Ordinanza n.22 del 1986

 

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ORDINANZA N. 22

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv Albero MALAGUGINI

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 38, 39, 40 e 41, legge 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promossi con due ordinanze emesse il 25 maggio 1984 e il 17 aprile 1984 dal Pretore di Venezia nei procedimenti civili vertenti tra Perulli Gianfranco e De Vito Ignazio ed altra, iscritti al n. 1191 del registro ordinanze 1984 ed al n. 132 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 bis e 143 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto, emesse rispettivamente il 17 aprile 1984 (R.O. n. 132/85), nel giudizio di rilascio di un immobile adibito a studio professionale ed il 25 maggio 1984 (R.O. n. 1191/84), in quello successivamente introdotto dal conduttore dello stesso immobile per ottenere l'indennità di cui all'art. 69, comma settimo, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), il Pretore di Venezia ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 38, 39, 40 e 41 di tale legge, in riferimento all'art. 42 Cost.;

che il Pretore, pur rilevando che delle medesime norme questa Corte ha già affermato la legittimità, in relazione agli artt. 3 e 35 Cost. (Sentenza 5 maggio 1983, n. 128), ha ritenuto che i dubbi di illegittimità costituzionale potrebbero sussistere in riferimento al diverso parametro indicato e cioé all'art. 42 Cost. in quanto, agli effetti dell'istituto della prelazione, il proprietario é assoggettato non nei confronti di tutti i conduttori di immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione, ma solo nei confronti di alcuni (operatori economici, titolari di aziende), sebbene gli uni come gli altri possano ricomprendersi in un'unica categoria, individuabile alla stregua dell'esercizio di attività implicanti un contatto diretto con il pubblico e che rimane il tratto qualificante, con conseguente violazione dell'uniforme garanzia del diritto di proprietà, apprestata dall'art. 42 Cost..

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, con i quali si é eccepita l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza o, comunque, per carente motivazione in punto di rilevanza e se ne é dedotta, subordinatamente, nel merito, l'infondatezza.

Considerato che entrambe le ordinanze si limitano all'apodittica affermazione della rilevanza della questione " Così come proposta ", senza alcuna esplicitazione delle relative ragioni, specie con riferimento ai possibili effetti, nel giudizio in corso, dell'eventuale caducazione delle norme censurate;

che la questione stessa, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di delibazione e motivazione sulla rilevanza da parte del giudice a quo (cfr. ordd. n. 9/85; n. 140/83; sentt. n. 205/83; n. 127/83), va quindi dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 38, 39, 40 e 41 della legge 27 luglio 1978 n. 392, sollevata in riferimento all'art. 42 Cost. dal Pretore di Venezia con ordinanze emesse rispettivamente il 17 aprile 1984 (R.O. n. 132/85) ed il 25 maggio 1984 (R.O. n. 1191/84).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.

 

Livio PALADIN - Oronzo REALE - Albero MALAGUGINI - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO

 

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 1986.