ORDINANZA N. 344
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 85, comma terzo del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali) promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1981 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Tremendi Francesco e l'INAIL iscritta al n. 443 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 1981;
visto l'atto di costituzione dell'INAIL;
udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Considerato che il Pretore di Milano, con ordinanza 14 gennaio 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, terzo comma d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, nella parte in cui subordina la corresponsione al marito superstite della rendita dovuta per infortunio mortale occorso alla moglie alla condizione che l'attitudine al lavoro del marito stesso sia permanentemente inferiore a meno di un terzo;
Rilevato che l'ordinanza di rinvio non contiene né gli elementi idonei ad individuare la fattispecie concreta, né la motivazione sulla rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale nella causa di merito;
Ritenuto, pertanto, che é stata elusa la prescrizione dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo di esporre, nell'ordinanza di rinvio, i termini della questione;
che di conseguenza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo sentenza n. 127 del 1983; ordinanze nn. 130, 140, 257, 258 e 259 del 1983), la questione deve essere dichiarata inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, terzo comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali) proposta in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione dal Pretore di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.
Leopoldo ELIA - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Giovanni CONSO - Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 21 dicembre 1983.