ORDINANZA N. 119
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 512, n. 2, del codice di procedura penale, promosso con l'ordinanza emessa il 2 giugno 1982 dal Tribunale di Oristano nel procedimento penale a carico di Sannio Sebastiano, iscritta al n. 505 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 dell'anno 1983;
udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che con ordinanza del 2 giugno 1982 (n. 505 reg. ord. del 1982) il Tribunale di Oristano, investito dell'appello proposto, per mancata assoluzione perché il fatto non sussiste, da Sebastiano Sannio contro la sentenza dibattimentale del Pretore di Macomer 18 dicembre 1980 - con la quale era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti del Sannio in ordine al reato di cui all'art. 17 lett. a) legge n. 10 del 1977, così modificata la rubrica, per essere il reato estinto per prescrizione - ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 31 (recte 3) e 24 Cost., dell'art. 512, n. 2, c.p.p., nella parte in cui esclude l'appello dell'imputato contro la sentenza dibattimentale del Pretore che lo dichiara prosciolto per prescrizione a seguito di definizione giuridica del fatto diversa da quella enunciata nel decreto di citazione;
che nell'ordinanza di rimessione sono richiamate: a) le sentenze di questa Corte nn. 70 del 1975 e 73 del 1978, con le quali é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 512, n. 2, c.p.p. (sent. n. 70 del 1975) e dell'art. 513, n. 2, c.p.p. (sent. n. 73 del 1978), nella parte in cui escludono l'appello dell'imputato contro la sentenza dibattimentale applicativa dell'amnistia a seguito di comparazione fra circostanze aggravanti e attenuanti; b) la sentenza di questa Corte n. 72 del 1979, con la quale é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, c.p.p., e, in via derivata, dell'art. 512, n. 2, c.p.p., nella parte in cui escludono l'appello dell'imputato contro la sentenza dibattimentale applicativa della prescrizione a seguito della concessione di circostanze attenuanti; c) la sentenza di questa Corte n. 53 del 1981, con la quale é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, c.p.p. e, in via derivata, dell'art. 512, n. 2, c.p.p., nella parte in cui escludono l'appello dell'imputato contro la sentenza dibattimentale applicativa dell'amnistia a seguito di definizione giuridica del fatto diversa da quella enunciata nella ordinanza di rinvio a giudizio o nel decreto di citazione; sul presupposto comune che é in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. la privazione per l'imputato di un mezzo generale di difesa diretto a far valere la violazione dell'art. 152 cpv. c.p.p. da parte di una sentenza, che, dichiarando una causa estintiva del reato, abbia in concreto (anche implicitamente) ritenuto il fatto sussistente, previsto dalla legge come reato, e riferibile all'imputato;
che con recente sentenza di questa Corte n. 224 del 1983 é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 24 della Cost., (oltre che in via principale dell'art. 387, comma terzo, c.p.p., e, in via derivata, dell'art. 399, comma primo, c.p.p.) in via derivata degli artt. 512, n. 2, c.p.p. e 513, n. 2, c.p.p. come sostituiti dagli artt. 134 e 135 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui escludono l'appello dell'imputato, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, comma secondo, c.p.p., contro la sentenza dibattimentale applicativa dell'amnistia o della prescrizione a seguito di comparazione tra circostanze aggravanti o attenuanti, ovvero di concessione di circostanze attenuanti, ovvero di definizione giuridica del fatto diversa da quella enunciata nel decreto di citazione o nell'ordinanza di rinvio a giudizio;
che la questione di legittimità costituzionale come sopra sollevata é stata decisa puntualmente con la sentenza di questa Corte n. 224 del 1983 per ultima richiamata, e va pertanto dichiarata manifestamente infondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata, perché decisa con la sentenza di questa Corte n. 224 del 1983, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 512, n. 2, c.p.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Oristano con ordinanza 2 giugno 1982 (n. 505 reg. ord. del 1982).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1984.