Ordinanza n.24 del 1985

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ORDINANZA N. 24

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 215, secondo e terzo comma, e 222, primo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 31 ottobre 1983 dal G. I. presso il Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Ventura Cataldo, iscritta al n. 8 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 162 dell'anno 1984.

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice istruttore presso il Tribunale di Torino dubita della legittimità costituzionale degli artt. 215, secondo e terzo comma, e 222, primo comma, c.p., assumendo che dette disposizioni darebbero luogo ad un'ingiustificata limitazione del diritto alla salute garantito dall'art. 32, primo comma, Cost. in quanto prevedono per chi sia prosciolto per totale infermità psichica l'applicazione, a determinate condizioni, della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e non prevedono (anche) l'adozione di misure alternative a questa: misure che secondo il giudice a quo "dovrebbero consistere in adeguate forme d’affidamento coattivo del soggetto ai servizi psichiatrici di zona o ai servizi psichiatrici istituiti presso gli ospedali generali, a seconda i casi".

Considerato che con tale prospettazione il giudice a quo chiede in sostanza alla Corte di apprestare una nuova disciplina delle misure applicabili a seguito del proscioglimento per totale infermità psichica, modificando il sistema delineato dal legislatore in materia e addirittura determinando essa stessa il tipo e le caratteristiche delle misure da applicarsi "in alternativa" a quella del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario;

che simili interventi d’innovazione normativa esulano del tutto dai poteri della Corte, in quanto comportano l'esercizio di scelte discrezionali rientranti nell'esclusiva competenza del legislatore (cfr. da ultimo, le sentenze nn. 25, 70 e 148 del 1984):

che, pertanto, la questione proposta va dichiarata manifestamente inammissibile.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 215, secondo e terzo comma, e 222, primo comma, c.p. sollevata in riferimento all'art. 32, primo comma, Cost. dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.

Leopoldo ELIA - Alberto MALAGUGINI

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 1985.