ORDINANZA N. 109
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, del D.P.R. 9 agosto 1982 n. 525 (Concessione di amnistia per reati tributari), promosso con l'ordinanza emessa il 17 novembre 1982 dal Tribunale di Grosseto nel procedimento penale a carico di Cardoselli Giampaolo, iscritta al n. 950 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che con ordinanza del 17 novembre 1982, emessa nel procedimento penale a carico di Cardoselli Giampaolo (in G. U. n. 149 del 1 giugno 1983; reg. ord. n. 950 del 1982), il Tribunale di Grosseto, senza indicare il capo di imputazione, sollevava, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, D.P.R. 9 agosto 1982 n. 525, nella parte in cui concede amnistia per il reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 n. 1 cod. civ.) commesso per eseguire od occultare i reati tributari indicati nel primo comma dello stesso art. 1 ovvero per conseguirne il profitto;
che secondo il Tribunale, lo scopo di eseguire od occultare i reati tributari di cui al primo comma dell'art. 1 cit., ovvero di conseguirne il profitto, costituisce circostanza aggravante (art. 61 n. 2 cod. pen.) del reato di cui all'art. 2621 n. 1 cod. civ., con la conseguenza che nell'amnistia viene compresa un'ipotesi aggravata di reato ed esclusa l'ipotesi semplice;
che l'irrazionale disparità di trattamento appare al Collegio rimettente in contrasto con l'art. 3 Cost.;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, eccepisce l'inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla sua rilevanza nel giudizio a quo, e in subordine la sua infondatezza.
Considerato che l'ordinanza di rinvio non contiene né gli elementi idonei a individuare la fattispecie concreta, né la motivazione sulla rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale nella causa di merito;
che, pertanto, non é stata osservata la prescrizione dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo di esporre, nell'ordinanza di rinvio, i termini della questione:
che di conseguenza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo sentenza n. 127 del 1983; ordinanze nn. 130, 140, 257, 259, 344 del 1983 e 44 del 1984), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, D.P.R. 9 agosto 1982 n. 525 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Grosseto con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria l'11 aprile 1984.