SENTENZA N. 187
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 15 ottobre 1976, depositato in Cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 36 del Registro ricorsi 1976, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del Protocollo di collaborazione in data 9 luglio 1976 tra la Regione Valle d'Aosta e la Regione somala del Basso Scebelli.
Udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1985 il Giudice relatore Alberto Malagugini;
udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Lo Stato, nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri, ha, con ricorso notificato in data 15 ottobre 1976, promosso conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Valle d'Aosta.
Con detto ricorso lo Stato impugna il Protocollo di collaborazione fra la Regione somala del Basso Scebelli e la Regione italiana Valle d'Aosta stipulato in Mogadiscio il 9 luglio 1976, sottoscritto dall'Assessore E. Manganone per la Regione Valle d'Aosta e dal Presidente del Consiglio riv. regionale per la Regione del Basso Scebelli.
Tale Protocollo individuava alcuni settori di possibile collaborazione fra le due Regioni stipulanti (industria, zootecnia, turismo, artigianato, sanità) e suggeriva alcune iniziative bilaterali da rendere operative attraverso programmi da approfondire in sede regionale. Della stipula del Protocollo la Presidenza del Consiglio dei ministri aveva notizia in data 16 agosto 1976, data del ricevimento di apposito telespresso inviato dal Ministero per gli Affari Esteri.
2. - Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, ricordando la precedente sentenza n. 170 del 1975 di questa Corte afferma che: "stando a base dell'ordinamento regionale interessi regionalmente localizzati, sicché le relative competenze sono finalizzate alla cura di interessi territorialmente circoscritti e mai unitari, si devono escludere dalle attribuzioni regionali gli apprezzamenti di politica estera e gli accordi con soggetti propri di altri ordinamenti, compiti questi spettanti, nel nostro sistema costituzionale, esclusivamente agli organi dello Stato sovrano".
Rifacendosi a tali principi, sostiene il ricorrente che: "il documento firmato dalla Regione della Valle d'Aosta - anche ammesso possa ritenersi animato da apprezzabili sentimenti di amicizia e collaborazione fra i popoli - non può trovare diritto di cittadinanza nel sistema istituzionale della Repubblica, in quanto é lo Stato l'unico a potere e dovere interpretare i sentimenti pacifici e di cooperazione del popolo italiano".
Vengono pertanto chiesti a questa Corte - senza specifico riferimento ad alcun parametro costituzionale - la dichiarazione dell'esclusiva competenza dello Stato in materia, e il conseguente annullamento del Protocollo impugnato.
Non si é costituita la Regione Valle d'Aosta.
Considerato in diritto
1. - Con ricorso notificato il 15 ottobre 1976, il Governo della Repubblica ha impugnato il "Protocollo di collaborazione fra la Regione somala del Basso Scebelli e la Regione italiana Valle d'Aosta" sottoscritto a Mogadiscio il 9 luglio 1976 dal Presidente del Consiglio riv. regionale per la Regione somala e dall'Assessore capo delegazione per la Regione italiana.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del Protocollo in esame - ovviamente per quanto concerne la Regione italiana - previa declaratoria de "la esclusiva competenza dello Stato a stipulare trattati e accordi internazionali".
Il ricorso é fondato e merita, perciò, accoglimento.
2. - Con il Protocollo impugnato la Regione Valle d'Aosta ha preteso di stipulare un vero e proprio accordo (che interessa l'industria metallurgica, i settori zootecnico e turistico nonché l'artigianato e la sanità) con un ente territoriale facente parte di uno Stato straniero, senza neppure subordinarne l'efficacia al verificarsi di eventi successivi quali, ad esempio, la dimostrazione del consenso del Consiglio regionale o di quello delle competenti autorità statali. L'accordo in esame é quindi sin dall'origine idoneo a produrre effetti nei rapporti internazionali tra la Repubblica italiana e la Repubblica Democratica di Somalia ed é, per ciò stesso, immediatamente invasivo di una sfera di competenza esclusivamente riservata allo Stato, che vanta, quindi, un interesse attuale all'impugnazione dell'atto in esame (cfr. sentt. nn. 170 del 1975 e 123 del 1980).
