Sentenza n.49 del 1986

 

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SENTENZA N. 49

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente  

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE,Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 marzo 1961 n. 132 promosso con l'ordinanza emessa il 29 ottobre 1976 dalla Corte dei conti su ricorso proposto da Granello Daniele iscritta al n. 581 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 dell'anno 1982;

udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1986 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa il 29 ottobre 1976 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 agosto 1981) la Corte dei conti - terza sezione giurisdizionale -, sul ricorso proposto da Granello Daniele per ottenere la concessione della pensione di riversibilità quale vedovo di pensionata ex regime austro-ungarico, ha sollevato, su istanza del Procuratore generale, "la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 marzo 1961 n. 132, in relazione all'art. 3 della Costituzione, in quanto esclude dal beneficio della riversibilità delle pensioni i vedovi di pensionate già dipendenti dal cessato regime austro-urgarico".

Il giudice a quo premette che l'impugnato art. 1 della legge n. 132 del 1961 ammette la riversibilità delle pensioni di dipendenti del cessato regime austro-ungarico soltanto a favore degli orfani e delle vedove, restando quindi escluse dal beneficio le altre categorie di soggetti invece previste dalla legge 15 febbraio 1958 n. 46 (genitori, collaterali, vedovo).

Vengono richiamate le argomentazioni esposte in una precedente ordinanza di rimessione emessa dalla stessa sezione il 18 dicembre 1974, con la quale la stessa norma (art. 11. n. 132 del 1961) é stata sospettata di incostituzionalità per l'esclusione dal beneficio dei collaterali. E quanto alla omessa previsione del vedovo tra i soggetti beneficiari della pensione di riversibilità, "nessun valido motivo di tecnica o politica legislativa né tanto meno etico-sociale" giustificherebbe siffatta esclusione che crea "una disparità di trattamento tra cittadini italiani congiunti di pensionati, il cui onere pensionistico fu assolto integralmente a carico dello Stato italiano riproponendo a distanza di decenni una differenziazione che "risalirebbe all'origine dei diritti propri dei pensionati e che invece fu già sostanzialmente superata dalle norme del primo dopoguerra".

Considerato in diritto

1. - La questione sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe verte sull'art. 1 l. 14 marzo 1961 n. 132 (Estensione delle norme sulla riversibilità delle pensioni, contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, alla vedova ed orfani di pensionati già appartenenti all'Amministrazione austro-ungarica o all'ex Stato libero di Fiume) nella parte in cui esclude dalla riversibilità delle pensioni - in contrasto con l'art. 3 Cost. - i vedovi di pensionate già dipendenti del cessato regime austro-ungarico e dell'ex Stato libero di Fiume.

2. - La questione é fondata.

In termini generali la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente affermato la parità di trattamento tra uomini e donne in tema di trattamenti pensionistici (sent. 30 gennaio 1980 n. 6, sent. 30 gennaio 1980 n. 9, sent. 26 maggio 1981 n. 75, sent. 18 luglio 1984 n. 214).

E quanto al punto specifico di causa, che riveste, per le sue origini, connotazioni del tutto peculiari questa Corte, con la sentenza n. 76 del 1979, emessa sulla base dell'ordinanza di rinvio della Corte dei conti indicata in narrativa ebbe già ad occuparsi della legittimità della norma impugnata, nella parte in cui escludeva dalla riversibilità i collaterali, secondo le condizioni previste per i dipendenti civili e militari dello Stato.

Si riconobbe ivi, dichiarandosi in conseguenza la illegittimità del disposto nei limiti offerti, la sussistenza di un criterio di "puntuale parallelismo" della normativa pensionistica relativa ai dipendenti dell'ex Amministrazione austroungarica con quella concernente gli impiegati dello Stato.

E dunque, alla luce di tale puntuale principio, certamente da confermarsi, non può non riconoscersi - alla medesima stregua di quanto previsto dall'art. 81 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092 sul trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato - anche il diritto del vedovo alla riversibilità della pensione, liquidata alla moglie in base alle specifiche norme concernenti il cessato regime austro-ungarico.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 marzo 1961 n. 132 (Estensione delle norme sulla riversibilità delle pensioni, contenute nella legge 15 febbraio 1958 n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati già appartenenti all'Amministrazione austro ungarica o all'ex Stato libero di Fiume), nella parte in cui esclude dal beneficio della riversibilità della pensione il vedovo di pensionata già dipendente del cessato regime austro-ungarico o dell'ex Stato libero di Fiume.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1986.

 

Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE

 

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1986.