ORDINANZA N. 9
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
AVV. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b. legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l’edificabilità dei suoli) e art. 49, legge Regione Sicilia 27 dicembre 1978, n. 71, promossi con due ordinanze emesse il 17 marzo 1980 e 23 ottobre 1981 dal pretore di Trecastagni nei procedimenti penali riuniti a carico di Finocchiaro Giuseppe ed altro e di Barbagallo Salvatore ed altri, iscritte ai nn. 139 e 271 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 191 e 198 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che con due ordinanze emesse il 17 marzo 1980 (n. 139 reg. ord. 1983) e il 23 ottobre 1981 (n. 271 del reg. ord. 1983) il pretore di Trecastagni ha sollevato, in riferimento agli artt. 42 e 43 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale, rispettivamente, dell'art. 17, lett. b, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dello stesso art. 17, lett. b, legge n. 10 del 1977 e dell'art. 49 della legge regionale siciliana 27 dicembre 1978, n. 71, in quanto comprimerebbero la facoltà di godimento del bene da parte del proprietario secondo la sua naturale destinazione economica, essendosi realizzato, con l'introduzione della concessione edilizia in luogo della licenza meramente autorizzativa, il trasferimento senza indennizzo dello jus aedificandi dai proprietari ai Comuni, che ne disporrebbero previo pagamento del contributo previsto dall'art. 3 della legge n. 10 del 1977.
Considerato che nella prima delle due ordinanze l'affermazione che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione di legittimità costituzionale appare del tutto apodittico, non essendo suffragato da alcun riferimento ai fatti di causa;
che la relativa questione, in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di delibazione e motivazione sulla rilevanza da parte del giudice a quo, va quindi dichiarata manifestamente inammissibile;
che la questione sollevata con la seconda delle due ordinanze citate - al di là dell'imperfezione tecnica costituita dall'omessa denuncia della disposizione di cui all'art. 1 della legge n. 10 del 1977 (che é quella che contempla la necessità della preventiva "concessione") e del riferimento, per la prima volta operato, all'art. 49 della legge regionale siciliana n. 71 del 1978 (concernente le sanzioni amministrative applicabili in conseguenza della realizzazione di opere in assenza o in difformità della concessione) - é sostanzialmente identica a quella sollevata dal medesimo giudice a quo con cinque ordinanze emesse l'11 febbraio 1980 e già dichiarata non fondata con sentenza n. 127 del 1983, sicché non essendo in questa sede prospettati motivi nuovi o ulteriori rispetto a quelli in precedenza esaminati dalla Corte, va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 23, secondo e terzo comma, 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sollevata, in riferimento agli artt. 42 e 43 della Costituzione, dal pretore di Trecastagni con ordinanza del 17 marzo 1980 (n. 139 del reg. ord. del 1983);
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, lett. b, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e 49 della legge regionale siciliana 27 dicembre 1978, n. 71, sollevata, in riferimento agli artt. 42 e 43 della Costituzione, dal pretore di Trecastagni con ordinanza in data 23 ottobre 1981 (n. 271 del reg. ord. del 1983).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985.
Leopoldo ELIA - Giuseppe FERRARI
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1985.