ORDINANZA N. 319
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto comma, del d.P.R. 21 agosto 1971 n. 1275 (Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico) promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1979 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - sezione staccata di Brescia - su ricorso proposto da Antonio Lanzarini contro Regione Lombardia ed altri iscritta al n. 169 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.131 dell'anno 1980;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, emessa nel giudizio promosso da Antonio Lanzarini per ottenere l'annullamento del provvedimento del Presidente della Giunta regionale Lombardia con il quale era stata approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento di una delle sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Mantova, dei verbali della Commissione giudicatrice e del provvedimento con il quale il medico provinciale di Mantova aveva assegnato al dott. Renzo Cavicchiolo la sede farmaceutica n. 2 del comune di Bagnolo San Vito, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - sezione staccata di Brescia - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto comma, d.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 in quanto, ai fini del conferimento delle sedi farmaceutiche, pur attribuendo valore all'attività di collaboratore scientifico espletata dai concorrenti presso società farmaceutiche private, non prevede i congegni attraverso i quali il concorrente interessato possa offrire la documentazione dell'attività espletata;
che nell'ordinanza di rimessione si afferma infatti che la disposizione impugnata contrasta con gli artt. 3 e 97 Cost. in quanto determina una situazione di sostanziale diversità di trattamento tra soggetti in possesso di titoli diversi ma riconosciuti parimenti utili ai fini della procedura concorsuale e prevede un sistema che, non consentendo di attribuire rilevanza a servizi che lo stesso legislatore ordinario riconosce in altro punto significativi ai fini della procedura concorsuale, non risponde ai principi di buona amministrazione;
che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che la Corte dichiari inammissibile la proposta impugnativa in quanto rivolta a denunciare la pretesa illegittimità costituzionale di una norma regolamentare, priva della forza e del valore propri della legge e degli atti ad essa equiparati;
che la predetta eccezione deve essere accolta in quanto l'atto impugnato é privo di forza di legge come si desume dal fatto che si autoqualifica regolamento di esecuzione, che non vi é traccia nella legge per la esecuzione della quale é stato emanato di un potere legislativo delegato e che é stato emesso dal Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, udito il parere del Consiglio di Stato;
che, tenuto conto della posizione assunta in simili casi da questa Corte (v. da ultimo le ordinanze n. 17 del 1985; n. 176 del 1984; n. 11 del 1984; n. 10 del 1984; n. 334 del 1983; n. 179 del 1983) la questione di legittimità costituzionale, in quanto concernente un atto non avente forza di legge, non é suscettibile di formare oggetto del giudizio di legittimità costituzionale;
Visti gli artt. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma quarto, d.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 (Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475 recante norme concernenti il servizio farmaceutico) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - sezione staccata di Brescia - con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.
Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO – Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.