Sentenza n. 214 del 1984

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SENTENZA N. 214

 

ANNO 1984

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv Albero MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma sesto, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"), promossi con le seguenti ordinanze:

 

1) ordinanza emessa l'11 gennaio 1978 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Festa Giovanni, iscritta al n. 647 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 dell'anno 1980;

 

2) ordinanza emessa il 18 aprile 1980 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Tomassetti Giovanni, iscritta al n. 318 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 262 dell'anno 1981;

 

udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1984 il giudice relatore Guglielmo Roehrssen.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso di un giudizio promosso da un vedovo di una insegnante elementare, al quale era stata negata la pensione di riversibilità della moglie, la Corte dei conti, con ordinanza 11 gennaio 1978, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui prevede, quali condizioni per il conferimento della pensione di riversibilità al vedovo di una dipendente o pensionata statale, che egli sia inabile a proficuo lavoro e che vivesse e carico della moglie al momento del decesso di questa. A sostegno della non infondatezza della questione, nell'ordinanza si deduce che tali condizioni - non previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 per il diritto ad ottenere la pensione di riversibilità da parte della vedova del pensionato dipendente statale - pongono in essere una ingiustificata disparità di trattamento in base al sesso, vietata dall'art. 3 Cost..

 

Nel corso di analogo giudizio, promosso dal vedovo di una pensionata statale, il quale chiedeva che gli fosse riconosciuto il trattamento di riversibilità con effetto dal momento della morte della moglie (avvenuta nel 1974) pur non essendo egli a carico suo, la Corte dei conti ha parimenti sollevato, con ordinanza 18 aprile 1980, questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 81, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, nonché dell'art. 6, terzo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 ("Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro").

 

La Corte dei conti ha esposto di avere riconosciuto (con separata sentenza resa in tale giudizio), il diritto del vedovo alla pensione di riversibilità dal momento dell'entrata in vigore della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (sulla "Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro"). Nell'ordinanza si osserva che, però, neanche dopo tale legge e dopo la sentenza n. 6 del 1980 della Corte costituzionale - la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge n. 903 del 1977, nella parte in cui riferiva la nuova normativa sulla parità pensionistica ai soli decessi posteriori alla sua entrata in vigore - potrebbe essere riconosciuto al vedovo il diritto alla pensione di riversibilità da data anteriore a tale legge.

 

Ha chiesto, pertanto, la declaratoria d'illegittimità costituzionale delle norme suddette, per contrasto con l'art. 3 Cost., comportando esse un trattamento ingiustificatamente deteriore - per il passato - per i vedovi rispetto alle vedove.

 

In entrambi i giudizi non vi sono stati né interventi né costituzione di parti private davanti a questa Corte.

 

Considerato in diritto

 

1. - Le due ordinanze della Corte dei conti di cui in epigrafe sollevano questioni di legittimità costituzionale sostanzialmente analoghe e pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti ai fini di un'unica sentenza.

 

2. - Con una prima ordinanza, in data 11 gennaio 1978, la Sez. III giurisdizionale della Corte dei conti solleva questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 81, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"), nella parte in cui stabilisce che per il conferimento della pensione di riversibilità al vedovo di una dipendente o pensionata statale occorre che il vedovo sia inabile a proficuo lavoro e vivesse a carico della dante causa.

 

La seconda ordinanza, della medesima Sezione, in data 18 aprile 1980, solleva questione di legittimità costituzionale, sempre in riferimento all'art. 3 Cost., della stessa disposizione dell'art. 81, sesto comma, succitato, e dell'art. 6, terzo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 ("Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro"), nella parte in cui queste disposizioni non consentono che ad esse sia data applicazione retroattiva.

 

3. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge n. 1646 del 1962 é inammissibile in quanto, come é espressamente detto nella ordinanza del giudice a quo, la norma non é applicabile nel giudizio relativo. concernente il vedovo di una pensionata statale.

 

4. - É, invece, fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei riguardi dell'art. 81, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973.

 

Questa Corte, con la sentenza n. 6 del 1980, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del r.d.l. 6 luglio 1939, n. 636 (e successive modificazioni), il quale conteneva una disposizione analoga a quella che forma oggetto del presente giudizio, in quanto anche per le pensioni di invalidità e vecchiaia stabiliva che "se superstite é il marito la pensione é corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro".

 

Con la citata sentenza questa Corte osservò che la norma contenuta nel r.d.l. n. 636 del 1939 era in contrasto con il principio di uguaglianza fra coniugi, che trova la sua base fondamentale negli artt. 3 e 29 Cost. ed é stato poi estrinsecato, per quanto attiene al diritto di famiglia, con la legge 19 maggio 1975, n. 151 (in particolare con l'art. 24 in base al quale "entrambi i coniugi sono tenuti ciascuno in relazione alle proprie sostanze ed alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo a contribuire ai bisogni della famiglia"). Infine con la legge 9 dicembre 1977, n. 903, si é fatta più generale applicazione del principio di parità fra uomini e donne in materia di lavoro.

 

Inoltre, l'art. 11 di tale ultima legge, sempre in attuazione di quel principio, ha stabilito che anche nella materia pensionistica si ha parità di diritti fra i coniugi, per cui i lavoratori superstiti hanno diritto alle prestazioni assicurative ed ai trattamenti pensionistici alle stesse condizioni previste per la moglie dell'assicurato o pensionato.

 

Questa Corte, anzi, sempre con la ripetuta sentenza n. 6 del 1980, ha dichiarato la illegittimità costituzionale anche dell'or citato art. 11, secondo comma, nella parte in cui non dava effetto retroattivo alla nuova disposizione.

 

Appare evidente come le considerazioni svolte nella citata sentenza siano integralmente applicabili alla questione sollevata con le ordinanze in epigrafe, trattandosi anche qui di realizzare nella disciplina pensionistica per i dipendenti statali la parità fra coniugi: di conseguenza deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 81, sesto comma, del t.u. n. 1092 del 1973, nella parte in cui stabilisce che per il conferimento della pensione di riversibilità al vedovo di una dipendente o pensionata statale occorre che il vedovo sia inabile a proficuo lavoro e vivesse a carico della moglie.

 

Dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 81, sesto comma, nella parte predetta e tenendo presente la già avvenuta eliminazione dell'art. 11, secondo comma, della legge n. 903 del 1977, nella parte nella quale attuava solo ex nunc la parità fra coniugi nel settore pensionistico, consegue che ormai la pensione di riversibilità spetta comunque al marito superstite, quale che sia la data del decesso della moglie pensionata statale, in relazione all'entrata in vigore della legge n. 903.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

1) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 ("Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro"), sollevata con ordinanza 18 aprile 1980, della Corte dei conti, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

 

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"), nella parte in cui stabilisce che per il conferimento della pensione di riversibilità al vedovo di una dipendente o pensionata statale occorre che il vedovo sia inabile a proficuo lavoro e vivesse a carico della moglie.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LAPERGOLA  - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1984.