ORDINANZA N. 10
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 89 del R.D. 19 luglio 1941, n. 1198 (Approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I, II, III della legge postale e delle tele - comunicazioni), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1981 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra la ditta Laterizi Procoli e la s.p.a. S.I.P., iscritta al n. 655 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 310 del 10 novembre 1982. Visti l'atto di costituzione della s.p.a. S.I.P. e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 2 giugno 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 89 del R.D. 19 luglio 1941, n. 1198, per preteso contrasto con l'art. 3 Cost.; e che nel presente giudizio si é costituita la S.I.P. ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo entrambi che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.
Considerato che l'eccezione d'inammissibilità dev'essere accolta, in quanto il decreto in esame contiene, come già risulta dall'intitolazione di esso, il "regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni", approvato in dichiarata applicazione dell'art. 1 della legge n. 100 del 1926, dopo che il Consiglio dei ministri aveva udito il parere del Consiglio di Stato.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 89 del R.D. 19 luglio 1941, n. 1198, sollevata dal Tribunale di Roma, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 25 gennaio 1984.