 30 aprile 1969 n. 153 per ottenere la pensione di riversibilità nella gestione speciale coltivatori diretti, non potevano beneficiare di tale norma per carenza dell'ulteriore requisito, dalla medesima legge imposto, della posteriorità della decorrenza del pensionamento del dante causa alla data dell'1 gennaio 1970.

Osservava, poi, che ai sensi dell'art. 2-ter della legge n. 114/74, il titolare di pensione a carico della gestione speciale coltivatori diretti, dal 1ø gennaio 1970, ove svolga, successivamente alla decorrenza di detta pensione, lavoro "dipendente", e versi i relativi contributi all'A.G.O per il periodo minimo di cinque anni, può optare per la pensione a carico della stessa assicurazione generale obbligatoria. Ai sensi della medesima norma, il superstite di pensionato a carico della gestione speciale, titolare di tale ulteriore periodo di contribuzione all'A.G.O, ha diritto alla liquidazione della pensione di reversibilità a carico di quest'ultima, anche se il trattamento pensionistico del dante causa abbia decorrenza anteriore all'1 gennaio 1970.

Invece non ha lo stesso diritto il superstite del pensionato iscritto alla gestione speciale che, dopo il pensionamento, abbia continuato a prestare lavoro "autonomo" per altri cinque anni.

Di qui la lamentata violazione del principio di uguaglianza, non ravvisandosi, secondo il giudice a quo, idonea giustificazione del diverso trattamento riservato ai superstiti, rispettivamente di pensionati a carico della gestione speciale che dopo il pensionamento abbiano prestato lavoro "autonomo" o "dipendente", nella diversa natura dell'attività alla cui stregua i pensionati stessi continuano a rivestire la qualità di assicurati (nell'A.G.O o nella stessa gestione speciale). Siffatta diversità non potrebbe avere più giuridica rilevanza dopo l'entrata in vigore della legge 30 aprile 1969 n. 153 che, con l'art. 25, ha esteso ai superstiti di coltivatori diretti il medesimo trattamento riservato ai superstiti di coltivatori dipendenti.

2. - Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte si é costituito l'I.N.P.S. ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; entrambi hanno concluso nel senso dell'infondatezza della questione.

L'Avvocatura dello Stato ha osservato che la norma impugnata conferisce ai pensionati a carico delle gestioni speciali dei lavoratori "autonomi" che, dopo il pensionamento, abbiano prestato lavoro "subordinato", utile di per sé al conseguimento della pensione nell'assicurazione generale obbligatoria, facoltà di optare per il trattamento previdenziale dei lavoratori "dipendenti". Solo in conseguenza di questa opzione e del conseguente passaggio dalla gestione speciale all'assicurazione generale, si determina la possibilità, per i superstiti, di fruire della pensione di riversibilità senza i limiti posti dall'art. 25 della legge n. 153/69 per i soli superstiti di pensionati a carico della gestione speciale. Il diverso trattamento praticato ai superstiti di quei lavoratori i quali sono sempre rimasti iscritti nella gestione speciale o, comunque, dopo il pensionamento, non hanno prestato lavoro dipendente per un tempo sufficiente a determinare la possibilità del loro pensionamento a carico dell'A.G.O. é giustificato dall'avvenuta prestazione di lavoro dipendente per un periodo tale da far maturare il diritto a pensione nell'A.G.O..

I superstiti dei lavoratori autonomi incorrono nelle limitazioni previste dal citato art. 25 legge n. 153/69, nonostante l'avvenuta prosecuzione di versamenti contributivi nella gestione speciale per oltre un quinquennio successivo alla data di pensionamento del dante causa. In tale situazione nessun elemento di novità si aggiunge alle censure già esaminate da questa Corte, relativamente alla norma suddetta, allorché con la sentenza n. 33/75 ha ritenuto razionale tale diversità, giudicandola rispondente ad una scelta di politica legislativa, diretta a realizzare l'ampliamento della tutela previdenziale con la gradualità imposta dalla disponibilità finanziaria.

