ORDINANZA N. 179
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 576 del d.P.R. 30 giugno 1959, n. 420 (Regolamento per l'esecuzione del T.U. delle norme sulla disciplina della circolazione stradale) promosso con ordinanza emessa il 17 giugno 1978 dal Giudice conciliatore di Parma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Del Rio Franco e la S.p.a. Autocamionale della Cisa iscritta al n. 440 del registro ordinanze 1978 e pubblicata della Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 341 del 1978;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice relatore Livio Paladin;
ritenuto che il giudice conciliatore del Comune di Parma, con ordinanza emessa il 17 giugno 1978, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 576 del d.P.R. 30 giugno 1959, n. 420 (sulla disciplina della circolazione stradale), in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, che infatti, stando all'ordinanza stessa, la norma impugnata (nella parte in cui dispone che "chiunque si trovi sprovvisto di biglietto", in una autostrada a pagamento, "é tenuto a pagare il pedaggio previsto per la classe del suo veicolo, calcolato dalla più lontana stazione") priverebbe l'interessato della possibilità di provare l'effettiva percorrenza autostradale e determinerebbe una disparità di trattamento rispetto alla disciplina dei viaggi sulle ferrovie dello Stato;
e che nel giudizio si é costituita fuori termine la Società Autocamionale della CISA; ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari inammissibile la proposta impugnativa, in quanto rivolta a denunciare la pretesa illegittimità costituzionale di una norma regolamentare, priva della forza e del valore propri delle leggi e degli atti equiparati.
Considerato che la predetta eccezione dev'essere accolta, in quanto l'atto in questione contiene, come già risulta dall'intitolazione di esso, il "regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale": regolamento al quale il testo unico approvato con il d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, fa espresso riferimento in varie sue disposizioni, e che il Consiglio dei ministri ha deliberato dopo aver udito il parere del Consiglio di Stato".
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 576 del d.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, sollevata dal giudice conciliatore del Comune di Parma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1983.
Leopoldo ELIA – Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1983.