Sentenza n. 42 del 1982
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SENTENZA N. 42

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma secondo, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434 (Pensione a carico della gestione speciale coloni e mezzadri) in relazione alla legge 30 aprile 1969, n. 153 promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 marzo 1975 dal Pretore di Pistoia nel procedimento civile vertente tra Martelli Luigi e l'INPS, iscritta al n. 284 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 228 del 27 agosto 1975;

2) ordinanza emessa l'11 giugno 1975 dalla Corte d'Appello di Firenze nel procedimento civile vertente tra Andreini Giuseppe e l'INPS, iscritta al n. 115 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 24 marzo 1976.

Visti gli atti di costituzione di Martelli Luigi e dell'INPS e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1981 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;

uditi gli avvocati Franco Agostini, per Martelli Luigi, Pasquale Vario, per l'INPS e l'avvocato dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Il pretore di Pistoia con ordinanza del 13 marzo 1975 ha sollevato, nel procedimento di lavoro vertente tra Luigi Martelli e l'INPS, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dell'art. 7, secondo comma, d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434, nella parte in cui concede ai titolari di pensione a carico della gestione speciale coloni e mezzadri, al fine di utilizzare i contributi accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria, soltanto un "supplemento" sulla pensione stessa. Tale disposizione - secondo il pretore - eccederebbe i limiti di cui all'art. 32 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il quale imponeva di emanare norme che consentissero il reinserimento nell'assicurazione obbligatoria, mediante l'utilizzazione dei contributi accreditati nella gestione speciale, a tutti i coloni e mezzadri assicurati, senza distinguere se già godessero o meno della pensione a carico della predetta gestione speciale.

La stessa questione é stata sollevata dalla Corte d'appello di Firenze con ordinanza dell'11 giugno 1975, nella quale tuttavia si osserva come nelle more del giudizio sia entrata in vigore la legge 16 aprile 1974, n. 114, la quale riconosce il diritto al reinserimento nella assicurazione generale obbligatoria anche ai coloni e mezzadri già pensionati, cosicché la rilevanza della questione viene limitata ai diritti maturati tra l'entrata in vigore del d.P.R. n. 1434 e l'entrata in vigore della legge n. 114 del 1974.

2. - É intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, osservando che da una corretta interpretazione dell'art. 32 della legge delegante si doveva ricavare, in ordine al previsto reinserimento dei mezzadri nell'assicurazione generale, una differenziazione, riguardo agli effetti di tale reinserimento, tra assicurati, a seconda che fossero già pensionati o meno, nel senso che mentre ai secondi veniva consentito di utilizzare, agli effetti del nuovo trattamento pensionistico, i contributi già accreditati nella gestione speciale fino alla data del reinserimento, invece tale diritto non veniva riconosciuto ai primi, giacché essi, essendo già pensionati ed avendo quindi utilizzato i contributi per la liquidazione della propria pensione, non potevano pretendere, in base ai principi generali dell'ordinamento, di mutare il titolo della pensione stessa né di ottenerne, in mancanza di apposite particolari disposizioni, la riliquidazione.

L'Avvocatura aggiungeva che tale interpretazione trovava conferma nello stesso testo dell'art. 32 là dove, alle lettere c) e d), rispettivamente prevedeva l'utilizzazione dei contributi versati nella gestione speciale ai fini del conseguimento del diritto a pensione, a carico della gestione ordinaria, ossia di un diritto non ancora conseguito, e, stabilendo un sistema di liquidazione sulla base dei contributi versati in ciascuna delle due gestioni, supponeva il perdurare di un rapporto assicurativo, ossia l'attualità di un rapporto di lavoro tra la data del reinserimento e quella del conseguimento della pensione.

Infine la norma impugnata, prevedendo la liquidazione soltanto di un supplemento di pensione, altro non aveva fatto che richiamare il già previsto trattamento riservato ai pensionati dall'art. 26 della legge 22 luglio 1966, n. 613.

L'Avvocatura concludeva per l'infondatezza della questione.

3. - Si é costituito in entrambi i giudizi, con atti di deduzione del 12 agosto 1975 e del 4 aprile 1976, l'INPS, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovan Battista Rossi Doria e Giulio Abati, aderendo alle tesi della Presidenza del Consiglio dei ministri e chiedendo comunque una pronuncia "secondo giustizia".