La difesa dell'I.N.P.S. ha sottolineato in particolare che anche la norma censurata dal giudice a quo costituisce un momento del graduale processo di miglioramento della tutela previdenziale. In specie, essa appare rispondente allo scopo di enucleare tutti quei periodi di contribuzione all'A.G.O., idonei a determinare il diritto alla relativa pensione secondo le norme proprie di questa, al fine di garantire identica tutela previdenziale e pensionistica a parità di condizioni assicurative e contributive conseguite da chi abbia prestato lavoro dipendente. Per contro, la diversità di condizione che caratterizza i lavoratori autonomi rispetto a quelli subordinati, particolarmente nel settore agricolo, costituisce sufficiente giustificazione dell'avvenuto esercizio della discrezionalità legislativa nel senso di conservare per i superstiti dei primi le ricordate condizioni limitative del diritto a pensione di riversibilità.

La stessa difesa dell'I.N.P.S. ha, peraltro, eccepito l'irrilevanza della questione limitatamente alla domanda proposta nel giudizio a quo da Zanantonio Olinda, essendo stato in detto giudizio dedotto che il dante causa di quest'ultima non risultava avere effettuato versamenti contributivi successivamente alla data di pensionamento, neanche nella gestione speciale.

3. - La Venturato Maria si é costituita tardivamente.

Nell'imminenza della pubblica udienza hanno presentato memorie la difesa della Venturato e dell'I.N.P.S.. Della prima non si può tenere conto essendo stata tardiva la sua costituzione nel giudizio.

La difesa dell'I.N.P.S., dopo avere richiamato la giurisprudenza di questa Corte circa la legittimità di trattamenti differenziati in materia previdenziale, discrezionalmente attuati dal legislatore al fine di procedere, con gradualità e nel rispetto necessario delle compatibilità finanziarie, sulla via del miglioramento delle prestazioni, ha sottolineato che dall'ordinamento vigente può enuclearsi il principio dell'autonomia finanziaria e gestionale dell'assicurazione ordinaria rispetto alle sue gestioni speciali e della utilizzabilità in essa soltanto in casi eccezionali, non estensibili analogicamente, della contribuzione effettuata nella gestione speciale dei lavoratori autonomi: esempio specifico ne é l'art. 6 della legge n. 9/63 (intesa quale completamento della legge n. 1047/57, sulla estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

Deroghe al principio per cui il diritto alla pensione secondo le norme dell'assicurazione ordinaria si configura nel solo caso in cui tutti i requisiti risultino raggiunti nel regime generale predetto, possono essere talora poste dal legislatore, ma, in quanto tali, sono di stretta interpretazione e non alterano la sostanza del principio stesso: così, ad esempio il d.P.R. n. 1434/70 nel disciplinare il reinserimento di mezzadri e coloni nell'assicurazione generale obbligatoria I.V.S. dei lavoratori dipendenti ha eccezionalmente consentito la computabilità in essa dei contributi versati nella gestione speciale nella quale gli assicurati erano ancora iscritti al momento dell'entrata in vigore del provvedimento.

In questo contesto si inserisce anche la norma impugnata, improntata appunto al principio dell'autonomia dell'A.G.O. rispetto alle gestioni speciali e della rilevanza della contribuzione compiuta nella prima, a fini di liquidazione del relativo trattamento secondo le norme proprie di essa, nei soli casi in cui risultino verificati tutti i requisiti dalla medesima previsti. La norma poi rappresenta un ulteriore momento di sviluppo e miglioramento del sistema previdenziale, essendosi con essa assicurata detta rilevanza anche nei confronti dell'assicurato già pensionato, mentre antecedentemente essa era limitata soltanto nei confronti degli iscritti non pensionati.

Né può richiamarsi a sostegno della censura per cui é causa una supposta equiparazione fra lavoro agricolo autonomo e lavoro agricolo dipendente, operata dalla legge n. 153/69, posto che le due forme di lavoro restano soggettivamente ed oggettivamente diverse nella loro proiezione previdenziale, sotto il profilo della base di calcolo dei relativi trattamenti nonché dei criteri di determinazione della contribuzione.

Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Padova dubita della legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2-ter della legge 16 aprile 1974 n. 114, nella parte in cui non prevede, a favore del superstite di pensionato nella gestione speciale coltivatori diretti, il diritto alla pensione di riversibilità, qualora il suo dante causa, pur avendo goduto del trattamento pensionistico con decorrenza anteriore al 1ø gennaio 1970, sia rimasto iscritto in detta gestione versandovi i contributi assicurativi per un periodo pari o superiore al quinquennio e condiziona il diritto al trattamento di riversibilità più favorevole alla circostanza della concessione della pensione del de cuius successivamente alla data del 1ø gennaio 1970.

