SENTENZA N.9
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e dell'art. 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1975 dalla Corte dei conti - Sezione IV giurisdizionale per le pensioni di guerra, sul ricorso proposto da Salato Giuseppe, iscritta al n. 184 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 14 aprile 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
udito il vice avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1.- L'entrata in vigore del t.u. delle norme sulle pensioni di guerra approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, il quale tra l'altro dispone la equiparazione alla vedova del vedovo della donna deceduta a causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o per i fatti contemplati negli artt. 8 e 9 nonché al vedovo della donna mutilata o invalida di guerra, deceduta per cause diverse da quelle che hanno determinato la invalidità, non rende necessaria la rimessione dell'incidente alla Corte dei conti perchè questa verifichi la rilevanza della questione sopra riferita: l'art. 133 del testo unico, invero, fa salvi gli eventuali diritti quesiti (comma 1o) e accorda i nuovi o maggiori benefici, riconosciuti dal testo unico sol a far tempo dal 1° gennaio 1979 (comma 2o).
2.- La questione è fondata perchè non altro che la diversità di sesso, in palese contrasto con l'art. 3 Cost., motiva il deteriore trattamento fatto al vedovo della donna mutilata o invalida di guerra, poi deceduta per cause diverse da quelle che ne determinarono l'invalidità, rispetto alla condizione riservata alla vedova dalle norme impugnate. Nè maggiore attendibilità è da riconoscere al rilievo, peraltro non convalidato da attendibili dati di esperienza, della minore frequenza di casi di vedovi di donne infortunate civili, decedute per le ripetute vicende.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, nella parte in cui non prevede, accanto alla vedova, anche il vedovo quale soggetto di diritto alla riversibilità di pensione di guerra già fruita dal coniuge;
2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui non prevede accanto alla vedova, anche il vedovo quale soggetto di diritto del trattamento economico stabilito dall'annessa tabella L.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/01/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 30/01/80.