In particolare l'INPS aggiungeva che la sistematica della normativa in materia di pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni prevedeva inizialmente per la categoria in questione una tutela previdenziale inferiore a quella già concessa ai lavoratori dipendenti, manifestando tuttavia un indirizzo politico-sociale teso alla progressiva parificazione delle due tutele attraverso una gradualità degli interventi legislativi.

A tale gradualità, ritenuta da questa Corte ragionevole nella sua motivazione economica con le sentenze n. 128 del 1973

 e n. 33 del 1975, é ispirata anche la legge n. 153/1969, particolarmente con le deleghe contenute negli artt. 31, 32 e 33.

Inoltre, nel giudizio introdotto con l'ordinanza del pretore di Pistoia si é costituita anche la parte privata Luigi Martelli, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Agostini di Roma, con atto di deduzioni dell'11 luglio 1975, concludendo per la declaratoria di incostituzionalità della norma impugnata e svolgendo argomentazioni analoghe a quelle contenute nell'ordinanza di rimessione.

In una successiva memoria del 2 novembre 1981 il Martelli rileva come l'ulteriore conferma della irrazionalità della discriminazione operata dal legislatore delegato emerga anche dalla successiva legge n. 114 del 1974, già citata, che ha eliminato la lamentata discriminazione.

 

Considerato in diritto

 

1. - La Corte é chiamata a decidere se contrasti o meno con l'art. 76 Cost. l'art. 7, secondo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434, nella parte in cui, concedendo ai titolari di pensione posta a carico della gestione speciale coloni e mezzadri soltanto un "supplemento" sulla pensione percepita, eccederebbe i limiti di cui all'art. 32 della legge 30 aprile 1969 n. 153. Detta disposizione, infatti, rilasciava delega al Governo a emanare norme che consentissero il reinserimento nella assicurazione generale obbligatoria (utilizzando i contributi accreditati nella gestione speciale) a tutti i coloni e mezzadri assicurati che ne avessero fatto domanda, senza distinguere se essi già godessero o non della pensione a carico della predetta gestione speciale.

In particolare nella ordinanza di rimessione della Corte di Appello di Firenze si osserva che scopo della legge delegante n. 153 del 1969 era quello della "revisione degli ordinamenti pensionistici", tanto che una serie di norme prevedeva il "miglioramento dei trattamenti di pensione" con determinate decorrenze direttamente applicabili, tra l'altro, alle varie categorie di pensionati, cioè di lavoratori già in pensione al momento dell'entrata in vigore della legge. Da ciò conseguirebbe che, là dove, con l'art. 32, il Governo viene delegato ad emanare norme intese a stabilire per i mezzadri e coloni la facoltà di reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, il concetto di "mezzadri e coloni", in quanto genericamente indicativo di una categoria di lavoratori destinatari dei nuovi miglioramenti pensionistici, non potrebbe se non arbitrariamente restringersi ai lavoratori non ancora pensionati. Tanto più - aggiunge il giudice a quo - che il conseguimento del diritto a pensione, di cui tratta l'art. 32 lett. c) della legge delegante, si riferisce non già al conseguimento di una qualsiasi pensione ed alla categoria di coloro che non l'hanno ancora conseguita, bensì al conseguimento della pensione nella assicurazione generale obbligatoria, ossia all'acquisizione di un diritto che, fino alla entrata in vigore della legge, non era stato conseguito né dai lavoratori già pensionati né da quelli assicurati perché ancora in attività di lavoro.

2. - La questione non é fondata.

Con la legge 30 aprile 1969, n. 153, il legislatore ha voluto provvedere ad una revisione e ad un riordinamento delle prestazioni previdenziali affidate all'INPS, ispirandosi ad un indirizzo generale di progressiva unificazione del trattamento pensionistico delle diverse categorie di lavoratori. In questo quadro il legislatore ha conferito al Governo una serie di deleghe previste dalle norme che vanno dall'art. 27 all'art. 37 della citata legge n. 153 del 1969.