Il principio dell’indivisibilità della Repubblica, solennemente affermato dall'art. 5 Cost., postula, infatti, l'esclusiva soggettività internazionale dello Stato; tale principio risulta ribadito anche dalle altre norme costituzionali direttamente o indirettamente riferentisi ai rapporti internazionali (artt. 10, 11, 35, terzo e quarto comma, 72, quarto comma, 75, secondo comma, 78, 80 e 87, primo e ottavo comma, Cost.). Spetta, di conseguenza, allo Stato il "potere estero" (cfr. sent. n. 21 del 1968); solo lo Stato é responsabile dell'adempimento degli obblighi internazionali (sent. n. 142 del 1972) mentre alle regioni in via di principio non spettano competenze che esulino dall'ambito territoriale loro proprio (sentt. nn. 28 del 1958; 44 del 1967; 203 del 1974). Invero, soltanto lo Stato può valutare - discrezionalmente - l’opportunità di specifiche scelte di politica estera misurandone la coerenza con gli orientamenti generali e questo monopolio statale viene inciso quando la Regione pretende di esercitare - come nel caso di specie - attività di rilievo internazionale. Proprio a causa dell’indivisibilità della Repubblica é infatti sempre la Repubblica stessa che si presenta sulla scena internazionale ogni qualvolta venga compiuta, anche ad opera di una regione, una qualsiasi attività del genere, cosicché l'azione regionale - in fattispecie del tipo di quella qui considerata - viene sostanzialmente ad incidere sulla politica internazionale della Repubblica.
Del resto l'esclusiva competenza statale in materia di rapporti internazionali (e con le Comunità economiche europee) già affermata dall'art. 4 del d.P.R. n. 616 del 1977, é stata ribadita. per quanto concerne la Valle d'Aosta, dal primo comma dell'art. 2 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, che riserva appunto allo Stato, anche nelle materie trasferite o delegate in forza del medesimo decreto, le funzioni "attinenti ai rapporti internazionali e con le Comunità economiche europee, alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza".
Al principio della esclusività della competenza statale in subiecta materia apporta peraltro un limitato temperamento il secondo comma del medesimo articolo, il quale prevede che "la regione", previa intesa con il Governo, sulla base di programmi tempestivamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, può svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di sua competenza". Ciò comporta, da un lato, che la regione possa svolgere all'estero solo attività promozionali; dall'altro, che tali attività intanto possano compiersi, in quanto siano precedute da "intese" con il Governo della Repubblica, intese che - nell'ottica della norma menzionata - sono palesemente preordinate ad assolvere ad una funzione di coordinamento tra le scelte regionali ed i più ampi indirizzi di politica internazionale seguiti dallo Stato, al fine di "garantire che non si verifichino estemporanee intromissioni regionali nei rapporti fra l'Italia e gli altri Stati" (sent. n. 8 del 1985). Il che, a ben riflettere, é in perfetta armonia con quel principio collaborativo che - per ripetuta affermazione di questa Corte - deve costantemente ispirare i rapporti fra lo Stato e le regioni (cfr. fra le altre, sentt. nn. 175 del 1976 e 94 del 1985).
Nel caso di specie, sembra incontestabile che l'accordo impugnato non solo sia stato stipulato al di fuori di qualunque coordinamento con le scelte statali di politica internazionale, ma sia anche diretto, ben al di là di qualunque intento "promozionale", a realizzare forme di vera e propria assistenza ad un paese in via di sviluppo, nel contesto cioé di una materia che questa Corte ha ritenuto estranea "nel modo più assoluto ad ogni ingerenza regionale, non solo per quanto riguarda la predisposizione dei programmi, ma anche per ciò che attiene direttamente o indirettamente alla loro esecuzione" (sent. n. 37 del 1972).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato stipulare accordi (comunque denominati) con enti territoriali di uno Stato straniero e conseguentemente annulla, per quanto concerne la Regione Valle d'Aosta, il Protocollo di collaborazione stipulato il 9 luglio 1976 a Mogadiscio tra l'Assessore capo delegazione della Regione Valle d'Aosta e il Presidente della Regione riv. del Basso Scebelli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1985.
Guglielmo ROEHRSSEN - Alberto MALAGUGINI
Depositata in cancelleria il 28 giugno 1985.