Detto trattamento sarebbe irrazionalmente deteriore rispetto a quello riservato nell'analogo caso al superstite di pensionato nella stessa gestione speciale che, dopo il pensionamento, abbia versato contributi per lavoro dipendente per almeno un quinquennio nella gestione ordinaria assicurativa in quanto in tale caso sussiste la facoltà di optare per la liquidazione della più favorevole pensione a carico della detta gestione e, per il superstite, il diritto di ottenere il trattamento di riversibilità anche in difetto della condizione di concessione di pensione al de cuius nella gestione speciale posteriormente al 1ø gennaio 1980.

2. - La questione non é fondata.

La norma denunciata (art. 2-ter della legge n. 114/74 di conversione con modificazioni del d.l. n. 30 del 1974), la quale persegue finalità di riassetto e di miglioramento del trattamento pensionistico, ha consentito ai titolari di pensioni a carico di gestioni speciali (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani e commercianti) di ottenere la riliquidazione della pensione a carico della più favorevole assicurazione obbligatoria ordinaria per i lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge, al raggiungimento di tutti i requisiti della detta assicurazione ordinaria, indipendentemente dai contributi accreditati nella gestione speciale.

In altri termini, la detta norma ha concesso il beneficio del passaggio dalla gestione speciale alla gestione ordinaria a quei pensionati che, dopo il pensionamento, abbiano prestato lavoro dipendente iscrivendosi alla relativa assicurazione obbligatoria ordinaria e pagando i relativi contributi.

La stessa norma ha riconosciuto ai superstiti dei detti pensionati il diritto di liquidare la pensione di riversibilità a carico dell'assicurazione ordinaria generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti quando il loro dante causa abbia maturato il diritto al relativo trattamento pensionistico diretto.

Lo stesso diritto non é stato riconosciuto ai superstiti dei pensionati i quali, dopo il pensionamento, hanno prestato lavoro autonomo continuando ad essere iscritti nella gestione speciale con il versamento dei relativi contributi. Per essi ha trovato ancora applicazione l'art. 25 della legge n. 153 del 1969, alle condizioni ivi previste, norma peraltro ritenuta costituzionalmente legittima (sent. n. 33/75).

La norma suddetta non ha creato alcuna discriminazione. La situazione regolata é diversa da quella disciplinata precedentemente; una riguarda i pensionati da lavoro dipendente e l'altra i pensionati da lavoro autonomo. Già questa Corte (sent. n. 31/86) ha ritenuto la diversità di trattamento né arbitraria né irragionevole, trovando essa la sua giustificazione proprio nella differenza delle situazioni. Anzitutto i due rapporti di lavoro sono qualitativamente diversi; i lavoratori dipendenti godono di una retribuzione fissa mentre i lavoratori autonomi di un reddito. Essi, inoltre, hanno una diversa posizione economica e sociale, ma soprattutto sussiste una diversità di sistemi di contribuzione; per gli uni essa é legata ad un reddito, più o meno statico, mentre per gli altri é legata alla dinamica salariale.

Il rapporto contribuzione-retribuzione é diverso dal rapporto contribuzione-reddito. La massa contributiva aumenta in proporzione alla retribuzione, il che non si verifica, o almeno nelle stesse proporzioni, per il reddito.

Essendo il trattamento pensionistico legato anche alla contribuzione, é adeguatamente giustificata la diversità dei trattamenti per l'una e per l'altra categoria di lavoratori.

3. - Vero é che vi é una tendenza alla uniformità dei trattamenti pensionistici ma, trattandosi di scelte di politica legislativa per l'ampliamento della tutela dei pensionati e dei superstiti che richiedono aggravi finanziari, il passaggio al trattamento più favorevole deve necessariamente essere graduale secondo le disponibilità finanziarie del Paese.

É proprio il principio della gradualità che giustifica la sussistenza della diversità dei trattamenti ed importa perciò la legittimità costituzionale delle norme di previsione. E questa Corte più volte ha deciso nei su indicati sensi (sentt. nn. 33/75, 126/77, 42/82).

