ORDINANZA N. 334
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico), e dell'art. 25 della detta legge in relazione all'art. 8 del d.P.R. 15 aprile 1971, n. 322, promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 1981 dal Pretore di Chivasso nel procedimento penale a carico di Bertella Mario ed altri, iscritta al n. 346 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 1981.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Chivasso - con ordinanza emessa il 14 febbraio 1981 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, per pretesa violazione degli artt. 3 e 32 Cost., "nella parte in cui non prevedono fattispecie penalmente rilevanti per il caso di violazione dei limiti di concentrazione di anidride solforosa nell'atmosfera di cui all'art. 8 del d.P.R. 15 aprile 1971 n. 322", nonché dell'art. 25 della legge predetta, in relazione all'art. 8 del citato decreto presidenziale ed in riferimento al primo comma dell'art. 32 Cost., "nella parte in cui fissa i limiti di concentrazione dell'anidride solforosa nell'atmosfera in 0,30 p.p.m. quale valore di punta in trenta minuti ed in 0,15 p.p.m. quale concentrazione media di anidride solforosa nelle ventiquattro ore": da un lato, poiché non basterebbe allo scopo la configurazione di "fattispecie penalmente rilevanti" mediante un atto di natura regolamentare quale il d.P.R. n. 322 del 1971, con la conseguenza che la salute pubblica non sarebbe in tal caso adeguatamente protetta; d'altro lato, poiché i limiti fissati dal decreto medesimo, quanto alle immissioni di anidride solforosa nell'atmosfera, sarebbero così bassi da far necessariamente apparire "non garantito il bene della salute";
e che nel presente giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che entrambe le questioni "siano dichiarate inammissibili, per la loro irrilevanza nel giudizio a quo, e comunque infondate".
Considerato che la prima delle impugnative in esame, fondata o meno che sia la premessa interpretativa da cui muove il giudice a quo, si risolve nella richiesta che questa Corte integri, con una pronuncia di accoglimento additivo, la lacunosa disciplina penale dettata dalla legge n. 615 del 1966, in tema di inquinamento atmosferico: il che si dimostra manifestamente inammissibile, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte;
e che, d'altra parte, la seconda impugnativa ha sostanzialmente per oggetto una norma di cui lo stesso giudice a quo riconosce il carattere regolamentare, come l'art. 8 del d.P.R. n. 322 del 1971; sicché anche questa denuncia va considerata manifestamente inammissibile, concernendo un decreto carente della forza e del valore propri delle leggi formali e degli atti equiparati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., sollevata dal Pretore di Chivasso con l'ordinanza indicata in epigrafe;
b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge n. 615 del 1966 in relazione all'art. 8 del d.P.R. 15 aprile 1971, n. 322, sollevata con l'ordinanza predetta, in riferimento all'art. 32, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983.
Leopoldo ELIA - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Giovanni CONSO - Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 17 novembre 1983.