In particolare, con l'art. 32 il Governo veniva delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1970, norme intese ad attribuire ai mezzadri e coloni, già assicurati presso la corrispondente gestione speciale (istituita con la legge 26 ottobre 1957, n. 1077) la facoltà di reinserimento a domanda nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti prevista per i lavoratori dipendenti utilizzando, ai fini del conseguimento del diritto a pensione a carico della stessa assicurazione generale obbligatoria, i periodi di contribuzione nella predetta gestione speciale.

É pur vero che il testo letterale dell'art. 32 della legge 153 del 1969 non distingue in modo espresso e puntuale fra la categoria dei coloni e mezzadri che non fossero ancora titolari di pensione a carico della gestione speciale al momento in cui chiesero e ottennero il reinserimento nella assicurazione generale obbligatoria, e quella di coloni e mezzadri che a quel momento già fossero titolari di pensione a carico della gestione speciale. Tuttavia la interpretazione logica e sistematica della norma consente di affermare che il legislatore delegante intendeva chiaramente limitare la facoltà di conseguire la pensione a carico della assicurazione obbligatoria soltanto a quei mezzadri e coloni che, essendo ancora in attività e quindi non ancora titolari di pensione a carico della gestione speciale, fossero comunque in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria per il conseguimento della relativa pensione, sia pure utilizzando, ai predetti fini, i contributi versati nella gestione speciale, con conseguente esclusione di chi avesse già ottenuto la pensione a carico della stessa gestione speciale.

Tale volontà del legislatore emerge da un duplice ordine di considerazioni. Prima di tutto é da rilevare che i criteri direttivi indicati dallo stesso art. 32 (legge n. 153 del 1969) per il reinserimento nell'assicurazione obbligatoria presuppongono logicamente che i richiedenti, i quali vogliano beneficiare di tale facoltà, siano ancora in attività e pertanto non abbiano già ottenuto la pensione. Questi criteri infatti impongono al legislatore delegato di stabilire la base di calcolo dei contributi da versare; la determinazione della aliquota contributiva a carico dei lavoratori assicurati nella stessa misura in vigore nella assicurazione generale obbligatoria; l'utilizzazione dei periodi di contribuzione nella gestione speciale ai fini del conseguimento del diritto a pensione nella assicurazione generale obbligatoria; la liquidazione della pensione con il sistema del pro-rata, in relazione ai periodi di iscrizione e contribuzione in ciascuna delle due gestioni medesime. Da quanto sopra esposto si ricava che i criteri suddetti appaiono applicabili solo a chi non abbia ancora conseguito il diritto a pensione in nessuna delle due gestioni e nessun criterio viene per converso indicato dalla norma per consentire l'automatica trasformazione della pensione, già liquidata a carico della gestione speciale, in quella di analoga natura posta a carico della gestione generale obbligatoria.

In secondo luogo lo stesso legislatore quando, nel realizzare la progressiva unificazione delle prestazioni previdenziali con la gradualità resa necessaria dai gravosi oneri finanziari che tale unificazione comporta, ha ritenuto a distanza di alcuni anni di poter estendere la facoltà di ottenere la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria anche ai mezzadri e coloni che già fossero titolari di pensione a carico della gestione speciale, lo ha fatto con un apposito provvedimento legislativo (legge 16 aprile 1974, n. 114), mediante il quale ha riconosciuto appunto ai titolari di pensione liquidata a carico delle gestioni speciali (tra i quali anche i coloni e i mezzadri) il diritto ad ottenere la liquidazione della pensione prevista dalle norme sull'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti, allorquando tutti i requisiti risultino perfezionati nell'assicurazione stessa (art. 2 ter).

La norma impugnata, pertanto, non si é discostata dalla delega concessa al Governo con la legge n. 153 del 1969, né ha quindi violato l'art. 76 della Costituzione, quando ha concesso ai già pensionati della gestione speciale un supplemento di pensione, utilizzando in tal modo i contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria.

Con tale disposizione, invero, il Governo non ha fatto altro che riprodurre il contenuto di precedenti normative che riconoscevano al lavoratore autonomo titolare di pensione a carico di gestioni speciali il diritto di utilizzare eventuali contributi versati nell'assicurazione generale percependo un supplemento alla pensione già goduta. In tal senso infatti dispone la legge 22 luglio 1966, n. 613 (art. 26), richiamata espressamente dalla norma impugnata.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.

 

Leopoldo ELIA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1982.