Le fattispecie hanno riguardato proprio la determinazione in concreto dei trattamenti pensionistici, la concessione di trattamenti più favorevoli, il passaggio dalle gestioni speciali alla più favorevole gestione ordinaria.

Per quello che più particolarmente interessa la fattispecie, la legge n. 1047/57 ha esteso l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed ha istituito presso l'I.N.P.S. una gestione speciale autonoma per provvedere al loro trattamento di previdenza che, però, includeva solo le pensioni dirette e limitava la concessione della pensione di riversibilità solo ad alcuni casi. La norma (art. 18), però, veniva dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte nella parte in cui escludeva dal trattamento pensionistico altri superstiti (sent. 33/75).

La legge n. 9 del 1963 ha elevato, poi, i trattamenti minimi di pensione ed ha riordinato la materia prevedendo, tra l'altro, anche la possibilità di cumulo con le contribuzioni versate in altra gestione o nell'assicurazione generale obbligatoria ordinaria (sent. n. 126/77).

La legge n. 903 del 1965 ha avviato la riforma ed ha attuato alcuni miglioramenti dei trattamenti pensionistici. L'art. 22 ha regolato le prestazioni ai superstiti.

La legge n. 613/66 ha introdotto una norma derogatoria (art. 21) in favore dei superstiti di pensionati a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni che ha consentito la liquidazione della pensione indiretta a carico della gestione ordinaria o altra speciale allorché, alla data del decesso del dante causa, tutti i requisiti di legge risultavano raggiunti nella forma assicurativa in cui il diritto veniva a perfezionarsi con la neutralizzazione dei contributi accreditati nella gestione speciale.

L'art. 26 della medesima legge n. 613/66 ha previsto il diritto al supplemento della pensione a carico delle gestioni speciali per l'utilizzo anche dei contributi eventuali versati nell'assicurazione ordinaria (Corte Cost. n. 42/82).

La legge n. 153/69 ha rivisto gli ordinamenti pensionistici ed ha dettato alcune norme in materia di sicurezza sociale. L'art. 25 ha previsto per i superstiti di cui all'art. 22 della legge n. 903/65, il diritto alla pensione diretta o di riversibilità a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con le stesse norme stabilite per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ad alcune condizioni, con l'applicazione dell'art. 18 della legge n. 1047/57, nel caso della loro non sussistenza (sent. n. 126/77).

Il d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1434, nel disciplinare il reinserimento dei soli mezzadri e coloni e loro familiari nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, eccezionalmente ha sancito la computabilità in detta assicurazione dei contributi versati nell'apposita gestione speciale presso la quale gli stessi fossero stati iscritti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina normativa.

In questo assetto normativo si é inserita poi la norma censurata che continua ad attuarne la ratio e le finalità.

Come esattamente ha rilevato la difesa dell'I.N.P.S., dall'excursus legislativo di cui innanzi si desume il principio dell'autonomia finanziaria e gestionale dell'assicurazione ordinaria rispetto alle gestioni speciali e l'utilizzazione in essa, in via eccezionale e perciò non estensibile analogicamente, dei periodi di contribuzione nella gestione speciale dei lavoratori autonomi per il conseguimento del diritto a pensione nel regime ordinario solo a tassative condizioni fra le quali la fissazione di una determinata base di calcolo dei contributi da versare e la determinazione dell'aliquota contributiva a carico dei lavoratori assicurati nella stessa misura in vigore nel regime ordinario (art. 32, lett. b), della legge n. 153/69). Consegue la maggiore onerosità del contributo dovuto all'assicurazione generale e la separazione contabile del pro rata a carico di ciascuna delle due gestioni in materia di ricongiunzione nell'A.G.O. dei periodi assicurativi dei lavoratori autonomi iscritti nelle gestioni speciali amministrate dall'I.N.P.S.

Si rileva altresì la volontà del legislatore di realizzare, con la gradualità imposta dal quadro delle compatibilità finanziarie, la par condicio normativa ed economica fra assicurati e pensionati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e loro familiari i quali possono far valere diritti alla pensione a carico del regime generale ordinario allorché, secondo il regime proprio di questa, risultino perfezionati tutti i requisiti che condizionano l'insorgere del diritto stesso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-ter della legge 16 aprile 1974 n. 114, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Padova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE